SENTENZA N. 91
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 469 del codice di procedura penale promossi con n. 3 ordinanze emesse
il 16 maggio 1991 dal Pretore di Ravenna - Sezione distaccata di Lugo, iscritte
ai nn.520, 521 e 522 del registro ordinanze 1991 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie
speciale, dell'anno 1991.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 dicembre
1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto in fatto
1. - Con tre ordinanze di identico contenuto
pronunciate il 16 maggio 1991, il Pretore di Ravenna, Sezione distaccata di
Lugo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 469 del codice di procedura penale
"nella parte in cui non prevede che il giudice conosca ed utilizzi tutti
gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento (rectius:
del pubblico ministero e del dibattimento) al fine di dichiarare l'estinzione
del reato ovvero per negare effetto ad una causa di estinzione e disporre che
si proceda al dibattimento".
Dopo aver premesso, in fatto, che nei procedimenti a quibus
è intervenuta remissione di querela e che le parti, sentite in camera di
consiglio a norma dell'art. 469 del codice di procedura penale, non si sono
opposte alla immediata declaratoria di estinzione del
reato, il rimettente osserva che la norma denunciata non consente al giudice,
nell'esercizio dei suoi poteri decisori, di conoscere e utilizzare gli atti
acquisiti al fascicolo del pubblico ministero o utilizzare tutti gli atti
inseriti nel fascicolo per il dibattimento (fra i quali, in particolare, la
querela che, a norma dell'art.511 del codice di rito, può essere utilizzata
solo per accertare la sussistenza della condizione di procedibilità).
La norma, dunque, nell'impedire qualsiasi accertamento sul reato
contestato dal pubblico ministero, violerebbe, secondo il rimettente, l'art.
101 della Costituzione, in quanto viene
"intaccata l'essenza stessa della funzione giurisdizionale che per
principio costituzionale è soggetta soltanto alla legge" e contrasterebbe
con l'art. 112 della stessa Carta, in quanto si "sottrae al giudice il
giudizio sull'esercizio dell'azione penale" e si "attribuisce al P.M.
la facoltà di disporre in modo insindacabile l'oggetto della decisione". Osserva il giudice a quo che "non si può escludere (come nel
caso di specie) che il reato contestato dal P.M. e per il quale occorre
applicare una causa di estinzione sia in realtà diverso da quello commesso dall'imputato;
ed è pure possibile che tale difformità si possa evincere già dagli atti
acquisiti nel fascicolo del P.M. o del dibattimento": ma al giudice è
inibito pronunciare la relativa declaratoria proprio perchè
non gli è consentito di conoscere e utilizzare quegli atti. La norma
denunciata, poi, viola, secondo il rimettente, anche il principio di
ragionevolezza: infatti, rilevano le ordinanze, se la stessa causa di
estinzione del reato fosse intervenuta prima della emissione
del decreto di citazione, il pubblico ministero avrebbe dovuto richiedere al
giudice per le indagini preliminari di pronunciare decreto di archiviazione, ed
il giudice avrebbe potuto utilizzare tutti gli atti trasmessi per verificare la
legittimità della richiesta "e quindi anche per dichiarare che la causa di
estinzione non è operativa perchè il fatto è diverso
da come ipotizzato nella richiesta o è diversa la sua qualificazione
giuridica". Neppure è possibile sostenere, osserva il giudice a quo, che
già l'attuale disciplina consente al giudice del predibattimento
di "dissentire dai termini storici e giuridici in cui è formulata l'accusa
e di procedere al dibattimento", giacchè una
simile verifica è in concreto ostacolata proprio dal fatto che il giudice non
conosce il materiale raccolto dal pubblico ministero e non può utilizzare
nemmeno tutti gli atti (come la querela) già inseriti nel fascicolo del
dibattimento.
2. - Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata irrilevante e comunque non fondata. La questione,
secondo l'Avvocatura, sarebbe irrilevante in quanto il
giudice a quo non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla presunta
sussistenza di un reato diverso da quello contestato. Nel merito, la difesa
dello Stato contesta che la norma impugnata violi l'art. 101 della
Costituzione, in quanto è pur sempre la legge che
determina i poteri giurisdizionali, mentre non vi è alcun arbitrio del pubblico
ministero in quanto l'eventuale esistenza di un reato diverso da quello
dichiarato estinto impone l'esercizio della azione penale. Neppure violato sarebbe l'art. 112 della Costituzione, giacchè la norma impugnata non affida al pubblico ministero
la disponibilità dell'oggetto della decisione, ma si limita a prevedere
l'emanazione di una sentenza allo stato degli atti. Non sussisterebbe, infine,
la lamentata irragionevolezza perchè la diversità
delle situazioni si spiega in considerazione della progressione per fasi del
procedimento.
Considerato in diritto
1. Le tre ordinanze di rimessione, pronunciate dallo stesso giudice, sottopongono all'esame della Corte l'identica questione
fondata sui medesimi motivi: i relativi giudizi, pertanto, vanno riuniti per essere
decisi con unica sentenza.
2. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di
inammissibilità sollevata dalla Avvocatura Generale dello Stato per
avere il giudice a quo omesso di motivare la rilevanza della questione sotto il
profilo della presunta sussistenza di un reato diverso da quello contestato.
Nei termini in cui risulta proposta, infatti, la
questione può ritenersi, per così dire, autodimostrativa
della propria rilevanza, posto che il rimettente, nel porre in risalto la
circostanza che la norma impugnata non consente al giudice del predibattimento di "conoscere ed utilizzare gli atti
acquisiti al fascicolo del pubblico ministero", trae da ciò argomento per
dedurre che il medesimo giudice è posto, sempre e comunque, nella impossibilità
di verificare "se il fatto commesso dall'imputato non sia diverso ovvero
non sia da qualificare diversamente da come contestato". In una simile
prospettiva, dunque, è proprio sulla impossibilità di
motivare "in ordine alla presunta sussistenza di un reato diverso da
quello contestato" che si radica il merito della questione, assorbendo,
quindi, quel profilo di rilevanza che l'Avvocatura assume a fondamento della
propria eccezione.
3. Nel merito il giudice a quo prospetta le censure invocando tre
distinti parametri di costituzionalità, anche se la questione ruota
essenzialmente attorno ad un unico aspetto della normativa impugnata,
rappresentato dalla asserita carenza di atti sulla cui
base poter operare una adeguata verifica circa la corrispondenza del fatto alla
ipotesi contestata, al fine di emettere la sentenza di non doversi procedere o
disporre la celebrazione del dibattimento.
Poichè, afferma il rimettente, nel particolare
stadio del processo in cui si iscrive la norma
impugnata non è consentito al giudice conoscere ed utilizzare gli atti raccolti
nel fascicolo del pubblico ministero e neppure utilizzare tutti gli atti - come
la querela - che sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ne deriva che
il giudice è "vincolato all'ipotesi accusatoria sostenuta" dal
pubblico ministero, con conseguente "restrizione dei poteri del giudice di
conoscere e decidere sul fatto", tale da porre la norma in contrasto con
"l'essenza stessa della funzione giurisdizionale che per principio costituzionale
è soggetta soltanto alla legge (art. 101 Cost.)".
La questione attinge il nucleo essenziale che qualifica l'impianto del
nuovo sistema processuale, giacchè, per certi
aspetti, viene posto in discussione proprio lo iato,
tipico della opzione accusatoria, che separa la fase delle indagini da quella
del giudizio: uno iato che il legislatore delegante prima, e quello delegato
poi, hanno inteso rimarcare al punto da distinguere lo stesso "patrimonio
delle conoscenze" che caratterizza l'intervento giurisdizionale a seconda
del differente stadio in cui si articola il progredire della vicenda
processuale.
