SENTENZA N. 89
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 97, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1990 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra la s.p.a. Cliniche Riunite, in persona del
liquidatore, e l'Esattoria del Comune di Roma ed altro, iscritta al n. 375 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visti gli atti di costituzione del Monte dei Paschi di Siena (Esattoria
del Comune di Roma) e della s.p.a. Cliniche Riunite,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1992 il
Giudice relatore Francesco Greco;
uditi l'avvocato Saverio Casulli
per il Monte dei Paschi di Siena e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Roma, in data 27 maggio 1983 dichiarava, ai sensi
dell'art. 97, terzo comma, del d.P.R.
n. 602 del 1973, il fallimento della Società per azioni Cliniche Riunite per
debito di imposte, iscritto a ruolo provvisoriamente, siccome pendenti i
ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie.
La fallita proponeva opposizione sostenendo, tra l'altro, la inesistenza del debito e comunque la provvisorietà
dell'accertamento.
Il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
detta disposizione, nella parte in cui consente ed
impone la richiesta e la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore
commerciale per il mancato pagamento di tutte o della unica rata di un medesimo
ruolo, quando il relativo ammontare sia superiore a lire 500.000, sia che il
debito risulti da una iscrizione a ruolo a titolo definitivo sia che la
iscrizione sia stata operata in via provvisoria a seguito di accertamento non
definitivo; nonché nella parte in cui non consente, dopo la emanazione della
sentenza di fallimento, allo stesso imprenditore, di coltivare il ricorso
dinanzi alle competenti Commissioni tributarie e sopratutto di ottenere una
decisione rilevante nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di
fallimento.
A parere del remittente, sarebbero violati:
- a) l'art. 3 della Costituzione, in quanto il
fatto che consente la richiesta e la dichiarazione di fallimento sarebbe sia
l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo sia quella provvisoria a seguito
dell'accertamento non definitivo che rimarrebbe produttivo di effetti anche in
caso di accoglimento del ricorso pendente dinanzi alla Commissione tributaria,
mentre in ogni altro caso il giudice fallimentare può accertare la fondatezza
del titolo provvisoriamente esecutivo;
- b) l'art. 24 della Costituzione, in quanto
l'imprenditore dichiarato fallito non ha alcuna difesa contro l'operato
dell'Intendenza di Finanza anche nel caso di accoglimento del suo ricorso,
mentre ogni altro imprenditore può provare la inesistenza del debito;
- c) l'art. 101 della Costituzione, in quanto il
giudice fallimentare non può sindacare la legittimità della pretesa fiscale,
riservata alla competenza esclusiva delle Commissioni tributarie e si deve
limitare ad accertare solo il mancato pagamento del tributo.
2. - L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale.
2.1. - Nel giudizio si sono costituiti la s.p.a.
Cliniche Riunite e il Monte dei Paschi di Siena, gestore della Esattoria
comunale di Roma.
La prima si é sostanzialmente riportata alle
argomentazioni svolte dal giudice remittente.
Il Monte dei Paschi di Siena ha sostenuto la irrilevanza
della questione, perché persiste la morosità almeno per uno dei debiti
tributari.
È intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ha premesso che il fallimento fiscale costituisce una sanzione per la
morosità del debito di imposta e un efficace mezzo per
la realizzazione coattiva dei relativi crediti di imposta e che la morosità
deve essere unitariamente considerata qualunque sia il tipo di iscrizione a
ruolo.
Ha poi eccepito la inammissibilità della
questione per mancanza di rilevanza in quanto la riconosciuta inesistenza del
debito di imposta avrebbe determinato la revoca del fallimento.
Nel merito ha sostenuto la infondatezza della
questione alla stregua della giurisprudenza della Corte (ordinanza n. 195 del
1971, e sentenza
n. 215 del 1975), rilevando che l'interessato può far valere dinanzi al
giudice fallimentare la inesistenza dei presupposti (soggettivi ed oggettivi)
richiesti per la dichiarazione di fallimento tra cui la inesistenza del debito
di imposta.
