Sentenza n. 105 del 1992

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SENTENZA N. 105

 

ANNO 1992

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, lett. a), del decreto- legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da Andrea Teobaldi contro Ministero della difesa, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.38, prima serie speciale, dell'anno 1991.

 

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, già tenente di complemento, successivamente transitato in servizio permanente effettivo con retrocessione al grado di sottotenente, aveva impugnato il provvedimento concernente il suo inquadramento economico, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con ordinanza emessa il 23 gennaio 1991, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, lett.a), del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto1981, n. 432.

 

Secondo detta norma, per il personale che al 1° febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, l'attribuzione dello stipendio spettante avviene attraverso il riconoscimento dell'intera anzianità di carriera nel livello d'inquadramento.

 

A parere del giudice a quo, la denunciata illegittimità risiederebbe nella omessa previsione di un meccanismo che consenta al militare -- il quale per effetto all'inquadramento si trovi a percepire uno stipendio inferiore rispetto al pari grado con minore anzianità di grado e/o di servizio -- di fruire del trattamento economico di quest'ultimo.

 

Tale lacuna normativa determinerebbe, secondo il Tribunale amministrativo regionale, una irrazionale disparità di trattamento tra i soggetti nella situazione del ricorrente rispetto ai pari grado ed anzianità e -- a maggior ragione -- in confronto agli ufficiali di minore anzianità transitati successivamente nel servizio permanente effettivo.

 

Nel limitatissimo arco temporale della sua operatività la denunciata disposizione avrebbe altresì creato ripercussioni negative all'interno dell'organizzazione degli uffici militari, così violando il principio di buon andamento della pubblica Amministrazione, in quanto confliggente con la ratio del reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, i quali all'esito di una procedura concorsuale volta all'acquisizione di un migliore status professionale, in aggiunta all'inevitabile retrocessione nel grado, si vedono corrispondere un trattamento economico complessivo deteriore rispetto ai colleghi di pari grado con inferiore anzianità o servizio transitati successivamente nel servizio permanente effettivo.

 

Considerato in diritto

 

1. -- Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana prospetta il dubbio di legittimità costituzionale del sistema di valutazione dell'anzianità pregressa descritto al secondo comma, lett. a), dell'art.17 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432. Detta norma stabilisce che lo stipendio da attribuire al personale militare, che al 1° febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo iniziale della carriera di appartenenza, venga determinato riconoscendo in detto livello l'intera anzianità di carriera. L'omessa previsione di un meccanismo che consenta di attribuire al militare lo stipendio del collega pari grado, ma meno anziano (ove questo risulti più elevato) configurerebbe un vizio del sistema d'inquadramento, lesivo degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

 

2. -- La questione è fondata.

 

Con il provvedimento legislativo di cui fa parte la norma impugnata si è introdotta, per il personale militare, una scansione economica della progressione in carriera, articolata secondo una scala di livelli retributivi e di classi stipendiali. La ratio legis, resa evidente dal meccanismo, legato ad una valutazione funzionale dei diversi profili e fatta esplicita dagli stessi lavori preparatori (cfr. atti Camera dei deputati, VIII legislatura, 9 giugno 1981), risiede nell'apprestare, in favore delle categorie escluse dalla contrattazione, condizioni di trattamento analoghe a quelle raggiunte nel pubblico impiego attraverso la legge 11 luglio 1980, n.312.

 

A tale commendevole intento non ha tuttavia fatto sempre riscontro un'accorta tecnica legislativa, come del resto già avvertito nella citata sede parlamentare (cfr. atti Camera, seduta del 29 luglio 1981).

 

In particolare, per quanto riguarda la valutazione dell'anzianità pregressa, si è proceduto ad una meccanica trasposizione dei moduli di determinazione adottati per i pubblici dipendenti, dando luogo, in ragione delle peculiarità di status e di carriera degli interessati, a situazioni che questa Corte ha già avuto occasione di censurare dichiarando l'illegittimità del terzo comma dell'impugnato art. 17 per l'irrazionale valutazione dell'anzianità riservata agli ufficiali provenienti dalle carriere inferiori (sentenza n. 248 del 1989).