Afferma il giudice a quo che il principio della cosiddetta indipendenza
funzionale del giudice è vulnerato dalla norma impugnata, in
quanto sull'organo della giurisdizione graverebbe un
"vincolo", rappresentato dalla sostanziale incontrollabilità della
ipotesi accusatoria nel caso in cui, sul fatto dedotto nella imputazione, venga
a proiettarsi, in limine, una causa di estinzione del reato. Vincolo che,
sostiene il rimettente, deriverebbe proprio da quel difetto di
"conoscenze" che scaturisce dal rigoroso meccanismo di selezione
degli atti che segnala il passaggio da una fase all'altra al momento della translatio iudicii.
L'assunto, quindi, ove corretto, porterebbe alla conseguenza di ritenere
come scelta costituzionalmente imposta quella di consentire al giudice, in ogni
situazione in cui ciò possa apparire opportuno ai fini di una migliore
comprensione dei fatti di causa, di
"conoscere", e quindi utilizzare, gli atti raccolti nel corso delle
indagini, con l'ovvio epilogo di un ritorno all'impianto "misto" che
il legislatore ha, invece, inteso ripudiare.
Ma è proprio il paradosso delle conseguenze a
svelare l'erroneità delle premesse da cui muove il giudice rimettente. Questi,
infatti, mostra di ritenere insito nell'invocato parametro costituzionale,
l'obbligo di assegnare al giudice il potere di utilizzare tutti gli atti
comunque raccolti nel corso del procedimento, obliterando,
per questa via, due aspetti essenziali ai fini di un corretto inquadramento del
principio che vuole il giudice soggetto soltanto alla legge. Da un lato,
infatti, la tipologia degli interventi giurisdizionali viene per sua natura a
modellarsi in funzione delle caratteristiche proprie di ciascuna domanda che
quegli interventi mira ad evocare; dall'altro, la
pronuncia deve necessariamente saldarsi con la specificità della sede
processuale in cui la stessa si iscrive, così da assegnare al giudice una sfera
di attribuzioni coerente rispetto al "momento" in cui il relativo munus deve essere esercitato. Ove, invece, si svilisse il
principio della domanda, specie in un sistema di tipo accusatorio, o si
omettesse di dare il necessario risalto alla ripartizione funzionale della
giurisdizione, si finirebbe ineluttabilmente per configurare un giudice che,
lungi dall'essere soggetto soltanto alla legge, sarebbe esso stesso in larga
misura fonte dei propri poteri. L'esame della questione, quindi, andrà condotto
alla stregua degli aspetti innanzi evidenziati, per verificare se la norma
impugnata effettivamente "imponga" al giudice una determinata
pronuncia su una corrispondente domanda, e se, quella pronuncia, coerentemente si inquadri nella particolare fase in cui si trova il
processo.
