Sentenza n. 204 del 1992

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SENTENZA N. 204

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-      Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-      Prof. Giuseppe BORZELLINO

-      Dott. Francesco GRECO

-      Prof. Gabriele PESCATORE

-      Avv. Ugo SPAGNOLI

-      Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-      Prof. Antonio BALDASSARRE

-      Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-      Avv. Mauro FERRI

-      Prof. Luigi MENGONI

-      Prof. Enzo CHELI

-      Dott. Renato GRANATA

-      Prof. Giuliano VASSALLI

-      Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria) e 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla l. 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile) convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33 promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1991 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale sul ricorso proposto da Guido Cremonini, iscritta al n.621 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.40, prima serie speciale dell'anno 1991;

udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto in fatto

1. - La Corte dei Conti, con ordinanza 20 marzo 1991 - emessa nel corso di un giudizio avente ad oggetto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità integrativa speciale, relativa al trattamento di pensione erogatagli dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.), per il periodo in cui, dopo il collocamento a riposo, aveva prestato attività lavorativa presso l'orfanotrofio di Castelnuovo Emilia - ha sollevato, in riferimento all'art. 36, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, primo comma, della l. 21 dicembre 1978, n.843 e 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. nella l. 29 febbraio 1980, n. 33.

Nell'ordinanza si osserva che questa Corte, con sentenza n.566 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale dispone la sospensione dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici. Ciò in quanto tale sospensione era stata prevista in via assoluta e non in relazione ad una retribuzione che superasse un minimo prestabilito.

Il giudice a quo ha dedotto che, pur dopo tale declaratoria d'illegittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 17, primo comma, della l. 21 dicembre 1978, n. 843 e 15 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 (conv. nella l. 29 febbraio 1980, n. 33), al pensionato che presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, non spetta l'intera indennità integrativa relativa al trattamento pensionistico, prevedendo dette norme una sostanziale decurtazione del suo trattamento pensionistico.

Tale decurtazione contrasterebbe con l'art. 36 Cost., in quanto - come quella disposta dall'art. 99, quinto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, già dichiarato illegittimo - opera senza che sia stabilito l'ammontare minimo della retribuzione, in relazione alla quale essa diventa operante.

Dinanzi a questa Corte non vi è stata alcuna costituzione di parte e la questione è stata fissata per l'esame in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Considerato in diritto

1. Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, primo comma, della l. 21 dicembre 1978, n.843 e 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. nella l. 29 febbraio 1980, n. 33, in quanto il primo vieta il cumulo dell'indennità integrativa speciale con la retribuzione nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi iniziato posteriormente al 31 dicembre 1978; il secondo stabilisce il congelamento degli incrementi dell'indennità integrativa speciale, accertati dall'1 gennaio 1979, nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi in corso alla data del 31 dicembre 1978. É fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Tale disciplina sarebbe in contrasto con l'art. 36, primo comma, Cost., perchè implicherebbe una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza che sia stabilito il limite minimo della retribuzione in relazione alla quale tale decurtazione diventa operante.

La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio avente ad oggetto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità integrativa speciale, connessa al trattamento di pensione, erogatagli dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.), per il periodo (protrattosi dall'1 agosto 1971 al 31 ottobre 1979) in cui, dopo il collocamento a riposo, aveva prestato attività lavorativa presso l'orfanotrofio di Castelnuovo Emilia. Il giudice a quo ha provveduto, con sentenza parziale, all'accoglimento della domanda per quanto riguarda il diritto del ricorrente a percepire l'indennità integrativa speciale sulla pensione, fino al 31 dicembre 1978 in misura intera e, dal primo gennaio 1979 alla cessazione dell'attività lavorativa, con le limitazioni di cui agli artt.17 della l. n. 843 del 1978 e 15 del d.l. n. 663 del 1979, conv. nella legge n. 33 del 1980. Contestualmente, con ordinanza di rimessione a questa Corte, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate.

Tale questione è rilevante (e quindi, ammissibile) nel giudizio a quo, perchè dalla declaratoria d'illegittimità costituzionale deriverebbe l'accoglimento integrale della domanda, venendo a cadere le limitazioni ostative poste dalle norme impugnate.

2. Nel merito la questione è fondata.

Va premesso che l'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, aveva già stabilito che la corresponsione dell'indennità integrativa speciale "è sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lavorativa".

Successivamente, l'art. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n.843 ha ampliato tale principio, disponendo che l'indennità integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione "percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi", dovendosi comunque fare salvo "l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".

In tale quadro normativo si è inserita la disposizione dell'art. 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (conv. nella l. 29 febbraio 1980, n. 33), la quale ha stabilito che, "nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31 dicembre 1978, aventi diritto all'indennità integrativa speciale, il divieto di cumulo di cui al primo comma della l. 21 dicembre 1978, n. 843, si applica limitatamente agli incrementi dell'indennità stessa accertati dall'1 gennaio 1979 in poi".

Questa Corte, con la sentenza n. 566 del 1989, ha statuito - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, sopra citato, del d.P.R. n. 1092 del 1973 - che "la diminuzione del trattamento pensionistico complessivo può essere giustificata e compatibile col principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione soltanto se sia correlata ad una retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi la misura". Con la conseguenza che non sono legittime norme che implichino una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, oltre il quale tale decurtazione diventa operante.

Ne deriva che, in base al suddetto principio, l'art. 17, primo comma, della l. 21 dicembre 1978, n. 843 e l'art. 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n.663 sono costituzionalmente illegittimi; il primo di essi ha infatti previsto l'esclusione; il secondo, il congelamento (nell'importo dovuto al 31 dicembre 1978) dell'indennità integrativa speciale, per i pensionati che svolgono anche attività di lavoro subordinato, senza determinare la misura della retribuzione oltre la quale l'esclusione e il congelamento diventano operanti. Tale determinazione (e quella della relativa decorrenza) spetta al legislatore e deve esplicarsi in modo da salvaguardare il precetto dell'art. 36, primo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria) e 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla l. 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), conv. nella l. 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/04/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Gabriele PESCATORE, Redattore

Depositata in cancelleria il 29/04/92.