SENTENZA N. 93
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 560 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dal Giudice per le indagini
preliminari presso
2) ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dal Giudice per le indagini
preliminari presso
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio
1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto in fatto
1.- A seguito del decreto di citazione per
concorso in ricettazione continuata emesso dal Procuratore della Repubblica
presso
Il Giudice per le indagini preliminari presso la suddetta Pretura,
investito di tali giudizi, con due distinte ordinanze, di identico
tenore, emesse il 10 giugno
Premesso che il coimputato che non ha scelto il rito alternativo può
avere interesse alla trattazione unitaria del processo, ma che detto interesse
non può valere a determinare la successiva trasformazione del rito abbreviato
in ordinario, il giudice a quo assume che la mancata previsione di un
meccanismo che consenta, nei procedimenti pretorili, di sentire i coimputati
circa l'eventuale separazione "elude il disposto dell'art. 18 u.c. C.P.P. e si risolve in una violazione del diritto
all'assistenza, da parte dell'imputato, a tutte le fasi processuali".
Sarebbe quindi violato il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), dato che nei procedimenti di competenza del tribunale e
della corte d'assise il giudice per le indagini preliminari ha, invece, la
possibilità di sentire le parti all'udienza preliminare per decidere in ordine
alla separazione dei processi e alla definizione di alcuni di essi con i riti
alternativi.
Se poi si dovesse ritenere che la separazione è conseguenza automatica
del consenso sul rito del pubblico ministero e dell'imputato richiedente e che
perciò al giudice non spetti in proposito alcun potere
di controllo, sarebbe violato l'art. 101 Cost., dato che il giudice sarebbe
soggetto all'accordo delle parti e non alla sola legge.
2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per
l'infondatezza della questione, osservando che la mancanza, nel procedimento
pretorile, dell'udienza preliminare impedisce di sentire il coimputato che non
abbia scelto il rito alternativo. Ma ciò non comporta
alcuna violazione del diritto alla difesa, atteso che tale coimputato, anche se
non può partecipare al rito abbreviato relativo ad altro imputato, può
esercitare autonomamente i suoi diritti in tutte le fasi del procedimento che
lo riguardano.
Considerato in diritto
1.- Poichè le due ordinanze sono di tenore
identico, si deve disporre la riunione dei relativi giudizi.
2.- Il Giudice per le indagini preliminari presso
- l'art. 3 Cost. per la diversità di disciplina rispetto ai procedimenti
di competenza del tribunale, ove il giudice per le
indagini preliminari può sentire sul punto le parti nell'udienza preliminare;
- l'art. 101 Cost., perchè il giudice sarebbe
soggetto (non alla legge ma) all'accordo delle parti ove si ritenga che non
possa esercitare alcun controllo sulla separazione dei procedimenti finalizzata
alla definizione di alcuni con rito alternativo.
3.- La questione è stata sollevata in limine a due giudizi abbreviati
instaurati, su accordo delle parti, da due dei tre coimputati di concorso nel
medesimo reato. Presupposto delle censure è, secondo il giudice a quo,
"l'interesse del coimputato, che non abbia scelto il rito alternativo,
alla trattazione unitaria del processo" onde la mancata preventiva
audizione delle parti "in ordine a un'eventuale
separazione di posizioni" "si risolve in una violazione del diritto
all'assistenza, da parte dell'imputato, a tutte le fasi processuali".
Ora, a prescindere dalla considerazione che, anche secondo la disciplina
generale in materia di separazione dei processi - e salva la specificità
correlata alle modalità di introduzione dei riti
alternativi - non è l'interesse del coimputato, ma l'assoluta necessità della
riunione per l'accertamento dei fatti che può impedire la separazione, va
rilevato che, nella specie, l'interesse del coimputato che il giudice
rimettente fa valere è del tutto ipotetico e, per di più, insuscettibile di
considerazione nei due giudizi abbreviati concernenti le posizioni degli altri
imputati, che sono le sole devolute alla sua cognizione. Di conseguenza, la questione
deve essere dichiarata inammissibile per irrilevanza.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara l'inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 560 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede la possibilità di sentire le parti prima di procedere
alla separazione dei processi ed alla definizione di alcuni di essi con il rito
abbreviato, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost. dal Giudice per
le indagini preliminari presso
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21/02/92.
Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Ugo SPAGNOLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 09 marzo del 1992.