Ordinanza n. 117 del 1992

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ORDINANZA N. 117

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale e dell'art. 514 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 512 dello stesso codice, promossi con tre ordinanze emesse da diverse autorità giudiziarie, iscritte ai nn.601, 711 e 737 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 39 e 49, prima serie speciale, dell'anno 1991 e n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che, con due ordinanze analoghe del 13 giugno e 15 ottobre 1991, il Pretore di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (quest'ultimo invocato soltanto nella seconda ordinanza), nella parte in cui vieta agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre, in caso di irreperibilità del testimone, sul contenuto delle dichiarazioni da questi acquisite;

che, con ordinanza del 27 settembre 1991, il Pretore di Pistoia - sezione distaccata di Pescia - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possano deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per morte, infermità o irreperibilità"; b) "dell'art. 514 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che si possa dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi alla polizia giudiziaria quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per gli stessi motivi";

che è intervenuto in quest'ultimo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza delle questioni.

Considerato che, per la parziale identità delle questioni sollevate, i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente ;

che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale;

che, una volta caducato - a seguito della citata sentenza - il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, deve ritenersi che la seconda questione sollevata dal Pretore di Pistoia (v. sopra sub b), come emerge dalla sua stessa prospettazione, non abbia più ragion d'essere.

Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Firenze e dal Pretore di Pistoia - sezione distaccata di Pescia - con le ordinanze in epigrafe, norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 24 del 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/03/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 19 marzo del 1992.