Quanto al primo dei segnalati aspetti, è agevole rilevare come il decreto
di citazione a giudizio che il pubblico ministero emette nel procedimento
davanti al pretore, integri, al tempo stesso, l'atto di esercizio dell'azione
penale e la "domanda" che la parte pubblica rivolge al giudice: una
domanda, appunto, volta a promuovere il giudizio in ordine ad un
"fatto" che trova enunciazione e qualificazione in quel decreto. Ma
se il provvedimento di citazione affida al giudice il compito di soddisfare la
domanda di giudizio che gli è stata rivolta, qualsiasi
"verifica" del fatto e della sua qualificazione, attingendo il merito
della causa, non può che profilarsi nello stadio terminativo della attività
dibattimentale. In altri termini, poichè la citazione
è, in sè considerata, una domanda in rito, e poichè il fatto ed il
corrispondente nomen iuris
trovano formulazione al precipuo scopo di promuovere il contraddittorio su di
un tema predeterminato, se ne deve desumere che, nella fase degli atti
introduttivi, il fatto deve essere riguardato dal giudice alla stregua di un
mero enunciato dichiarativo che traccia i confini della successiva attività
processuale. Ci si avvede, allora, che, ove quell'enunciato rinvenga in limine
una causa estintiva che rende superflua la celebrazione del dibattimento, è la
stessa domanda di giudizio a non avere più una effettiva
ragion d'essere. Al giudice, quindi, ben può essere inibita la conoscenza degli
elementi sulla cui base l'imputazione è stata elevata, proprio perchè è l'imputazione in quanto
tale a dover essere valutata dal giudice al limitato fine di verificare se la
domanda formulata dal pubblico ministero debba essere o meno ulteriormente
coltivata. D'altra parte, il contraddittorio che precede la pronuncia della
sentenza anticipata di proscioglimento mira proprio a dissipare qualsiasi
controversia sul fatto e sulla sua qualificazione agli effetti della causa
estintiva, sicchè neppure potrebbe ritenersi violato
il principio sancito dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione
ove si ritenesse che la mancata opposizione delle parti assegni al fatto
dedotto nella imputazione le caratteristiche del fatto non controverso e,
dunque, provato, esimendo il giudice da uno specifico "controllo" sul
punto.
Se, però, la cognizione del giudice è funzionalmente diversa a seconda degli stadi in cui si articola la fase del
giudizio, risultando, quindi, graduata in rapporto al tipo di accertamento che
deve essere compiuto, neppure può dirsi, come afferma il rimettente, che il
giudice sia privato di qualsiasi potere conoscitivo allorchè
viene chiamato a dichiarare l'estinzione del reato nel corso degli atti
preliminari al dibattimento. Un primo aspetto, infatti, sul quale si proietta
tale potere, verte proprio sulla enunciazione del
fatto e delle norme di legge che si assumono violate, giacchè,
ove per carenza o ambiguità degli elementi descrittivi, ovvero
contraddittorietà tra questi e la relativa qualificazione, il giudice ritenga
necessario "accertare" l'estinzione del reato, non v'è dubbio che
l'unica sede conferente sia proprio quella dibattimentale. Sotto altro profilo,
non deve essere neppure sottaciuta l'importanza che riveste la
audizione delle parti ai fini della declaratoria di estinzione del
reato: è quella, infatti, la sede ove il contributo dialettico, a meno che non
lo si voglia appiattire al rango di mera fictio,
offre la concreta "misura" delle rispettive prospettazioni,
fornendo al giudice quel patrimonio di conoscenze che ben può porlo in
condizione di operare, ratione cognita, le scelte
previste dalla norma. Ma un ulteriore elemento che
definitivamente svela l'infondatezza della questione, va colto nell'errore in
cui cade il rimettente allorchè sostiene di non poter
utilizzare, agli effetti di quanto previsto dall'art.469 del codice di
procedura penale, "tutti gli atti inseriti nel fascicolo per il
dibattimento", citando, a mò d'esempio, la
querela "che a norma dell'art. 511 può servire all'unico scopo di
accertare la sussistenza della condizione di procedibilità". É ben vero,
infatti, che la querela è assoggettata a precisi limiti di utilizzazione
processuale; ma tali limiti, e non a caso, sono previsti dall'art. 511 del
codice di rito con specifico ed esclusivo riferimento all'istituto delle
letture, vale a dire a quel peculiare veicolo di utilizzazione che si colloca
al termine della istruttoria dibattimentale e che
assegna a determinati atti la qualità di "prove" suscettibili di
essere valutate nella sentenza che definisce il giudizio. Ma ciò non esclude, ed anzi dimostra, che la querela, fondandosi sulla
enunciazione di un fatto previsto dalla legge come reato, costituisca pur
sempre un atto dichiarativo del quale il giudice può tener conto a fini diversi
da quelli di cui innanzi si è detto. Se, pertanto, la querela prospetta
elementi o circostanze di fatto che rendono sotto qualsiasi profilo
dubbia l'estinzione del reato, al giudice è certamente consentito
"conoscere" e "utilizzare" quegli elementi, al fine di
stabilire se sia necessario procedere al dibattimento per accertare l'effettiva
esistenza della causa estintiva.
