Ordinanza n. 182 del 1992

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ORDINANZA N. 182

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409, quarto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Cogerino Italo ed altri, iscritta al n. 701 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino, dopo aver premesso che nel corso del procedimento il Procuratore generale che aveva disposto l'avocazione delle indagini a norma dell'art.412, primo comma, del codice di procedura penale, ha rinnovato la richiesta di archiviazione già respinta, omettendo di svolgere nel termine indicato dallo stesso giudice le indagini da questi indicate, e che la Corte di cassazione (Sez. I, 12 luglio 1991, n. 3217), nel dichiarare inammissibile il conflitto sollevato dallo stesso giudice a quo, ha affermato che al medesimo non restava "che avvalersi delle facoltà previste dalla legge: e cioè aderire alla richiesta di archiviazione ovvero, ex art. 554, 2, disporre che gli atti siano restituiti al P.G. per la formulazione dell'imputazione", ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 102 (rectius: 101 e 102) e 112 della Costituzione, questione di legittimità degli artt.554, secondo comma, e 409, quarto comma, del codice di procedura penale, assumendo che le norme impugnate non consentono "al giudice per le indagini preliminari di indicare le ulteriori indagini ritenute necessarie al procuratore generale che abbia fatto richiesta di archiviazione";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare (v.ordinanza n. 253 del 1991

) che "il pubblico ministero ha l'obbligo di compiere le indagini indicate dal giudice a norma dell'art. 409, quarto comma, c.p.p.", obbligo che deve necessariamente incombere non solo sul procuratore della Repubblica presso la pretura o il tribunale, ma anche sul procuratore generale che abbia disposto l'avocazione delle indagini a norma dell'art. 412, primo comma, del codice di procedura penale, posto che in tal caso, a norma dell'art. 51, secondo comma, dello stesso codice, il procuratore generale è chiamato a svolgere tutte <<le funzioni di pubblico ministero>> che il comma 1, lettera a) del medesimo articolo attribuisce ai <<magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura>>; funzioni, dunque, che comprendono anche il doveroso espletamento delle indagini indicate dal giudice a norma dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, quale risultante dopo la sentenza di questa Corte n. 445 del 1990;

che, essendo, nella specie, il petitum perseguito dal giudice a quo volto ad introdurre una previsione insita nel quadro normativo oggetto di censura, mentre l'eventuale inerzia del procuratore generale, che abbia omesso di compiere le indagini indicate dal giudice a seguito del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, deve essere confinata all'interno di quelle situazioni patologiche estranee al sistema e, quindi, insuscettibili di apprezzamento in questa sede;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102 (rectius: 101 e 102) e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 15 aprile del 1992.