SENTENZA N. 92
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 438, 439 e 440 del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1991 dal Giudice per le Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio
1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di un'udienza preliminare nella quale l'instaurazione del
giudizio abbreviato chiesta dagli imputati era stata preclusa dal dissenso del
pubblico ministero, motivato con l'indecidibilità
allo stato degli atti (per l'esigenza di acquisire al dibattimento le
deposizioni testimoniali del personale di polizia giudiziaria che aveva
proceduto all'arresto ed al sequestro del corpo di
reato), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino,
con ordinanza del 15 aprile
Il giudice rimettente osserva innanzitutto, in punto di rilevanza, che il
dissenso del pubblico ministero motivato
dall'insufficienza delle indagini preliminari non potrebbe, ove questa fosse
reale, ritenersi ingiustificato, sicchè in tal caso
non potrebbe farsi luogo all'applicazione, in esito al dibattimento, della
riduzione di pena di cui all'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen., prevista nella sentenza di questa Corte n. 81 del 1991.
Rileva, poi, che le indagini preliminari sono finalizzate solo ad una delibazione della notitia criminis onde configurarla entro una precisa imputazione a
scegliere il tipo di domanda da proporre al giudice competente (art. 326 cod.
proc. pen. e direttiva n. 37 della legge delega); con
la conseguenza che dall'obbligo di imparziale applicazione della legge e dai
principi di cui agli artt. 104 e 107 Cost. non può farsi discendere il
potere-dovere del pubblico ministero di svolgere tutte le ulteriori indagini
utili a consentire la definizione anticipata del processo mediante il rito
abbreviato.
Tuttavia, poichè il compimento di indagini non sufficienti a tale fine può - come nella
specie - dipendere da una scelta volontaria del pubblico ministero e
ricollegarsi ad una strategia processuale non sindacabile dai giudici
dell'udienza preliminare o del dibattimento, è in tal caso ravvisabile, secondo
il giudice a quo, una violazione del principio di uguaglianza: sia per la
disparità di trattamento che - in termini di privazione della riduzione di pena
di cui all'art. 442 cod. proc.pen. - consegue alla
scelta del pubblico ministero di svolgere o non svolgere, in casi
sostanzialmente identici, indagini sufficienti al predetto fine; sia per la
correlativa lesione del principio di parità tra accusa e difesa, non sanabile
con le investigazioni difensive di cui all'art. 38 disp. att. cod. proc. pen., in quanto i poteri del difensore al riguardo sono più
limitati di quelli del pubblico ministero.
Nella medesima ipotesi, sarebbe violato, inoltre, il principio di
legalità della pena (art. 25, secondo comma, Cost.), in
quanto la scelta del pubblico ministero di non svolgere indagini
sufficienti alla definizione del processo allo stato degli atti vincola il
giudice a non concedere, in caso di condanna, la predetta riduzione di pena. Nè tale soggezione alle scelte del pubblico ministero
potrebbe dirsi esclusa dalla facoltà del giudice dell'udienza preliminare di
dare ingresso all'integrazione probatoria prevista dall'art. 422 cod. proc. pen., dato che questa
facoltà è rigorosamente limitata a quanto sia manifestamente decisivo ai fini
del rinvio a giudizio o del non luogo a procedere e non può quindi estendersi
alle attività di integrazione dello stato degli atti che appaiano necessarie
per definire il processo. Donde l'esigenza di introdurre, sulla falsariga del
citato art. 422 - in caso di insufficienza rimediabile
delle indagini preliminari - un potere-dovere del giudice di indicare alle
parti, ed in particolare al pubblico ministero, i temi da questi lasciati
incompleti sui quali è necessario acquisire ulteriori informazioni al fine di
poter definire il processo allo stato degli atti.
2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia
dichiarata infondata.
L'Avvocatura ricorda che, nella sentenza n. 81 del
1991, questa Corte ha espressamente affermato che il controllo sul dissenso
del pubblico ministero al giudizio abbreviato "non può trovar posto
all'interno dell'udienza preliminare e, quindi, non può venir
affidato al giudice preposto ad essa, perchè ciò
significherebbe adottare un rito speciale contro le determinazioni del pubblico
ministero"; ed ha, inoltre, precisato i limiti entro i quali deve
esercitarsi il controllo suddetto, individuandone la funzione "nel dare al
giudice del dibattimento la possibilità di far luogo alla riduzione della pena
allorquando il dissenso del pubblico ministero gli risulti ingiustificato"
e indicando il parametro per il suo concreto esercizio nella valutazione della
"effettiva utilità del passaggio al dibattimento" secondo il criterio
della decidibilità allo stato degli atti.
