Sentenza n. 88 del 1992

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SENTENZA N. 88

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n.5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto con la legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), 6 e 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonchè dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291), 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito nella legge 21 febbraio 1977, n. 29 (Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti), 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n.93 di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25 (Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni), 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del decreto- legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1991 dal Pretore di Fermo nei procedimenti civili riuniti vertenti tra De Marco Fausta ed altri e I.N.P.S., iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 4 marzo 1991 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Bortolotti Fernanda e I.N.P.S., iscritta al n.332 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

3) ordinanza emessa il 15 maggio 1991 dal Pretore di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Granata Italia e I.N.P.S., iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto in fatto

 

1.- Nel procedimento civile promosso da Fausta De Marco e altri otto ricorrenti nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione sociale sostitutiva di quella dell'invalidità civile, il Pretore di Fermo - rilevato che i ricorrenti, erano invalidi civili totalmente inabili ma, avendo presentato la domanda per l'accertamento della loro invalidità dopo il compimento dei sessantacinque anni, non potevano più fruire della pensione di invalidità civile di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nè della pensione sociale erogata dopo il sessantacinquesimo anno ai titolari della pensione di invalidità civile, ed in sostituzione di quest'ultima, ai sensi dell'art.19 della medesima legge - ha sollevato - con ordinanza del 15 febbraio 1991, (r.o. n. 239/91 - questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, del combinato disposto degli articoli: a) 12 (rectius, 19) della legge 30 marzo 1971, n. 118, (che dispone il tramutamento della pensione di invalidità civile in pensione sociale); b) 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; c) 6 e 8 del decreto legislativo del 23 novembre 1988, n. 509, rilevando che l'insieme di tali norme preclude il diritto alla pensione sociale a soggetti ultrasessantacinquenni, in condizioni di salute tali da poter essere riconosciuti invalidi civili, ma che abbiano proposto domanda dopo il compimento dei sessantacinque anni, con la conseguenza che a pari condizioni di età, salute e reddito, il diritto alla pensione sociale risulta dipendere da un criterio discretivo, quello costituito dalla data di insorgenza dell'inabilità, che il giudice a quo ritiene irrazionale, in quanto ininfluente sotto il profilo della necessità e della meritevolezza.

2.- É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della questione, osservando che in realtà, la pretesa disparità di trattamento fra invalidi civili infra ed ultrasessantacinquenni, al momento della presentazione della domanda, non deriverebbe dal limite di età ma dalla diversità dei limiti di reddito previsti, dalla normativa vigente, in misura più favorevole per la concessione della pensione di invalidità civile e più restrittiva per la pensione sociale.

Nel merito, l'Avvocatura ha sostenuto che la questione è comunque infondata, in quanto "il realizzare l'omogeneizzazione, a parità di condizioni tra i livelli reddituali idonei ad individuare lo stato di bisogno, così come por mano all'opportuno adeguamento dei livelli di prestazione, è compito che spetta al legislatore e non alla Corte" (Corte cost., sentenza n. 769 del 1988). La Corte stessa, ha osservato l'Avvocatura, ha del resto ripetutamente escluso che, ai fini dell'art. 3, siano comparabili pensioni distinte.

3.- Nel procedimento civile che Fernanda Bortolotti, riconosciuta invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi (90 per cento), aveva proposto nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto alla pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969,n. 153, a seguito del diniego a lei opposto dall'istituto in ragione del fatto che essa aveva redditi di importo superiore al limite previsto per la concessione di tale prestazione, il Pretore di Modena, con ordinanza del 2 novembre 1989 (r.o. n. 38/1990), sollevo questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850 quale sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 29 e dell'art. 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 quale aggiunto dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui non estendevano alla pensione sociale corrisposta agli ultrasessantacinquenni la previsione di nuovi e più favorevoli limiti di reddito disposta invece ai fini del conseguimento della pensione e dell'assegno d'invalidità civile, in particolare escludendo la rilevanza del reddito del coniuge.

La Corte, con ordinanza n. 219 del 1990 avendo rilevato che dall'ordinanza di rimessione non risultava che fosse stata presa in considerazione la successiva norma di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, che, sostituendo l'art. 2 della legge n. 140 del 1985, aveva disposto un aumento della pensione sociale spettante "anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito" ed aveva introdotto variazioni circa il computo dei redditi ostativi al suo conseguimento, dispose la restituzione degli atti al giudice a quo onde consentirgli di riesaminare la rilevanza della questione alla stregua della citata disposizione.

