Sentenza n. 145 del 1992

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SENTENZA N. 145

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia riapprovata l'11 ottobre 1991 dal Consiglio regionale, intitolata "Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 concernente norme sulla contabilità regionale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 novembre 1991, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 1991.

Udito nell'udienza pubblica del 3 marzo 1992 il Giudice relatore Antonio BALDASSARRE;

uditi l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta, per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia, riapprovata a maggioranza semplice l'11 ottobre 1991 e comunicata al Commissario del Governo il 18 ottobre 1991, intitolata "Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 concernente norme sulla contabilità regionale".

Il ricorrente, muovendo dal rilievo che la legge impugnata è stata riapprovata senza modificazioni con riguardo agli articoli non interessati dal rinvio governativo e che, quindi, non può essere considerata come "nuova", ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, deduce la illegittimità costituzionale della stessa legge in riferimento all'articolo appena menzionato, in quanto in sede di riapprovazione essa avrebbe dovuto raccogliere la maggioranza assoluta dei voti.

2.- La Regione Puglia non si è costituita nel presente giudizio.

3.- In prossimità dell'udienza l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si comunica che il Consiglio regionale della Puglia, in data 12 novembre 1991, ha revocato la deliberazione consiliare n. 60 dell'11 ottobre 1991, contenente la legge regionale impugnata, e che, nel contempo, la stessa materia è stata disciplinata dalla legge regionale 4 dicembre 1991, n. 11.

Considerato in diritto

Come riferito in narrativa e come risulta dal verbale dell'Adunanza del Consiglio regionale della Regione Puglia svoltasi in data 12 novembre 1991, la deliberazione consiliare avente ad oggetto <<Riesame legge regionale "Modificazioni alla L.R. 30 maggio 1977, n. 17, concernente "Norme sulla contabilità regionale", è stata revocata.

La materia del contendere nel presente giudizio è pertanto cessata (v. sentt. nn. 177 del 1982, 434 del 1987, 967 del 1988 e 87 del 1990).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/03/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 30 marzo del 1992.