La tesi del giudice rimettente è, secondo l'Avvocatura, in contrasto con
tali enunciazioni, perchè comporterebbe
l'attribuzione ad un giudice non investito di plena iurisdictio del sindacato
sulle scelte investigative del pubblico ministero ai fini della decisione di
merito anzichè del rinvio a giudizio e si
risolverebbe perciò in un'ingiustificata ingerenza nella sfera di autonomia
dell'organo dell'accusa inerente la scelta del rito e della strategia
processuale.
Considerato in diritto
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Torino dubita, in
riferimento agli artt.3 e 25 Cost., della legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439 e 440 cod. proc. pen.. Tali disposizioni sono impugnate nella parte in cui
non prevedono che - qualora il dissenso del pubblico ministero all'introduzione
del giudizio abbreviato chiesto dall'imputato sia motivato con l'impossibilità
che il processo sia definito allo stato degli atti - il giudice dell'udienza
preliminare, che ritenga l'impossibilità addotta dipendente da fatto
rimediabile dello stesso pubblico ministero, possa indicare alle parti i temi
lasciati incompleti, sui quali si rende necessario acquisire ulteriori
informazioni ai fini della decisione in ordine alla possibilità di definire il
processo allo stato degli atti; e ciò, sulla falsariga del meccanismo di
integrazione probatoria previsto dall'art. 422 cod. proc. pen..
Il pubblico ministero - osserva il giudice a quo - non è
istituzionalmente tenuto a compiere indagini sufficienti al suddetto fine (cfr.
art.326 cod.proc. pen.), ed il compierle o
meno può dipendere da una sua scelta volontaria e ricollegarsi alla strategia
processuale da lui perseguita.
Questa, d'altra parte, non è sindacabile dai giudici del dibattimento o
dell'udienza preliminare; nè questi può porre rimedio all'insufficienza disponendo
l'integrazione probatoria di cui all'art. 422 cod. proc.pen.,
dato che essa è rigorosamente limitata a quanto sia manifestamente decisivo ai
fini del rinvio a giudizio o del proscioglimento.
Perciò, sotto il profilo della riduzione di pena che consegue
all'esperimento del giudizio abbreviato (art. 442 cod.
proc. pen.), ne deriverebbe una violazione, sia del
principio d'uguaglianza, per la disparità di trattamento di situazioni
identiche dipendente dalle scelte del pubblico ministero e per la correlativa
lesione del principio di parità tra accusa e difesa; sia del principio di
legalità della pena (art. 25 Cost.), perchè da tali
scelte dipenderebbe la possibilità per il giudice di concedere la predetta
riduzione di pena.
2.- L'Avvocatura dello Stato sostiene che la prospettiva indicata dal
giudice a quo non dovrebbe trovare accoglimento perchè
- comportando un'ingerenza del giudice dell'udienza preliminare nelle
determinazioni del pubblico ministero concernenti la scelta del rito e la
strategia processuale - si porrebbe in contrasto con le enunciazioni della
sentenza di questa Corte n. 81 del 1991;
in particolare, con quella secondo cui il controllo sul dissenso del pubblico
ministero non può essere affidato a tale giudice "perchè
ciò significherebbe adottare un rito speciale contro le determinazioni del
pubblico ministero" e va, invece, effettuato dal
giudice del dibattimento - secondo il criterio della decidibilità
allo stato degli atti - in quanto è funzionale solo a consentire la riduzione
di pena ove il dissenso risulti ingiustificato.
Tali rilievi non persuadono, perchè sono
insufficienti a dare soluzione al quesito centrale posto dall'ordinanza di
rimessione.
Nella citata sentenza n. 81 del
1991, così come nelle altre precedenti sentenze sull'argomento (nn.
66 e 183 del
1990), occorre, invero, distinguere la ragione fondante della dichiarata
incostituzionalità delle norme sull'introduzione del giudizio abbreviato, da
quelle statuizioni additive che - essendo fondate su valutazioni condotte alla
stregua del principio di uguaglianza - non potevano che ispirarsi a criteri di
armonizzazione con la disciplina assunta a parametro ed essere, quindi,
inevitabilmente condizionate dai dati emergenti dal
sistema positivo. Donde il valore relativo di tali statuizioni, che non possono
definirsi vincolanti in un contesto normativo diverso nè, tanto meno, precludere il raffronto coi principi
costituzionali di disposizioni cui esse risultino inapplicabili.
Il nucleo essenziale di tali decisioni sta nel riconoscimento
dell'incompatibilità con un ordinamento costituzionale fondato sui principi di
uguaglianza e di legalità della pena, di una disciplina che affida(va)
a scelte discrezionali - immotivate e, quindi, insindacabili - del pubblico
ministero l'accesso dell'imputato ad un rito dal quale scaturiscono
automaticamente rilevanti effetti sulla determinazione della pena.
