Sentenza n. 107 del 1992

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SENTENZA N. 107

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visti gli atti di costituzione di Pierina Mancarella e dell'I.N.P.S., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Pierina Mancarella e Vito Lipari per l'I.N.P.S.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 30 marzo 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 luglio 1991) il Tribunale di Lecce, sul ricorso proposto da Mancarella Pierina contro I.N.P.S. (Reg.ord. n.491 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983 n.638, con modificazioni, secondo il quale il diritto ai trattamenti economici ed indennità di malattia è condizionato all'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti (di cui all'art. 7 n.5 del d.l. 3 febbraio 1970 n.7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n.83, con modificazioni) dell'anno precedente per almeno 51 giornate.

Premette il Tribunale che la Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 1989, ha dichiarato non fondata identica questione dopo aver ritenuto non abrogato dalla norma impugnata l'art. 4 del d. leg. lgt. 9 aprile 1946, n.212 che ammette alle prestazioni per malattia il lavoratore agricolo che possegga il requisito di qualifica in virtù della prestazione delle 51 giornate non nell'anno precedente, bensì nell'anno in corso, purchè in possesso del "certificato di vigenza" di cui al detto art. 4 del decreto leg. lgt. n.212.

Secondo il Tribunale "la coesistenza tra il sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 463 e l'art. 4 del d. leg. lgt. n.212 del 1946, affermata dalla sentenza, non è in ogni caso risolutiva non potendosi escludere che il certificato dello S.C.A.U. previsto dall'art. 4 del d. leg. lgt. n.212, sia riferito a prestazioni lavorative dell'anno precedente ed attesti, quindi, l'acquisto della qualifica con riferimento al medesimo anno".

Sicchè l'indagine operata dalla Corte esulerebbe dalla materia del contendere.

Con atto depositato il 25 luglio 1991 si è costituita la sig.ra Pierina Mancarella, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cabibbo, aderendo alle tesi del Tribunale e chiedendo che venga dichiarata la illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Con atto depositato il 10 settembre 1991 si è costituito l'I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Lipari e Gaspare Benenati.

Si osserva nella memoria che al caso odierno si attagliano perfettamente le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza di rigetto richiamata: l'interessata, al momento in cui si ammalò (17 luglio 1987) , non era iscritta negli elenchi nominativi dell'anno precedente, però aveva compiuto nell'anno in corso (1987) il numero minimo di giornate necessarie per l'iscrizione negli elenchi dello stesso anno;

cosicchè, se si fosse preoccupata di farsi rilasciare il certificato di urgenza, non le sarebbe stato contestato il diritto all'indennità. Se, dunque, le è stato opposto un rifiuto, ciò è avvenuto non già per mancata previsione della tutela da parte della legislazione vigente, ma per omesso adempimento di un semplicissimo onere posto a suo carico: quello di farsi rilasciare e produrre all'I.N.P.S., appena completate le 51 giornate di lavoro, il certificato di urgenza.

Si chiede, quindi, che venga dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lecce.

Con atto depositato il 7 settembre 1991 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Con tale atto si chiede la conferma di quanto contenuto nella sentenza n.86 del 1989 e comunque una dichiarazione di non fondatezza della questione.

Considerato in diritto

L'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria) convertito nella legge 11 novembre 1983, n.638, con modificazioni, limita il diritto alla indennità di malattia in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato entro il numero delle giornate di lavoro per le quali vi era stata iscrizione, per l'anno solare precedente, negli appositi elenchi nominativi per un minimo di 51 presenze.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 4 del d. leg. lgt. n.212 del 9 aprile 1946 sussiste diritto alle prestazioni anche in base a certificato d'urgenza, rilasciato dalla sezione di collocamento competente per territorio ed attestante il compimento del previsto numero di giornate nell'anno di insorgenza dell'evento dannoso.

Il Collegio remittente dubita della legittimità costituzionale del predetto art. 5, sesto comma, decreto-legge n.463 cit., poichè - così come concepito ed integrato col disposto dell'art. 4 del d. leg. lgt. n. 212 del 1946 - non potrebbesi "escludere che il certificato... sia riferito a prestazioni lavorative dell'anno precedente ed attesti, quindi, l'acquisto della qualifica con riferimento al medesimo anno"; da qui un asserito contrasto con l'art.3 della Costituzione per irragionevolezza che verrebbe a riflettersi anche sui contenuti del successivo art. 38.

La questione non è fondata, nei sensi di cui in appresso.

Lo stesso remittente ricorda la precedente sentenza di questa Corte n.86 del 1989 là dove venne considerato non sussistere dubbio sulla legittimità costituzionale della norma, dovendosi l'esame del merito della causa originaria circoscrivere ai termini di un'indagine sul possesso o meno da parte degli interessati di un valido certificato provvisorio comprovante il titolo alla indennità di malattia.

Nè tali considerazioni appaiono scalfite dai dubbi successivi del Collegio remittente e secondo cui il certificato di cui trattasi potrebbe anche aver riferimento a periodi anteriori, dell'anno precedente cioé.

Se ciò in realtà fosse avvenuto sarebbe circostanza di mero fatto, estranea all'odierna disamina, alla quale non può sfuggire invece, nel correlato sistema, proprio il disposto dell'art. 4 del d. leg. lgt. n. 212 del 1946 nel senso che, versandosi nell'ipotesi della certificazione d'urgenza, "l'ammissione alle prestazioni decorre dalla data del rilascio del certificato".

E pertanto, come avvalora la stessa difesa dell'I.N.P.S., "al caso odierno si attagliano perfettamente le considerazioni già svolte dalla Corte" con la precedente sentenza.

Anche in presenza dei nuovi profili prospettati, va confermata, dunque, la determinazione di cui alla sentenza n.86 del 1989.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n.638, con modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/03/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Giuseppe BORZELLINO, Redattore

Depositata in cancelleria il 18 marzo del 1992.