Ordinanza n. 147 del 1992

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ORDINANZA N. 147

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 634, comma primo, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1991 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra s.r.l. F.I.T. e s.r.l. Tintostampa, iscritta al n. 690 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato, con ordinanza del 12 ottobre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 10, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.634, primo (recte secondo) comma, cod. proc. civ. nella parte in cui, ai fini della possibilità di ottenere l'ingiunzione giudiziale di pagamento in via monitoria, riconosce la qualità di prove scritte idonee agli estratti delle scritture contabili ivi specificati solo "per i crediti relativi a somministrazioni di merci (e di danaro)", escludendo i crediti relativi a forniture di prestazioni di servizi;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata.

Considerato che, secondo la giurisprudenza 383 consolidata di questa Corte (sentenze nn. 109/62, 44/63, 11/64, 90/68, 60/70, 125/80, 333/88, 1104/88; ord. n. 199/90), il giudice istruttore non è legittimato a proporre alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale dalla cui soluzione dipende la definizione del giudizio promosso davanti al tribunale al quale è addetto;

che tale è la questione sollevata, in quanto investe una norma la cui applicazione attiene alla competenza del Collegio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 634, primo (recte secondo) comma, cod.proc.civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 10, primo comma, della Costituzione, del Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nelle sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/03/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 30 marzo del 1992.