Più di recente, poi, l'interesse dell'imputato ed,
insieme, dell'ordinamento a che le determinazioni incidenti sulla misura della
pena siano soggette a controllo giurisdizionale è stato riconosciuto - a
garanzia anche del diritto di difesa - pure rispetto a quelle adottate dallo
stesso giudice dell'udienza preliminare in punto di decidibilità
"allo stato degli atti" (sentenza n. 23 del
1992). Analogamente, la necessità che non sia rimessa a scelte delle parti,
ma riservata al giudice la decisione sulla congruità della pena è stata sancita
- ai fini del rispetto dell'art. 27, secondo comma,
Cost. - anche nei confronti del consimile rito dell'applicazione di pena su
richiesta (sentenza
n.313 del 1990).
Dall'incostituzionalità di una disciplina fondata su determinazioni
insindacabili del pubblico ministero è scaturita la
necessità di introdurre su di esse un controllo giurisdizionale e,
conseguentemente, di individuare i criteri oggettivi su cui esse potevano
fondarsi e la sede del controllo: ciò che è avvenuto non in diretta
applicazione degli specifici principi costituzionali attinenti alla materia
considerata, ma secondo criteri di adeguamento desunti dall'interpretazione del
sistema positivo.
Così è a dire, innanzitutto, per il criterio (decidibilità
allo stato degli atti) cui si è ancorato il dissenso del pubblico ministero:
che è stato individuato - "al momento", e senza escludere che da
parte del legislatore "siano enucleabili criteri
ulteriori" - attraverso il "confronto con i poteri conferiti
al giudice dall'art. 440, primo comma" (sentenza n.81 del
1991, par. 6).
Altrettanto vale per l'individuazione nel giudice del dibattimento del
soggetto abilitato a controllare il dissenso. Nella sentenza n. 66 del
1990 (par. 8), ciò è avvenuto per uniformare la disciplina transitoria del
rito abbreviato a quella dell'analogo rito - dedotto a
termine di raffronto - dell'applicazione di pena su richiesta, ove detto
potere è appunto attribuito al giudice dibattimentale (art. 448, primo comma).
Nella sentenza
n. 81 del 1991, poi, l'identica soluzione è stata fondata sulla
considerazione che, affidando tale potere al giudice dell'udienza preliminare,
si sarebbe pervenuti ad "adottare un rito
speciale contro le determinazioni del pubblico ministero", mentre è
"in armonia con le normali prerogative del pubblico ministero"
disegnate dal nuovo codice che la "scelta del rito processuale" sia a
lui riservata (parr. 5 e 6).
Anche in tal caso, quindi, si è operata non una ricognizione astratta dei
poteri costituzionalmente riservati al pubblico ministero, ma una doverosa
armonizzazione ai principi del concreto sistema processuale vigente.
3.- Tanto premesso, si deve osservare che, rispetto ai quesiti risolti
con le precedenti decisioni in materia, quello su cui va qui condotta
l'indagine presenta un decisivo carattere differenziale: di non potere, cioé, trovare risposta attraverso le soluzioni adeguatrici in esse precisate.
Resta evidentemente fermo, e va anzi ribadito,
che l'introduzione, o meno, di un rito avente automatici effetti sulla
determinazione della pena non può farsi dipendere da scelte discrezionali del
pubblico ministero. Tali sono, indubbiamente, quelle con le quali costui decide
quali, e quante, indagini esperire per porle a base della richiesta di rinvio a
giudizio e, più in generale, quelle connesse alla sua strategia processuale: la
quale può fargli preferire - in quanto li ritenga non
necessari a tal fine - di rinviare al dibattimento l'esperimento di certi mezzi
o l'acquisizione di determinate prove.
Rispetto al giudizio abbreviato, ciò comporta l'inaccettabile paradosso
per cui il pubblico ministero può legittimamente precluderne l'instaurazione
allegando lacune probatorie da lui stesso discrezionalmente determinate.
Sicchè, una volta affermato che un mero atto di
volontà del pubblico ministero non può condizionare l'interesse
dell'ordinamento alla semplificazione del rito e quello dell'imputato alla
riduzione della pena, deve trarsi il corollario che tale condizionamento non
può farsi derivare neanche da un atto di volontà (implicita) concretatisi nello
svolgimento di indagini insufficienti alla decidibilità con giudizio abbreviato.
Rispetto alle suddette scelte del pubblico ministero, d'altra parte, un
sindacato giurisdizionale del tipo di quello introdotto con le precedenti
decisioni non è concretamente possibile. Innanzitutto, la natura eminentemente
soggettiva e discrezionale di tali scelte comporta che analoghe caratteristiche
finirebbe fatalmente per avere il sindacato del giudice. Inoltre, questo
sarebbe privo di fondamento normativo nel sistema vigente, dato che le indagini
preliminari sono finalizzate, non ad un accertamento
pieno, ma all'acquisizione di quanto è necessario all'esercizio dell'azione
penale (art. 326) e che la loro (relativa) "completezza" (cfr. sentenza n. 88 del
1991) va misurata su quest'ultimo metro e non sul primo.
