Ordinanza n. 183 del 1992

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ORDINANZA N. 183

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 17 dicembre 1986, n.880 (Revisione delle aliquote della imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania, sul ricorso proposto da Rita Moncada contro Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1 aprile 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 marzo 1991 la Commissione tributaria di primo grado di Catania, sul ricorso proposto da Rita Moncada contro l'Ufficio del Registro Successioni di Catania (Reg.ord. n.716 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni), per la parte in cui non ha previsto per le successioni non ancora definite in conseguenza dei decessi verificatisi prima del 1 luglio 1986, sia pure con l'applicazione di coefficienti di adeguamento, la fascia esente di L. 120 milioni con la conseguente violazione della parità di trattamento su situazioni giuridiche identiche;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.

Considerato che l'art. 11 della legge n.880 del 1986 (tra l'altro contraddittoriamente impugnata nel suo complesso), come già questa Corte ha avuto modo di considerare, è espressione della ampia discrezionalità del legislatore (v. da ultimo ord. n. 131 del 1988);

che non essendovi ragione per discostarsi da tali affermazioni, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 17 dicembre 1986, n.880 (Revisione delle aliquote della imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Giuseppe BORZELLINO, Redattore

Depositata in cancelleria il 15 aprile del 1992.