Sentenza n. 142 del 1992

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SENTENZA N. 142

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1991 dal Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Montichiari, nel procedimento penale a carico di Fiorangela Moreni iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto in fatto

Nel procedimento penale a carico di Fiorangela Moreni, imputata del reato previsto e punito dall'art. 116, n. 2, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, il Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Montichiari, con ordinanza dell'11 aprile 1991, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 76, 24 e 97 della Costituzione - dell'art. 431 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento del verbale di protesto dell'assegno bancario.

Il giudice remittente - dopo aver rilevato che nel fascicolo del dibattimento si trova inserito il verbale di protesto dell'assegno bancario privo di copertura - ritiene di non poter prendere in considerazione tale documento, dal momento che lo stesso non risulta compreso nell'elenco degli atti che concorrono a formare il fascicolo per il dibattimento (art. 431 c.p.p.) e dei quali è consentita la lettura (art. 511 c.p.p.).

Ad avviso del giudice a quo il verbale di protesto non potrebbe, d'altro canto, essere acquisito come prova documentale giacchè "se è vero che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 234, 495 e 515 del codice di procedura penale, possono essere ammessi come documenti, anche a richiesta del pubblico ministero o addirittura d'ufficio ex art.507 del codice di procedura penale, atti non contenuti nel fascicolo del dibattimento..... per tale via non possono essere ammessi atti implicanti una dichiarazione di scienza nel loro contenuto testimoniale" mentre "il verbale di protesto, in un processo per assegni a vuoto, può essere utile a fini probatori solo nel suo contenuto testimoniale, oltre tutto indiretto (la dichiarazione, resa al notaio o ad altro pubblico ufficiale dall'istituto trattario, circa l'insufficienza dei fondi)".

Il giudice a quo osserva anche che l'inserzione nel fascicolo per il dibattimento del verbale di protesto non potrebbe neppure derivare dal preteso carattere di "atto non ripetibile" del protesto stesso: e ciò in quanto al dibattimento potrebbe, comunque, essere acquisita con facilità la prova della mancanza dei fondi al momento dell'emissione dell'assegno ascoltando come testimone il dipendente della banca cui l'assegno fu presentato per il pagamento.

Richiedere tale testimonianza per ogni procedimento penale in materia di assegni a vuoto comporterebbe però un appesantimento dell'attività giudiziaria, non giustificabile rispetto alle esigenze di difesa dell'imputato.

Sulla base di queste premesse interpretative il giudice remittente solleva il dubbio che l'art. 431 del codice di procedura penale - nella parte in cui non prevede l'inserimento, nel fascicolo per il dibattimento, del verbale di protesto dell'assegno bancario - contrasti: a) con l'art. 76 della Costituzione per violazione dell'art.2, nn. 1 e 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, dove si pone il criterio direttivo della massima semplificazione, poichè, nella fattispecie in esame, si realizzerebbe una complicazione processuale non giustificata da concrete esigenze di difesa dell'imputato; b) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto si verrebbero a porre ingiustificati ostacoli al pubblico ministero nel fornire la prova di uno degli elementi essenziali del reato; c) con l'art. 97 della Costituzione, per il fatto di apportare un inutile appesantimento ed un intralcio all'attività giudiziaria, contrastanti con il principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato in diritto

1. - La questione sollevata investe la legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 76, 24 e 97 della Costituzione - dell'art. 431 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente l'inclusione del verbale di protesto dell'assegno bancario tra gli atti che compongono il fascicolo per il dibattimento.

2. - La questione non è fondata.

Nel sollevarla il giudice remittente prende le mosse da due presupposti, tra loro connessi.

Il primo è che il verbale di protesto dell'assegno bancario emesso senza provvista non si trova ricompreso tra gli atti che, in base all'art. 431 del codice di procedura penale, concorrono a formare il fascicolo per il dibattimento.

Il secondo è che il suddetto verbale di protesto non potrebbe neppure essere acquisito come prova documentale ai sensi dell'art. 234 dello stesso codice di procedura.

Secondo il giudice remittente, infatti, il verbale di protesto sarebbe inutilizzabile a fini probatori "nel suo contenuto testimoniale", cioè nella parte relativa alla dichiarazione sulla insufficienza di fondi, dal momento che tale dichiarazione potrebbe trovare correttamente ingresso nel processo solo attraverso una testimonianza del soggetto che, presso l'istituto trattario, ha constatato la mancanza di fondi.

L'interpretazione che sorregge questa seconda premessa non può essere, peraltro, condivisa.

L'art. 234 del codice di procedura penale, nel consentire l'acquisizione nel processo come prove documentali "di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo" identifica e definisce il documento - così come precisato nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice - "in ragione della sua attitudine a rappresentare". E ciò senza discriminare tra i diversi mezzi di rappresentazione e le differenti realtà "rappresentate" e, in particolare, senza operare una distinzione, quale quella adombrata nell'ordinanza di rinvio, tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazioni.

In linea di principio, pertanto - contrariamente a quanto asserito dal giudice remittente - può costituire prova documentale e, come tale, può trovare ingresso nel processo penale il verbale di protesto dell'assegno bancario, che riproduce, unitamente ad altri dati, la richiesta di pagamento del pubblico ufficiale e la risposta del trattario sulla insussistenza dei fondi necessari a soddisfare tale richiesta.

Si rivela, pertanto, priva di fondamento l'affermazione del pretore remittente secondo cui, in tutti i procedimenti penali per assegni a vuoto, il giudice potrebbe acquisire la prova della mancanza di fondi solo ascoltando come testimone il dipendente della banca cui l'assegno fu presentato per il pagamento. Al contrario, la non inclusione del verbale di protesto dell'assegno bancario tra gli atti che concorrono a formare, ai sensi dell'art. 431 del codice di procedura penale, il fascicolo per il dibattimento non preclude in alcun modo l'utilizzabilità nel processo del verbale stesso, che potrà essere assunto come prova documentale secondo la disciplina sancita, in generale, nell'art. 190 del codice di procedura penale.

Caduta la premessa interpretativa seguita dall'ordinanza di rinvio, cadono di conseguenza tutte le argomentazioni dirette a giustificare, sulla base di tale premessa, i dubbi di legittimità costituzionale prospettati nei confronti dell'art. 431 del codice di procedura penale in relazione agli articoli 76, 24 e 97 della Costituzione. La disciplina in esame - ove correttamente coordinata con quella posta dall'art. 234 in tema di prove documentali - non confligge, infatti, con alcuno dei parametri costituzionali invocati, dal momento che non incide sui criteri di semplificazione dettati dalla legge di delega, non crea al pubblico ministero particolari ostacoli nel fornire la prova di uno degli elementi essenziali del reato, nè reca all'attività giudiziaria - anche a voler ammettere la possibilità di far valere in materia il richiamo all'art. 97 della Costituzione - intralci incompatibili con il principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Brescia - Sezione distaccata di Montichiari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/03/92.

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 30 marzo del 1992.