Ordinanza n.98 del 1992

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ORDINANZA N. 98

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 maggio 1991 dal T.A.R. per il Veneto sul ricorso proposto da Bolisani Giampaolo c/ U.S.L. n. 21 di Padova, iscritta al n.596 del registro ordinanze 91 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 3 maggio 1991 dal T.A.R. per il Veneto sul ricorso proposto da Zanetello Giovanni c/ la U.S.L. n. 9 di Noventa Vicentina, iscritta al n. 597 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento di Patera Ettore;

udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il T.A.R. per il Veneto, con ordinanze emesse il 3 maggio 1991 (R.O. nn. 596 e 597 del 1991) rispettivamente in cause Bolisani Giampaolo contro la U.S.L. n. 21 di Padova e Zanetello Giovanni contro la U.S.L. n. 9 di Noventa Vicentina, il primo nella qualità di assistente ospedaliero e l'altro quale veterinario dirigente, dirette ad ottenere il trattenimento in servizio fino a settant'anni di età al fine di conseguire una maggiore anzianità contributiva, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979, nella parte in cui non ammette, sia pure entro il settantesimo anno di età, deroghe al limite del collocamento a riposo a sessantacinque anni di età al fine di maturare la massima anzianità pensionistica;

che, a parere del remittente, sarebbe violato l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verificherebbe per i ricorrenti rispetto ad altre categorie di dipendenti pubblici (dirigenti civili statali e regionali e primari ospedalieri), per i quali è previsto il prolungamento dell'età pensionabile fino a settant'anni per raggiungere il massimo della pensione;

che la ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che nel giudizio non si sono costituite le parti private, nè è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, ma ha spiegato intervento il dr. Ettore Patera, che, però, non è parte dei giudizi pendenti dinanzi al giudice remittente;

Considerato che siccome nel processo dinanzi a questa Corte non è ammesso intervento di soggetti che non sono parti nel giudizio che si svolge dinanzi al giudice remittente (sentenze nn. 63 e 119 del 1991) l'intervento spiegato dal dr. Patera è inammissibile;

che i due giudizi vanno riuniti per essere decisi con un unico provvedimento per evidenti ragioni di connessione;

che la questione sollevata è stata già dichiarata (sent. n.440 del 1991) non fondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore la garanzia del prolungamento dell'età pensionabile al fine di conseguire il massimo della pensione, garanzia, peraltro, costituzionalmente non protetta come, invece, lo è quella del raggiungimento del minimo pensionabile (art. 38, secondo comma, della Costituzione);

che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi per fondare una diversa decisione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), in riferimento all'artt. 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dal T.A.R. per il Veneto con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco GRECO, Redattore

Depositata in cancelleria il 9 marzo del 1992-