Sentenza n. 155 del 1992

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SENTENZA N. 155

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Carta Piero e S.r.l.Cooperativa Prodest, iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto in fatto

1. - Carta Pietro impugnava dinanzi al Pretore di Milano la risoluzione del rapporto di lavoro intervenuto con la S.r.l.Cooperativa Prodest, previo, ove occorresse, annullamento della delibera di esclusione dalla società, la quale, peraltro, era stata autonomamente impugnata ex art. 2527, terzo comma, del codice civile, dinanzi al locale tribunale.

Con ordinanza del 22 maggio 1991 (R.O. n. 564 del 1991), il giudice adito sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.409, n.3 del codice di procedura civile nella parte in cui, tra i rapporti soggetti al rito speciale del lavoro, non comprende anche quello tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro.

Osservava che la Cassazione, la quale costantemente aveva ritenuto la inapplicabilità della disposizione censurata al rapporto in esame, recentemente non aveva escluso la possibilità di ricondurre detto rapporto nello schema della collaborazione.

Ma egli non reputava di seguire nemmeno questo ultimo indirizzo in quanto i rapporti di collaborazione presuppongono uno scambio tra due centri di interessi distinti e separati.

Rilevava, però, che sussisteva disparità di trattamento tra il rapporto de quo e altri rapporti associativi, specie quelli c.d. parasubordinati; che, oltre all'art. 3, erano violati anche gli artt. 24 e 45 della Costituzione; che la questione era rilevante e non manifestamente infondata.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha eccepito anzitutto la inammissibilità della questione perchè, a suo parere, doveva essere impugnato l'art. 2527, terzo comma, del codice civile, essendo questa la norma che attribuisce al Tribunale la competenza a conoscere della opposizione del socio contro la delibera di esclusione dalla società. Nel merito ha osservato che i rapporti posti in raffronto non sono omogenei, non sussistendo tra socio lavoratore e cooperativa una contrapposizione di interessi; che non può escludersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato accanto a quello societario; e che, comunque, la scelta del rito rientra nella discrezionalità del legislatore che nella specie non è stata arbitrariamente esercitata, per la eterogeneità delle situazioni poste a raffronto.

Considerato in diritto

- La Corte è chiamata a verificare se l'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, nella parte in cui fra i rapporti ivi previsti non comprende anche quello fra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro, violi:

a) l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si determina in danno di detto socio rispetto ai prestatori di lavoro, anche non subordinati, che fruiscono del rito speciale siccome titolari di rapporti associativi o parasubordinati;

b) l'art. 24 della Costituzione in quanto si determina una diminuzione delle possibilità di difesa in giudizio del socio-lavoratore poichè egli non può avvalersi dei più efficaci strumenti processuali propri del rito speciale;

c) l'art. 45 della Costituzione perchè assoggetta ad eguale trattamento processuale il socio delle cooperative e quello delle altre società senza tener conto della posizione di particolare subordinazione economica in cui versa il primo.

2. - Si ritiene anzitutto che non è fondata la eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato secondo cui non doveva essere censurato l'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., ma l'art.2527 del codice civile, il quale prevede la impugnazione dinanzi al Tribunale della deliberazione di esclusione dalla società cooperativa del socio lavoratore. Correttamente la censura investe la norma processuale in quanto proprio essa impedisce la estensione del rito speciale del lavoro al rapporto di cui trattasi.

3. - Nel merito la questione è inammissibile.

Il riferimento agli artt. 24 e 45 della Costituzione non è pertinente perchè nel giudizio a quo, alla cui decisione sarebbe diretta la sollevata questione di legittimità costituzionale, si controverte sul rito da applicarsi al rapporto instaurato tra una cooperativa di produzione e lavoro ed un socio lavoratore; se, cioé, sia quello speciale di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. o quello ordinario di cui all'art. 2527 cod. civ.

La diversità di rito, infatti, non incide sulla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi in maniera così grave da renderla non effettiva o, comunque, da far venir meno la garanzia assicurata dal precetto costituzionale.

L'esclusione dell'applicabilità del rito del lavoro, che, secondo la prevalente giurisprudenza, consegue alla circostanza dell'esercizio in comune, da parte di lavoratori, dell'impresa societaria ed alla mancanza di centri di interessi distinti e separati, non compromette affatto la funzione sociale della cooperativa di produzione e lavoro tutelata dall'art. 45 della Costituzione.

3.1 - Sulla violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che, secondo il giudice a quo, si verificherebbe tra il rapporto controverso ed altri rapporti associativi o cosiddetti parasubordinati, si rileva che, con l'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. (sent. n. 33 del 1976 e ord. n. 99 del 1988), il legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, al fine di riequilibrare la posizione di sfavore nella quale si trova il lavoratore quale parte economicamente più debole (ord. n. 65 del 1978), ha esteso il trattamento processuale previsto per i lavoratori subordinati anche ad alcune categorie di lavoratori autonomi, specie se gravitano attorno all'impresa. E cioè agli agenti, ai rappresentanti commerciali e a quelli che svolgono attività di collaborazione le quali si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; tra essi si comprendono anche i cosiddetti lavoratori parasubordinati, i quali contraggono solo un vincolo di subordinazione economica.

La valutazione dei requisiti perchè si effettui la estensione del rito speciale del lavoro ai suddetti (lavoratori) è affidata al giudice della controversia il quale, a tali fini, può utilizzare elementi diversi da quelli richiesti per la qualificazione del rapporto sostanziale, dando prevalenza all'elemento lavoro. Per quanto riguarda i rapporti tra cooperativa di produzione e lavoro e socio lavoratore, si deve tener conto del modello organizzativo prescelto dalla società e dei rapporti concreti che si instaurano tra socio e cooperativa in modo che risultino soddisfatte le finalità della tutela esterna, senza incidere sulla struttura del rapporto.

4. - Il giudice remittente, al fine di decidere la questione di competenza sottoposta al suo esame, ha effettuato la necessaria indagine interpretativa. Ha escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato accanto al rapporto associativo tra socio e cooperativa ed ha qualificato quello dedotto in giudizio come associativo, ma non ne ha ritenuto possibile la equiparazione con il rapporto di collaborazione ex art. 409, n. 3, pur dando atto che la Cassazione (sent. n. 5780 del 1989), nella affermata sussistenza di una tendenza espansiva del diritto processuale del lavoro, ha ricondotto le prestazioni lavorative rese dal socio di una società cooperativa di lavoro in adempimento del vincolo associativo nello schema della collaborazione ex art. 409, n. 3, cod. proc. civ.. Ha osservato che mancava il richiesto e necessario scambio tra due centri di interesse distinti e separati. Ma, anzichè procedere ulteriormente nello svolgimento del suo compito di interpretazione della norma de qua, ha sollevato questione di legittimità costituzionale al fine di far estendere il rito del lavoro al rapporto sottoposto al suo esame, il quale, a suo avviso, non sarebbe diverso da rapporti associativi o di parasubordinazione, cioé di sola subordinazione economica.

In sostanza, quindi, ha demandato alla Corte adita la interpretazione della norma denunciata che, invece, secondo l'ordinamento, rientra nei suoi compiti istituzionali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, nella parte in cui, tra i rapporti previsti, non comprende anche quello tra socio lavoratore e cooperativa di lavoro e di produzione, in riferimento agli artt. 3, 24 e 45 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/03/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco GRECO, Redattore

Depositata in cancelleria il 2 aprile del 1992.