Per altro verso, l'insufficienza dell'investigazione del pubblico
ministero rispetto al fine in discorso non è colmabile attraverso il potere di integrazione attribuito al giudice dell'udienza
preliminare dall'art. 422 cod. proc. pen., dato che
il suo esercizio - pur se può indirettamente contribuire all'acquisizione di un
quadro probatorio sufficiente alla decisione "allo stato degli atti"
- è rigorosamente delimitato dal ben diverso ed esclusivo scopo della raccolta,
con un numero circoscritto di mezzi, di quelle sole prove che siano
"manifestamente decisive" ai fini del rinvio a giudizio o del
proscioglimento e che perciò possono non coincidere con quelle necessarie per
una decisione allo stato degli atti.
4.- Escluso, quindi, che si possano ricavare dall'ordinamento vigente
correttivi idonei a sanare la situazione qui evidenziata, è perciò necessario,
al fine di ricondurre l'istituto a piena sintonia con i principi
costituzionali, che il vincolo derivante dalle scelte del pubblico ministero
sia reso superabile con l'introduzione di un meccanismo di integrazione
probatoria.
Al riguardo, è innanzitutto da osservare che, nel quadro
della generale finalità di semplificare il processo ed evitare
dibattimenti non necessari, un'integrazione probatoria è già prevista,
dall'art.
422, al più limitato fine di consentire la decisione circa il rinvio a
giudizio o il proscioglimento; sicchè non appare
coerente che essa sia esclusa quando le medesime finalità sono perseguite
introducendo un procedimento che si conclude con una
decisione di merito.
In secondo luogo, si deve rilevare che la configurazione del giudizio
abbreviato come giudizio "a prova contratta", - basato, cioé, su uno scambio in cui la riduzione di pena non ha
come contropartita il solo interesse dell'ordinamento alla semplificazione
attraverso la rinuncia dell'imputato al dibattimento ed
il riconoscimento del valore di prova agli elementi acquisiti dal pubblico
ministero, ma richiede, in più, la rinuncia al diritto ad eventuali allegazioni
difensive - non è affatto un connotato ineliminabile di tale giudizio.
Si deve, infatti, sottolineare che un modello di
giudizio abbreviato che consente un'integrazione probatoria è positivamente
previsto, nello stesso codice, per il caso di trasformazione del giudizio
direttissimo in giudizio abbreviato (art. 452, secondo comma): integrazione che
per di più, in tale ipotesi non soggiace - almeno secondo l'interpretazione
prevalente - a particolari limitazioni, dato che tale disposizione richiama
l'art.422 solo quanto alle forme, e non anche ai limiti concernenti la
tipologia degli atti esperibili.
Può aggiungersi che, secondo autorevole dottrina, la prospettiva
dell'integrazione probatoria consentirebbe, sia di salvaguardare quel nesso di inscindibilità tra riduzione della pena ed effettiva
celebrazione del giudizio abbreviato, che questa Corte ha riconosciuto essere
nota caratterizzante il nuovo istituto (sentenze nn. 277 del 1990 e 176 del 1991);
sia di superare le problematiche che la configurazione data dal legislatore al
consenso del pubblico ministero ha evidenziato sul piano costituzionale.
5.- Dalle considerazioni sinora svolte emerge
chiaramente, però, che la problematica sottesa alla questione in esame non può
risolversi con una pronunzia additiva di questa Corte, ma richiede un
intervento legislativo.
Innanzi tutto la soluzione indicata dal giudice a quo, di consentire cioé - in caso di insufficienza
dovuta a fatto rimediabile del pubblico ministero - un'integrazione probatoria
nell'ambito dell'udienza preliminare, richiede l'effettuazione di una pluralità
di scelte sulle modalità di prospettazione delle
prove, sui poteri da conferire al giudice, sull'eventuale delimitazione dei
mezzi di prova esperibili; e per di più, se contenuta - come il medesimo
giudice prospetta - nei limiti fissati dall'art. 422, richiederebbe una
regolamentazione del regime di utilizzazione degli atti compiuti in caso di
mancato esperimento del giudizio abbreviato.
Si tratta, quindi, anche indipendentemente da una più ampia revisione dell'istituto, che collochi tale integrazione
all'interno del giudizio abbreviato, di scelte che rientrano nella
discrezionalità del legislatore, la cui urgenza è resa evidente dall'esigenza
di ricondurre la normativa impugnata a piena coerenza con i principi
costituzionali.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439 e 440
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25
della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Torino con ordinanza del 15 aprile 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Ugo SPAGNOLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 9 marzo del 1992.