SENTENZA N. 94
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 156, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1991 dal Giudice per le
indagini preliminari presso
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio
1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di un procedimento in cui le persone offese avevano
proposto opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico
ministero, il Giudice per le indagini preliminari presso
Ad avviso del giudice rimettente, la circostanza che la norma impugnata,
richiamando l'art. 554, secondo comma, cod. proc. pen., disponga che sull'opposizione della persona offesa
alla richiesta di archiviazione il giudice per le indagini preliminari presso
la pretura provvede de plano, anzichè previa
audizione delle parti in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 127 cod. proc.
pen., secondo quanto disposto per l'analoga
opposizione proposta nei procedimenti di competenza del tribunale dagli artt.
410, terzo comma, e 409 cod. proc. pen., dà luogo ad
ingiustificata disparità di trattamento tra le parti offese dei due
procedimenti.
Tale audizione, infatti, non è mera ripetizione di argomentazioni già
svolte, ma concretizzazione del principio accusatorio proprio di un sistema
processuale in cui le parti, nella fase delle indagini preliminari, operano in
condizioni di parità nel contraddittorio innanzi al giudice.
La norma impugnata, inoltre, darebbe luogo ad
irrazionale disparità di trattamento rispetto ad altre fasi del procedimento
pretorile, dato che in altri casi di opposizione, come quella avverso il
decreto che dispone la restituzione di cose sequestrate (art. 263, quinto
comma, cod.proc. pen.), è
prevista l'udienza camerale dell'art. 127 cod. proc. pen..
2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia
dichiarata infondata. A suo avviso, è del tutto ragionevole, alla stregua della
direttiva della "massima semplificazione" posta per il procedimento
pretorile dal legislatore delegante, che nella disciplina dell'archiviazione
siano stati adottati meccanismi semplificativi, idonei a salvaguardare
imprescindibili esigenze di funzionalità della macchina giudiziaria, che
diversamente sarebbe inesorabilmente travolta dalla massa di procedimenti che
affluiscono ogni giorno alle preture.
Considerato in diritto
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini
preliminari presso
2.- Giova innanzitutto chiarire che la differenza di disciplina
dell'opposizione della persona offesa alla richiesta
di archiviazione del pubblico ministero nel procedimento, rispettivamente,
davanti al tribunale e davanti al pretore è meno marcata di quanto potrebbe
evincersi dal mero raffronto testuale tra le disposizioni dettate, da un lato,
nell'art. 410 del codice e, dall'altro, nell'art. 156 delle disposizioni di
attuazione.
Innanzitutto, come esattamente precisato nelle Osservazioni governative
al progetto di quest'ultima disposizione (in allora, art. 141 bis;cfr. p.184), la stessa previsione della facoltà di
opposizione comporta che anche nel procedimento pretorile il pubblico ministero
sia tenuto - ai sensi dell'art. 408, secondo comma, del codice - a dare avviso
della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia dichiarato di
volerne essere informata.
Dall'applicabilità di tale norma discende, inoltre, che, anche nel
procedimento pretorile, qualora l'avviso sia omesso, la persona offesa sia
abilitata a proporre ricorso per cassazione, secondo quanto ritenuto da questa
Corte nella sentenza
n. 353 del 1991.
Quanto, poi, al contenuto dell'opposizione della persona offesa - che nel
primo procedimento (art. 410) "chiede la prosecuzione delle indagini
preliminari indicando, a pena di inammissibilità,
l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova",
mentre nel secondo (art. 156) "indica gli elementi di prova che
giustificano il rigetto della richiesta" di archiviazione - nelle citate
Osservazioni si precisa che la differenza discende dal fatto che nel
procedimento pretorile non è previsto che il giudice per le indagini
preliminari abbia il potere (previsto per il procedimento ordinario dall'art.
409, quarto comma) di indicare al pubblico ministero ulteriori indagini da
compiere.
Questo presupposto della differenziazione è, però, venuto meno per
effetto della sentenza di questa Corte n. 445 del 1990,
che ha, appunto, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 554,
secondo comma, del codice nella parte in cui non prevede che anche nel
procedimento pretorile il giudice per le indagini preliminari, "se ritiene
necessarie ulteriori indagini, le indichi con
ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro
compimento". Ciò comporta, sul piano logico-sistematico, un'espansione
della facoltà della persona offesa correlativa alla scomparsa del suddetto
presupposto: sicchè si deve ritenere che anche nel
procedimento pretorile la sua opposizione non sia più finalizzata solo al
rigetto della richiesta di archiviazione, ma possa anche consistere nella
sollecitazione di un'investigazione suppletiva con indicazione - a pena, di inammissibilità - dell'oggetto di essa e dei relativi
elementi di prova.
É da rilevare, infine, che una differenziazione tra procedimento
pretorile e procedimento davanti al tribunale non appare ravvisabile in riferimento all'ipotesi in cui il giudice per le indagini
preliminari ritenga l'opposizione della persona offesa inammissibile e la
notizia di reato infondata, dato che anche nel secondo procedimento, a norma
dell'art. 410, secondo comma, è previsto che il giudice provveda de plano,
pronunciando l'archiviazione con decreto motivato.
La differenziazione che il giudice a quo lamenta concerne, quindi, le
ipotesi diverse da quella ora enunciata, rispetto alle
quali la decisione avviene de plano nel procedimento pretorile (cfr. le citate
Osservazioni governative), mentre in quello davanti al tribunale si fa luogo
all'udienza in camera di consiglio (art. 410, terzo comma).
3.- Tanto precisato, la questione deve ritenersi non fondata.
É perlomeno dubbio, innanzitutto, che la mancanza della procedura
camerale si risolva in un pregiudizio per la persona offesa idoneo a radicare
il deteriore trattamento che il giudice rimettente lamenta rispetto alla
persona offesa che abbia proposto opposizione nel procedimento davanti al
tribunale. La procedura camerale appare, invero, tesa non tanto a garantire la
persona offesa - che ha già esposto le proprie ragioni nell'atto di opposizione
- quanto, piuttosto, a consentire al pubblico ministero ed
alla persona sottoposta alle indagini di interloquire sul merito
dell'opposizione: e ciò trova conferma nella statuizione per cui, "in caso
di più persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo
opponente" (art. 410, terzo comma).
D'altra parte, se si considera che il procedimento pretorile soggiace alla direttiva (n. 103 dell'art. 2 della legge
delega n. 81 del 1987) della "massima semplificazione", non può dirsi
privo di giustificazione - e quindi fonte di disparità di trattamento tale da
violare l'art. 3 Cost. - che il legislatore abbia ritenuto di attuarla evitando
l'appesantimento che l'adozione della complessa procedura camerale indubbiamente
comporta.
Parimenti infondata è, infine, l'ulteriore
censura prospettata attraverso il raffronto con la disciplina dell'opposizione
avverso il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle
cose sequestrate (art.263, quinto comma), dato che tale procedura obbedisce ad
esigenze diverse, tali da rendere disomogenei i termini della comparazione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art.156, secondo comma, delle disposizioni di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 nella parte in cui non prevede, nel
procedimento pretorile, in caso di opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione, l'audizione delle parti in camera di consiglio,
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Giudice per le
indagini preliminari presso
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/92.
Giuseppe BPRZELLINO, Presidente
Ugo SPAGNOLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 9 marzo del 1992.