La questione é stata fissata in un primo tempo per la
trattazione in camera di consiglio.
Nella imminenza di quella hanno presentato
memorie la difesa del Monte dei Paschi di Siena e l'Avvocatura Generale dello
Stato La prima ha insistito sulle osservazioni formulate e in particolare sulla
esistenza del debito.
L'Avvocatura Generale dello Stato ha rilevato che, prima della
dichiarazione di fallimento, le Commissioni tributarie hanno annullato gli
accertamenti, onde la mancanza del presupposto per la dichiarazione di
fallimento.
La trattazione della causa é stata poi rimessa alla pubblica udienza.
Nella sua imminenza ha presentato memorie la difesa del Monte dei Paschi
di Siena, la quale si é riportata alle precedenti osservazioni, rilevando che la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale
della disposizione censurata si rifletterebbe anche sulla esecuzione
individuale.
Considerato in diritto
1.
- a) l'art. 3 della Costituzione, in quanto
irragionevolmente sono sottoposte a fallimento fiscale situazioni diverse,
quali sono i crediti tributari definitivamente accertati e quelli provvisori ed
incerti;
- b) l'art. 24 della Costituzione, perché, nel
giudizio di opposizione al fallimento, prima che si pronuncino o l'Amministrazione
finanziaria o le commissioni tributarie, l'imprenditore non può dimostrare la
insussistenza del debito;
- c) l'art. 101 della Costituzione, perché il giudice ordinario non
avrebbe il potere di sindacare la legittimità della pretesa fiscale, facendosi
in tal modo sopravvivere il principio incostituzionale del solve
et repete.
2. - Si osserva preliminarmente che l'eccezione di inammissibilità
sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato, non può trovare accoglimento,
perché é contestata la insussistenza del debito di imposta che ha determinato
la dichiarazione del fallimento fiscale della ricorrente.
3. - La questione é stata già esaminata da questa Corte
(sent. n.215 del
1975), ed é stata dichiarata non fondata.
I mutamenti verificatisi nel frattempo, in specie nel sistema
economico-finanziario, inducono ad una rimeditazione, in quanto sono certamente venute meno le
ragioni logico-giuridiche che giustificavano l'istituto e il trattamento fatto
al debitore di imposta che ha la qualità di imprenditore commerciale rispetto
ad ogni altro debitore di imposta che non riveste detta qualità.
Sopratutto si considera che per la massiccia svalutazione monetaria che
si é avuta negli anni successivi alla entrata in
vigore del decreto che contiene la disposizione impugnata (d.P.R.
n. 602 del 1973) ad oggi, non risulta più ragionevole il limite di 500.000 lire
per la dichiarazione di fallimento, specie se posto in relazione agli effetti
che la dichiarazione produce sia sulla persona dell'imprenditore sia sulla sua
azienda.
Un debito di imposta di entità esigua può
produrre effetti gravissimi e devastanti anche perché il fallimento fiscale può
aprire la via a quello ordinario, facendo venire meno la possibilità di un
risanamento e di un superamento di crisi aziendali temporanee con effetti
deleteri anche sulla occupazione.
Il fallimento dell'imprenditore datore di lavoro importa infatti la cessazione dell'attività e conseguentemente il
licenziamento dei dipendenti.
Il che rende ancora più riprovevole il ricorso a un mezzo di pura
costrizione e coazione che peraltro in definitiva reintroduce nell'ordinamento
il principio già dichiarato illegittimo, del solve et repete.
Inoltre, la modesta entità del debito é sproporzionata non solo per le
conseguenze di ordine economico e personale che può produrre, ma in rapporto
allo stesso costo del meccanismo, che peraltro, specie se la sfera dei
creditori si allarga a quelli ordinari, può rendere incerta persino la
realizzazione della finalità che si propone.