Essendo stato riassunto il processo, con ordinanza del 4 marzo 1991 (r.o. n.332/91) il medesimo Pretore ha nuovamente rimesso alla Corte la questione di costituzionalità già sollevata, esponendo che la rilevanza della questione sussisteva anche alla luce della nuova disposizione.

Quest'ultima, infatti, aveva previsto un aumento della pensione sociale a favore di coloro che sono titolari di detta pensione nonchè di coloro che non lo sono per mancanza dei relativi requisiti reddituali. Per il diritto alla corresponsione di tali aumenti la norma aveva stabilito determinati limiti di reddito personale e di reddito personale cumulato con quello del coniuge, pari, rispettivamente, nel 1988, a lire 4.897.650 e a lire 10.467.750 e, nel 1989, a lire 5.035.550 e a lire 11.046.550. La ricorrente godeva invece, nel 1988, di un reddito personale annuo di lire 223.000, che ammontava peraltro a lire 16.296.000 cumulandolo con quello del coniuge.

Nel 1989 i due dati erano stati pari, rispettivamente, a lire 252.000 e a lire 19.148.000. La stessa non si trovava quindi nelle condizioni richieste per poter usufruire delle maggiorazioni predette e tanto meno della pensione sociale base, per la quale rimanevano operanti i limiti ostativi già indicati nella prima ordinanza di rimessione (i quali, per il triennio 1987-1989 erano variati da lire 3.035.500 a lire 3.428.550 quello relativo al reddito personale e da lire 12.398.950 a lire 14.504.200 quello relativo al reddito cumulato con quello del coniuge).

Ciò premesso, il giudice a quo ricordava che la Corte Costituzionale, con le sentenze nn.769 del 1988, 286 del 1990 e 75 del 1991, aveva affermato l'esigenza di riequilibrare i requisiti reddituali prescritti per la pensione di invalidità civile e per la pensione sociale, restituendo a coerenza un sistema la cui sopravvenuta disomogeneità finiva per determinare serie sperequazioni, non sempre giustificabili, con riflessi negativi su situazioni di effettivo bisogno.

Stante il persistere del comportamento omissivo del legislatore, il quale non aveva ancora ovviato, nonostante il triplice richiamo della Corte, alla situazione di incoerenza normativa da quest'ultima rilevata, il Pretore di Modena ribadiva i dubbi di costituzionalità già espressi nella precedente ordinanza, nella quale il contrasto con l'art. 38 era stato prospettato rilevandosi che tale norma sancisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, senza fare alcuna distinzione a seconda che tale inabilità derivi da alterazione delle condizioni di salute ovvero dal raggiungimento di una determinata età. Invalidità e vecchiaia, del resto, sono considerati allo stesso modo, agli effetti della previdenza sociale, dal secondo comma dell'art. 38: la diversificazione operata invece dal legislatore tra due prestazioni aventi l'identica finalità di liberare dal bisogno colui che è inabile al lavoro non avrebbe quindi - secondo l'ordinanza di rimessione - alcuna giustificazione costituzionalmente apprezzabile e si porrebbe pertanto in contrasto con il principio di uguaglianza di cui al primo comma dell'art. 3, nonchè con il compito, imposto alla Repubblica dal secondo comma del medesimo articolo (e di cui il primo comma dell'art. 38 costituisce specificazione), di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

4.- Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione, in quanto la stessa riguardava scelte discrezionali riservate al legislatore ordinario, come la Corte aveva statuito con la sentenza n. 769 del 1988.

Comunque, aggiungeva l'Avvocatura, la norma di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 544 aveva eliminato la sperequazione ipotizzata dal giudice a quo.

Le parti private non si sono costituite.

5.- Con ordinanza del 15 maggio 1991 (r.o. n. 565/91), il Pretore di Milano ha sollevato questione di costituzionalità: a) dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, "nella parte in cui limita alle posizioni già definite la "sanatoria", senza estenderla agli ultrasessantacinquenni che avevano presentato domanda di riconoscimento di invalidità per ottenere la pensione sociale sulla base dei requisiti economici richiesti per la pensione di invalidità", per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione; b) dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1977, n. 29 (di conversione del decreto- legge 23 dicembre 1976, n. 850), dell'art.14 septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (di conversione del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663) e dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, "nella parte in cui stabiliscono limiti di reddito diversi a seconda della prestazione: pensione di inabilità, assegno di invalidità e pensione sociale", per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost..