 

Un ragionamento analogo a quello seguito nella citata decisione conduce a conclusioni simili anche nel caso in esame.

 

Allo scopo di determinare la retribuzione in rapporto all'anzianità, la norma impugnata, al secondo comma, inquadra tutto il personale sulla base del livello retributivo posseduto al 1° febbraio 1981, prevedendo due possibili situazioni:

 

a) i soggetti che in quel momento si trovavano nel livello iniziale della carriera -- e quindi, per gli ufficiali, quelli nel grado di sottotenente corrispondente al sesto livello -- si vedono calcolato in quel livello tutto il servizio pregresso;

 

b) per i soggetti che si trovavano in livelli superiori all'iniziale -- cioé ufficiali da tenente a tenente colonnello -- l'anzianità pregressa alla acquisizione dello stesso VII livello viene invece computata considerandola come maturata interamente nel grado di tenente o capitano (settimo livello). Là dove regola l'ipotesi sub a), la norma trascura di considerare il caso di chi si trovasse nel grado (termine che qui si utilizza come sinonimo di livello) iniziale, avendo però maturato parte della carriera in un grado superiore, sia pure con il diverso status di ufficiale di complemento.

 

Si tratta della fattispecie dedotta nel giudizio a quo, ove, alla retrocessione imposta dalla legge sul reclutamento, si aggiunge l'evidente incongruenza della perdita di una corretta e completa valutazione, legata al grado effettivamente rivestito prima di transitare nel servizio permanente effettivo.

 

L'evidente aporia dell'iter che la norma impone nella ricostruzione della carriera, cristallizzando le situazioni in atto al 1° febbraio 1981, oltre a palesare un difetto di ragionevolezza, concreta altresì la denunciata disparità di trattamento, se si pone mente alla situazione dell'ufficiale che entri in servizio permanente in data successiva al 1° febbraio 1981 e non sia soggetto quindi alla previsione d'inquadramento che la norma fissa a quella data. Quest'ultimo, pur trovandosi nel livello iniziale, potrà giovarsi dell'anzianità di servizio maturata in un livello superiore (anche ove provenga, in ipotesi, dal sesto livello bis dei sottufficiali) e non si vedrà ricondotto al trattamento del sottotenente, come se tutta la sua pregressa carriera si fosse svolta in questo grado.

 

Tanto accade invece alle posizioni analoghe a quella del ricorrente, da ritenersi quindi irrazionalmente penalizzate, sia per l'ingiustificato effetto conseguente al discrimine temporale del 1° febbraio, sia per la disparità che può investire soggetti provenienti da carriere diverse, ma che a parità di qualifica e funzioni non può giustificare un trattamento economico differenziato (cfr. sentenza n. 248 del 1989 cit.).

 

L'accoglimento della censura sotto il duplice, descritto profilo ex art. 3 della Costituzione, assorbe la lamentata lesione dell'art. 97, prospettata con riguardo al pregiudizio che l'attribuzione di uno stipendio inferiore rispetto a quello del collega meno anziano potrebbe soggettivamente determinare nell'adempimento dei doveri dell'ufficio.

 

 La lacuna normativa può agevolmente colmarsi attraverso un meccanismo, peraltro diffusamente applicato in molteplici regimi retributivi del pubblico impiego, secondo il quale al militare con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore anzianità nel grado di provenienza, ma promosso successivamente, viene attribuito lo stipendio di quest'ultimo.

 

Del resto anche l'art. 1, settimo comma, seconda parte, del decreto- legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, reintroduce un sistema di allineamento del tutto analogo, sempre basato sul principio del soggetto più favorito, volto ad equilibrare la situazione in cui un soggetto meno anziano si trovi a percepire uno stipendio superiore a quello spettante al collega più anziano.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, lett.a), del decreto- legge 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui non prevede -- ai fini dell'inquadramento ivi contemplato -- l'attribuzione dello stipendio dell'ufficiale in servizio permanente effettivo, che segue nel ruolo, al militare pari grado che abbia conseguito un trattamento stipendiale inferiore.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/03/92.

 

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 18 marzo del 1992.