SENTENZA N. 96
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 103, quinto comma, del d.P.R. 11 luglio
1980, n.382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonchè sperimentazione organizzativa e
didattica), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1991 dal Consiglio di
Stato - Sezione VI giurisdizionale - sul ricorso
proposto da Manlio Sargenti contro il Ministero della
Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 631 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.41, prima serie
speciale, dell'anno 1991.
Visti gli atti di costituzione di Manlio Sargenti
e dell'Università degli Studi di Pavia nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1992
il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
udito l'Avvocato dello Stato Alessandro De
Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.1 - Con ordinanza emessa il 15 marzo 1991 il Consiglio di Stato, Sez. VI giurisdizionale, sul ricorso proposto dal Prof. Manlio Sargenti contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altro (Reg. ord. n. 631 del
1991) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art.103, quinto comma, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonchè
sperimentazione organizzativa e didattica).
Premette l'ordinanza che l'interessato, ordinario dal 27 gennaio 1984,
nominato straordinario con decorrenza giuridica dal 1
novembre
Precisa in punto di fatto l'ordinanza che il ricorrente ha svolto i
seguenti servizi:
a) dall'anno accademico 1936/37 al 1942/43, quale assistente volontario
presso l'Università di Roma, per complessivi 7 anni;
b) dall'anno accademico 1940/41 al 1942/43, quale professore incaricato
presso l'Università di Perugia, per complessivi 3
anni;
c) dall'anno accademico 1945/46 al 1972/73 quale professore incaricato
presso l'Università di Pavia, per complessivi 27 anni;
d) dall'anno accademico 1973/1974 al 26 gennaio 1981,
quale professore incaricato stabilizzato nell'Università di Pavia, per complessivi
ulteriori 8 anni;
e) dal 27 gennaio 1981, quale professore straordinario, con decorrenza
giuridica dal 1 novembre 1980 e così per un periodo
complessivo di 45 anni di servizio di cui 38 quale professore incaricato.
Il Collegio remittente ricorda che l'art. 103 del d.P.R.
11 luglio 1980 n.382 riconosce ai professori di ruolo, all'atto della nomina ad ordinario, il servizio prestato "in qualità di
professori universitari associati ed incaricati per i due terzi; per la metà
quello prestato in qualità di ricercatore, e per un terzo quello prestato in
una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980 n.28, o come
assistente volontario"
Peraltro il quinto comma dello stesso articolo dispone che il
riconoscimento di attività e servizi di cui ai commi precedenti non può
comunque superare il limite massimo di otto anni ed a
tale limitazione si è, infatti, attenuto il provvedimento impugnato.
La differenza tra l'anzianità valutabile "ai sensi dei primi commi
del citato articolo" e quella massima di otto anni riconoscibile ai sensi
del quinto comma, comporta, perciò, un trattamento economico notevolmente
deteriore, che sarebbe non giustificabile alla luce degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
La norma sembra interrompere, invero, la logicità del sistema imponendo
un tetto massimo di valutabilità indipendente sia
dalla durata che dalla qualifica dei servizi
pregressi.
E infatti, la logica sottesa alla differente
misura di valutabilità dei periodi si perderebbe con
l'imposizione del tetto massimo che abbraccia le tre categorie di attività, sì
che, in sostanza, il legislatore avrebbe dettato due norme in contrasto tra di
loro, in quanto perseguono fini contrapposti ed inconciliabili.
Si consideri, infatti, che la ratio nella individuazione delle tre categorie valutabili (per due
terzi, metà, un terzo) è quella di attribuire un "peso" diverso alle
diverse esperienze, e ciò ai fini di assicurare un maggior sviluppo di
carriera, con assunzione di conseguenti maggiori responsabilità, a quei soggetti
che abbiano così maturato una maggiore professionalità. La norma in esame,
invece, impedisce la considerazione delle differenziazioni.
D'altra parte, il diritto alla proporzionalità del trattamento economico
è da porre in relazione alla quantità e qualità del
lavoro prestato e quindi al grado stesso della anzidetta professionalità.
Il meccanismo descritto condurrebbe, in tal modo, ad attribuire a
soggetti dotati di professionalità diversa un medesimo trattamento economico,
il che sarebbe indice di una violazione della proporzionalità, appunto, nei
confronti del dipendente dotato di maggiore titolo.
Si assume, pertanto, la necessità che venga
dichiarata l'illegittimità della norma impugnata.
1.2 - Con atto depositato il 22 novembre 1991 si
è costituito il prof.
Manlio Sargenti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ambrogio Robecchi Majnardi e Giulio Lais, facendo
proprie le argomentazioni svolte nell'ordinanza di rinvio.
1.3 - Con atto depositato il 5 novembre 1991 è intervenuta
l'Amministrazione universitaria, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
generale dello Stato.
