Sentenza n. 176 del 1992

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SENTENZA N. 176

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R.26 ottobre 1972, n. 635 ("Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali") e dell'art. 1 della tariffa allegata, in relazione all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio") promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Brigato Susi Maria ed altro contro l'Ufficio delle Conservatorie di Milano 2 dei Registri immobiliari iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991;

udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 21 febbraio 1991, la C.T. di primo grado di Milano - adita su ricorso di due coniugi avverso una ingiunzione di pagamento di imposta ipotecaria relativa ad iscrizione di ipoteca effettuata (ex art.156 cod. civ.) a garanzia di obbligazioni assunte dal marito nei confronti della moglie nel giudizio di separazione - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione - onde ha sollevato - questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 1972 n. 635 ed 1 tariffa allegata, in relazione all'art. 19 della legge 1987 n. 74 "nella parte" appunto " in cui la [predetta] normativa sottopone ad imposizione fiscale le attribuzioni patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione o modificazione delle condizioni di separazione coniugale".

Premesso che l'ipoteca analogamente iscrivibile (ai sensi dell'art. 8 legge 74/1987, omologo dell'art. 156 c.c. cit.) con riguardo alle obbligazioni assunte dal coniuge divorziato - come, "tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio ..." - non è soggetta ad imposta per disposto dell'art.19 della menzionata legge n. 74/87, ritiene conseguenzialmente il giudice a quo che non si giustifichi la mancata estensione di tale esenzione impositiva anche ai corrispondenti atti e provvedimenti del processo di separazione personale: non ostante l'identità (entro il limite di compatibilità) del trattamento normativo delle due procedure pur sancito dallo stesso legislatore del 1987 (con l'art. 23 della legge n.74).

Dal che appunto la violazione dei parametri costituzionali evocati in ragione:

a) della obiettiva irrazionalità della normativa denunciata;

b) della irragionevole disparita di trattamento di situazioni omogenee in relazione ad un profilo (quello fiscale) per di più (nei due casi) identico;

c) della vulnerazione altresì dei diritti della famiglia; la cui esigenza di tutela sarebbe semmai ancor più immediata e pregnante nel giudizio di separazione che in quello di divorzio, "ultimo stadio di una famiglia ormai dissolta".

Considerato in diritto

1. Preliminarmente osserva la Corte che - anche se testualmente (ma con evidente imprecisione terminologica) il giudice rimettente denuncia gli "art. 4 d.P.R. 1972 n. 635 e 1 tariffa allegata in relazione all'art. 19 legge 1987 n. 74" - il contesto normativo effettivamente impugnato (alla stregua del contenuto delle censure formulate nella stessa ordinanza di rinvio) correttamente va individuato (con inversione del collegamento logico tra le citate disposizioni) "nell'art. 19 legge 1987 n. 74 in relazione agli artt 4 d.P.R. 1972 n.631 e 1 tariffa".

Inoltre - in correlazione ai limiti del petitum, segnati dall'ambito della rilevanza della questione nel giudizio a quo - l'oggetto di questa deve intendersi circoscritto alla mancata estensione della esenzione fiscale - introdotta dal menzionato art. 19 per gli atti e documenti del giudizio divorzile - anche (non già agli atti in genere del processo di separazione personale dei coniugi ma) al provvedimento (in particolare) di iscrizione di ipoteca effettuata a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge separato (la cui tassazione viene appunto in discussione nel processo di merito).

2. La questione così definita è fondata.

Il parallelismo, le profonde analogie e la complementarità funzionale dei due procedimenti, rispettivamente, di separazione dei coniugi e di divorzio - oltrechè di tangibile evidenza - risultano invero ben presenti allo stesso legislatore del 1989.

Il quale - nel novellare la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio - si è premurato (con l'art. 23 della legge n.74 cit.) di estendere (entro il limite di compatibilità e fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile) l'applicazione delle regole procedurali poste (sub art.4) per il giudizio di divorzio anche a quello di separazione personale.

E se è pur vero che tale estensione certamente non ha riguardato anche la norma di esenzione fiscale dell'art. 19, ciò è probabilmente da ascrivere - come osservato dai primi commentatori - ad una mera dimenticanza.

Sta di fatto comunque che il profilo tributario non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due comparate procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancor più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, ove la situazione di contrasto tra i coniugi, cui occorre dare uno sbocco, esibisce, di regola, toni di ben maggiore asprezza e drammaticità di quelli che essa manifesta nella fase già stabilizzata dell'epilogo divorzile. Mentre, per quanto più in particolare concerne la specifica esenzione della iscrizione ipotecaria, le ragioni di tutela della posizione creditoria del coniuge e dei figli, che hanno concorso a prevederla in sede di provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio, connotano con pari valenza anche gli omologhi provvedimenti in sede di separazione personale.

4. Ne consegue che - con riguardo e nei limiti appunto della mancata estensione del beneficio fiscale anche agli atti di iscrizione della ipoteca giudiziale imposta a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel procedimento di separazione (tuttora soggetti al tributo di cui agli artt. 4 d.P.R. 635/72 e 1 tariffa allegata) - la norma di esenzione dell'art. 19 legge 74/87 risulta effettivamente - e va quindi dichiarata - illegittima per contrasto con i parametri, evocati dal giudice a quo, della ragionevolezza e della eguaglianza (sotto il profilo del trattamento tributario e della tutela del diritto di famiglia), di cui all'art.3, anche in riferimento agli artt. 29, 31, 53 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"), in relazione agli artt. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 ("Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali") e 1 Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 15 aprile del 1992.