Ordinanza n.102 del 1992

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ORDINANZA N. 102

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p.p., promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 luglio 1991 dal Pretore di Siena, Sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di Giuseppe Bontempo, iscritta al n.682 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.45, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 18 luglio 1991 dal Pretore di Siena, Sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di Amerigo Dei, iscritta al n. 683 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.45, prima serie speciale, dell'anno 1991;

3) ordinanza emessa il 15 luglio 1991 dal Pretore di Siena, Sezione distaccata di Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di Orfeo Salvador ed altro, iscritta al n.684 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.45, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con tre ordinanze di analogo contenuto emesse rispettivamente il 20, il 18 e il 15 luglio 1991 (R.O. 682, 683 e 684 del 1991) il Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p.p., nella parte in cui "non prevede il diritto processuale del difensore dell'imputato (almeno di quello risultante dagli atti al momento della sentenza) di ricevere, indipendentemente ed autonomamente rispetto all'imputato stesso quale parte privata, dalla cancelleria del giudice del provvedimento impugnato dal P.M. la notifica di tale impugnazione", in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio di cui all'ord. n.682 del 1991 R.O. il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo la manifesta irrilevanza della questione e concludendo per l'infondatezza della stessa.

Considerato che le ordinanze sollevano questioni identiche e che possono quindi essere decise con un'unica pronuncia;

che identica questione è stata già decisa, su presupposti analoghi, con ordinanza n.398 del 1991 di manifesta inammissibilità;

che infatti, come rilevato nell'ordinanza suddetta, anche nella presente fattispecie il giudice a quo "ha già pronunciato sentenza definendo il grado di giudizio, senza che sia chiamato ad applicare la norma denunciata - delineante attribuzioni poste a carico della cancelleria - avente rilievo solo nella fase di gravame";

che, pertanto, va adottata analoga pronuncia di manifesta inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Giuseppe BORZELLINO, Redattore

Depositata in cancelleria il 9 marzo del 1992.