Dopo aver motivato sulla rilevanza delle questioni ai fini della decisione della causa, il Pretore argomenta la questione sub a) mediante mero richiamo all'ordinanza di remissione decisa da questa Corte con sentenza n.286 del 1990, dichiarando di non condividere l'impostazione di tale sentenza.

La seconda questione è illustrata mediante l'affermazione che "appare ingiustificato che si distingua tra soggetti di eguale reddito e parimenti inabili a seconda che l'invalidità sia riconosciuta prima o dopo il 65° anno di età".

6.- Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della prima delle questioni sollevate dal giudice a quo, che era stata già esaminata e respinta dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 286 del 1990 e 75 del 1991. Ugualmente inammissibile e infondata era la seconda questione, poichè rientra nella discrezionalità del legislatore considerare in maniera diversa situazioni che siano diverse sul piano personale.

Considerato in diritto

 

1.- Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte questioni analoghe: pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

Delle varie questioni sollevate, una - la prima di quelle proposte dal Pretore di Milano - può essere immediatamente risolta con una pronunzia di manifesta infondatezza.

Il giudice remittente, infatti, sottopone nuovamente all'esame di questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, nella parte in cui, secondo l'interpretazione accolta dal giudice a quo, limita alle posizioni già definite la "sanatoria" disposta con il suddetto provvedimento, senza estenderla ai soggetti ultrasessantacinquenni che avevano presentato - durante la vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, non convertito - domanda di riconoscimento dell'invalidità ai fini del conseguimento della pensione sociale sulla base dei requisiti economici richiesti per la pensione o l'assegno di inabilità.

La medesima questione è stata già decisa da questa Corte con le sentenze nn. 286 del 1990 e 75 del 1991 e dichiarata non fondata, anche con specifico riferimento a quella, tra le interpretazioni possibili, che la denunzia del giudice a quo recepisce e presuppone. Poichè non è dato cogliere profili nuovi nell'ordinanza di remissione - invero carente di motivazione sul punto - la questione così sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

2.- Le altre censure riguardano la disciplina delle c.d. condizioni reddituali richieste per il diritto alla pensione o all'assegno di invalidità di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30 aprile 1971, n. 118 e per il diritto alla pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Attualmente - a seguito di una non lineare evoluzione legislativa che questa Corte ha già descritto nelle sentenze nn. 278 del 1984 e 75 del 1991 e che ha avuto ulteriori sviluppi con l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 - la disciplina investita dalle denunzie in esame può essere così sintetizzata nei suoi lineamenti essenziali (prescindendo, cioé, da pur rilevanti elementi di dettaglio):

a) per aver diritto alla pensione sociale prevista per i cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito occorre che il soggetto abbia un reddito personale non superiore ad un importo annuo di circa 4 milioni ed è richiesto anche che, sommando il suo reddito a quello del coniuge, l'importo che ne risulta non sia superiore a circa 17 milioni (art. 26 legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 3 legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 28 legge 21 dicembre 1978, n. 843). Sono peraltro previsti limiti diversi - ma in misura qui non significativa - per il diritto alla maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e, prima, dall'art. 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140);

b) per aver diritto alla pensione di inabilità prevista per gli invalidi totali occorre che il soggetto abbia un età inferiore a 65 anni e un reddito personale non superiore a circa 16 milioni; nessun rilievo ha invece il reddito del coniuge, quale che ne sia l'ammontare (art.14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33);

c) infine, per aver diritto all'assegno di inabilità previsto per gli invalidi parziali occorre che il soggetto non abbia compiuto 65 anni, che sia "incollocato al lavoro" e che il suo reddito personale annuo non sia superiore a circa 4.300.000 lire; anche per tale beneficio non ha alcun rilievo il reddito del coniuge (art. 14 septies del citato decreto-legge n.663 del 1979, art. 9 decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54; art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412);

d) i mutilati e gli invalidi civili titolari di pensione o assegno di invalidità vedono sostituite tali prestazioni, dopo il compimento del sessantacinquesimo anno, con la pensione sociale corrisposta dall'I.N.P.S., ma il Ministero dell'interno continua a corrispondere loro, a titolo di assegno ad personam, la eventuale differenza tra tale trattamento e quello in precedenza spettante. Le condizioni reddituali per godere di tale pensione sociale sostitutiva non sono peraltro quelle richieste in generale per la pensione sociale, ma rimangono quelle - più favorevoli - previste per la pensione o l'assegno di invalidità civile (art. 19 legge 30 marzo 1971, n. 118; art. 11 legge 18 dicembre 1973, n. 854; art. 8 decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509).