Nell'atto di intervento si osserva che la norma
in esame disciplina il riconoscimento dei servizi pregressi e la imposizione di
un "tetto" risponde pienamente ai criteri di logica e di razionalità
che condizionano la discrezionalità del legislatore.
Il riconoscimento di una maggiore anzianità pregressa
avrebbe determinato un'eccessiva ed ingiustificata disparità, mentre poi non vi
è violazione del principio di proporzionalità del trattamento retributivo, perchè le attività pregresse che eccedono il periodo
valutabile di otto anni non possono ritenersi espressione di maggiore
qualificazione.
Neppure si ravvisa contrasto con il principio di efficienza della
pubblica amministrazione, non essendo credibile che il riconoscimento di una
maggiore anzianità ai fini economici possa tradursi in una migliore qualità
dell'attività didattica e scientifica del docente.
Si conclude per una declaratoria di
infondatezza.
Considerato in diritto
1. - L'art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980,
n.382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonchè sperimentazione organizzativa e didattica) provvede a riconoscere in favore dei professori
universitari, all'atto della nomina a ordinario e ai fini della carriera, i
servizi eventualmente prestati in precedenza sempre nell'ambito
dell'ordinamento universitario.
In particolare, viene riconosciuto per due terzi
il servizio di professore associato e di professore incaricato, per la metà
quello di ricercatore universitario, di assistente ovvero di tecnico laureato e
per un terzo quello di assistente volontario.
In ogni caso, ai sensi del comma quinto del richiamato articolo il
complessivo riconoscimento non può superare il limite massimo di otto anni.
2. - Della legittimità di tale ultima disposizione dubita l'ordinanza di
rimessione che la ritiene lesiva dell'art. 3 della
Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza: attività sostanzialmente
differenziate nella loro valenza, quali quelle enunciate e come tali
singolarmente apprezzate, potrebbero ricevere, in base al limite degli otto
anni, una appiattita regolamentazione uniforme.
La norma in esame, così come congegnata, confliggerebbe
altresì con l'art.36 della Costituzione, venendo a
determinarsi in concreto un trattamento retributivo non proporzionato alla
qualità del lavoro via via posto in essere nel
passato; e così ancora con l'art. 97, poichè a
soggetti di diseguale professionalità pregressa potrebbe restare attribuito,
alla fine, il medesimo trattamento retributivo, con ovvia limitazione, si
assume, dell'efficienza stessa della pubblica amministrazione.
3. - La questione non è fondata.
Partendo dall'assunto per ultimo qui sopra enunciato, nessun
coinvolgimento sussiste con l'art. 97 della
Costituzione: pretendere che il riconoscimento, a fini economici, di una
maggiore o minore pregressa anzianità abbia riverbero automatico sulla
efficienza amministrativa è ipotesi che resta al di fuori, come avvalora
l'Avvocatura dello Stato, da ogni suo concreto riferimento in fattispecie.
Nè miglior pregio assume, per consimili
considerazioni che si volessero riportare all'attività del docente, un
insussistente aggancio all'art. 36 della Costituzione:
la mera limitazione temporale nella valutazione di servizi pregressi non può
dirsi certo incidente sulla proporzionalità della retribuzione in atto, tale da
ledere il disposto dell'art. 36.
Passando all'esame di una prospettata irragionevolezza intrinseca della
norma in discorso questa, come già riportato, con il porre il vincolo massimo
di anni otto nella riconoscibilità dei pregressi
servizi, consisterebbe in una inadeguatezza di fatto, ai fini riproposti, nella
valutabilità dei servizi stessi, resi dalla norma
indistinti. Ma a ben vedere l'indistinguibilità dei
riconoscimenti pregressi rimane all'interno di una
disposizione, la quale mira ad un unicum ricostruttivo, che viene a realizzarsi
con evidente favore, tra i vari servizi pregressi: una diversa configurazione
con un maggiore riconoscimento di questi ultimi verrebbe a costituire, invece,
quella palese distorsione nel rapporto, che si vuole evitare: ed infatti
otterrebbe preponderanza in tal modo nel corso dell'intera carriera proprio
quella pregressa, anzichè il normale fluire dei
servizi quale docente ordinario. Il che, se attuato, comporterebbe quel
rovesciamento degli equilibri che si vorrebbe dai remittenti
contenuto nella norma così come predisposta e vigente. La questione è
perciò non fondata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art.103, quinto comma, del d.P.R.
11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonchè sperimentazione
organizzativa e didattica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97
della Costituzione, dal Consiglio di Stato - Sezione VI
giurisdizionale - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Giuseppe BORZELLINO, Redattore
Depositata in cancelleria il 9 marzo del 1992.