4. Le considerazioni che precedono assorbono
anche gli ulteriori profili di incostituzionalità che il rimettente denuncia.
Non coglie infatti nel segno l'assunto secondo il
quale la norma impugnata violerebbe l'art. 112 della Costituzione, sul
presupposto che nella specie sarebbe sottratto al giudice "il giudizio
sull'esercizio della azione penale" e attribuita al pubblico ministero la
"facoltà di disporre in modo insindacabile l'oggetto della
decisione". La funzione che il giudice è chiamato a svolgere nella
specifica sede che qui interessa, non ha, infatti, a che vedere con un preteso
controllo sulla azione, posto che questa è stata già
esercitata con la emissione del decreto di citazione che, per quanto detto più
sopra, rappresenta l'atto con il quale il pubblico ministero evoca l'intervento
del giudice "domandando" la celebrazione del dibattimento: sicchè, se è vero che il giudizio postula l'esercizio
dell'azione, non può certo dirsi che sia, esso stesso, un giudizio
"sulla" azione. Quanto alla pretesa "disponibilità" della
decisione da parte del pubblico ministero, il rilievo potrebbe ritenersi
fondato solo nell'ipotesi in cui al giudice non fosse consentita altra via che
quella di "acquietarsi" di fronte alle scelte della parte pubblica;
ma una simile evenienza, si è già detto, deve ritenersi esclusa dal ben diverso
scenario che la norma impugnata consente di tracciare.
L'ultimo aspetto affrontato dal giudice a quo fa leva sulla
irragionevolezza che starebbe al fondo del diverso regime prefigurato
dal codice a seconda che la causa estintiva intervenga prima o dopo l'emissione
del decreto di citazione a giudizio. Nel primo caso, infatti, il pubblico
ministero è tenuto a formulare richiesta di archiviazione e, in quella sede, il
giudice per le indagini preliminari può utilizzare tutti gli atti per
"verificare la legittimità dell'inazione del P.M. e quindi anche per
dichiarare che la causa di estinzione non è operativa perchè
il fatto è diverso da come ipotizzato nella richiesta o è diversa la sua
qualificazione giuridica, disponendo in tal caso che il P.M. proceda
a formulare l'imputazione". Nella seconda ipotesi, invece, al
giudice del predibattimento è sottratta la conoscenza
di "tutto il materiale di indagine contenuto nel
fascicolo del P.M. già ostensibile al G.I.P.".
L'assunto non si rivela accoglibile perchè pone a raffronto situazioni fra loro non
comparabili. Altro è, infatti, il tipo di "controllo" e la
corrispondente funzione che il giudice per le indagini preliminari è chiamato a
svolgere per decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico
ministero; altro sono le attribuzioni del giudice del dibattimento a seguito della relativa "investitura" che promana dal
decreto di citazione. Nell'un caso è l'inazione del pubblico ministero a
devolvere al giudice il compito di verificarne la legittimità, mediante un
accertamento ex actis che deve necessariamente
riguardare tutta l'attività svolta nel corso della fase; nella seconda ipotesi,
invece, la pronuncia del giudice non verte, come si è già evidenziato, sulla azione, e quindi sugli elementi in base ai quali la
stessa è stata esercitata, ma sulla possibilità o meno di dichiarare in limine
estinto il reato.
Competenze funzionali, dunque, troppo diverse per
rendere ammissibile un confronto e desumerne pretese censure di
irragionevolezza fondate unicamente sul differente regime che le disciplina.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art.469 del codice di procedura penale sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 101 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Ravenna,
Sezione distaccata di Lugo, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/92.
Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 9 marzo del 1992.