Invece più utile si appalesa il ricorso alla esecuzione
individuale, che é un mezzo di riscossione eguale per tutti i debitori di
imposta.
4. - La rimeditazione della questione é altresì
imposta dalla stessa interpretazione della disposizione censurata effettuata
dai giudici ordinari. Interpretazione alla quale si é necessariamente ricorso
perché il legislatore, per il fallimento di cui trattasi, non ha previsto una procedura specifica e i giudici hanno dovuto
adattare quella dettata per il fallimento ordinario, tenendo, però, conto sia
del presupposto oggettivo che é la sola morosità del debitore nel pagamento di
una o di più rate di imposte sia delle finalità da raggiungersi. In sostanza
nella fase antecedente alla dichiarazione di fallimento, all'imprenditore non é
concessa una difesa utile, idonea a scongiurare gli
effetti dannosi che possono verificarsi sia sulla sua persona che sulla sua
azienda.
Infatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia, in
questa fase il giudice fallimentare prima della dichiarazione di fallimento può
solo accertare se il debitore abbia o meno la qualità
di imprenditore commerciale; se il debito di imposta ancora sussiste nei limiti
della previsione normativa (oltre le lire 500.000) o se invece, per effetto di
una pronuncia definitiva del giudice tributario, sia stato accertato di entità
inferiore; o se sia venuta meno la esecutività del ruolo, specie per la
sospensione accordata da un provvedimento dell'Amministrazione finanziaria.
Non ha alcun rilievo nemmeno la pendenza del giudizio dinanzi alla
commissione diretta ad accertare la esistenza della
obbligazione tributaria.
La richiesta di fallimento ha per fondamento la sola iscrizione a ruolo
anche se provvisoria. Non é possibile nemmeno addurre ragioni
giustificatrici della morosità. Secondo il giudice remittente nella
procedura che si instaura é irrilevante la stessa
decisione della Commissione tributaria ed il Tribunale fallimentare non può
entrare nel merito e verificarne la fondatezza.
Si nota la differenza di trattamento dell'imprenditore debitore di imposta rispetto a un debitore non imprenditore.
Nel fallimento c. d. ordinario il giudice che riceve l'istanza
prima di dichiarare il fallimento sente le parti, creditore istante e debitore;
può concedere a quest'ultimo una dilazione per il pagamento del debito
sospendendo di provvedere sulla istanza di fallimento; può altresì verificare i
presupposti della dichiarazione di fallimento, cioé
l'esistenza della stato di insolvenza che é cosa diversa dalla morosità del
pagamento o addirittura la sussistenza del titolo, specie se si tratta di un
titolo provvisorio.
4.1. - Vero é che una difesa più ampia é concessa in sede di opposizione.
Ma essa non fa venir meno le conseguenze che già si sono prodotte per effetto
della dichiarazione di fallimento e sono possibili ulteriori
effetti pregiudizievoli, come si é innanzi rilevato.
Non é affatto soddisfacente la stessa eventuale
revoca del fallimento, in quanto restano i detti effetti dannosi e non sono
riparati sufficientemente.
In tale situazione sussiste la denunciata violazione dell'art.24 della Costituzione, in quanto la sola previsione di un
rimedio difensivo non é sufficiente per fare ritenere adempiuto il precetto
costituzionale, se esso non produce alcun effetto utile per la conservazione o
la affermazione del diritto di cui si é titolari, specie se si considerano gli
effetti che si producono anche sulla personalità del debitore.
Va, infine, rilevato che la dichiarata illegittimità dell'art. 97, terzo comma, denunciato, che fa venir meno la procedura
concorsuale, non produce alcun effetto pregiudizievole sulla procedura
esecutiva individuale.
L'accoglimento della questione per uno dei parametri invocati rende
superfluo l'esame della violazione degli altri due parametri di
riferimento (gli artt. 3 e 101 della Costituzione).
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 97, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Francesco GRECO, Redattore
Depositata in cancelleria il 9 marzo del 1992.