3.- Le ordinanze di rimessione, pur investendo disposizioni diverse, in sostanza lamentano la disparità di trattamento sussistente tra invalidi ultrasessantacinquenni a seconda che l'invalidità sia insorta dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero che si protragga da epoca antecedente. Tale disparità di trattamento sarebbe determinata dalle diverse condizioni reddituali stabilite per l'accesso, rispettivamente, alla pensione sociale diretta, per i primi, e alla pensione sociale ottenuta in sostituzione del trattamento di invalidità già goduto prima dei sessantacinque anni, per i secondi: in particolare, le doglianze insistono sul problema del c.d. cumulo, e cioè della rilevanza - prevista per l'attribuzione della sola pensione sociale diretta - del reddito del coniuge nella determinazione del limite massimo di reddito compatibile con il godimento della prestazione.

Secondo i giudici a quibus, questa previsione di requisiti di reddito differenti, attesa l'identica situazione di invalidità e di età delle due categorie poste a raffronto, sarebbe, nel caso, discriminatoria ed irragionevole, e perciò contraria, per vari aspetti, agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

4.- Questa Corte è già stata investita più volte del vaglio di costituzionalità della normativa in esame. In tali occasioni essa ha sottolineato la necessità di porre rimedio all'incoerenza del sistema dei requisiti reddituali fissati per il conseguimento, rispettivamente, dei trattamenti di inabilità e della pensione sociale, mediante un appropriato riequilibrio che realizzi un adeguato contemperamento degli interessi in gioco (sentenze nn. 769 del 1988, 286 del 1990 e 75 del 1991). Nel far ciò, essa ha ritenuto che tale operazione dovesse essere effettuata dal legislatore, occorrendo non già realizzare una mera parificazione di singole previsioni legislative, ma riconsiderare l'intero sistema nei suoi vari aspetti, elaborando criteri di determinazione dei limiti di reddito capaci di produrre una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti, nella quale trovino un idoneo bilanciamento le istanze discendenti da analogia di condizioni e le esigenze connesse invece a profili particolari (come, per esempio, quelli propri della categoria degli invalidi assoluti).

Tale obiettivo non è stato ancora raggiunto, anche se, successivamente a queste decisioni, e nelle more del presente giudizio, il legislatore, con l'art.12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha assimilato totalmente, con effetto dal 1° gennaio 1992, il limite di reddito individuale valevole per la concessione dell'assegno mensile agli invalidi parziali a quello stabilito per la pensione sociale. Il diverso limite individuale vigente per gli invalidi assoluti è rimasto invece invariato, come pure la previsione del c.d. cumulo, limitata ai soli aspiranti alla pensione sociale.

5.- Per quanto concerne le specifiche doglianze qui prospettate, esse, pur intendendo colpire principalmente, come s'è detto, la diversa disciplina del cumulo, tuttavia, là dove investono genericamente i limiti di reddito dei trattamenti di invalidità e della pensione sociale (è il caso di quelle sollevate dai Pretori di Fermo e di Milano), pongono in dubbio anche la legittimità del differente regime dei tetti di reddito personale valevoli per le dette prestazioni.

In proposito, si deve notare innanzi tutto che queste censure in realtà possono coinvolgere soltanto il limite stabilito, da un lato, per gli invalidi assoluti, dall'altro per gli aspiranti alla pensione sociale.

Infatti quest'ultimo e quello valevole per gli invalidi parziali sono già da tempo sostanzialmente equivalenti e recentemente, come si è ora ricordato, sono stati eguagliati del tutto: pertanto, ove riferite a tale comune limite individuale, le censure debbono ritenersi non fondate.

Questa Corte, nella sua pregressa giurisprudenza, al fine di valutare il meccanismo della trasformazione del trattamento di invalidità in quello di pensione sociale, aveva ritenuto non irrazionale il presupposto della tendenziale indistinguibilità tra invalidità parziale e inabilità dovuta all'età. Nel contempo, però, aveva ripetutamente sottolineato la diversità e specialità della condizione degli invalidi assoluti, fatti correttamente oggetto di un trattamento di maggior favore.

Di conseguenza, non sarebbe certamente possibile porre a raffronto, per il punto che qui interessa, la condizione di questi ultimi con quella degli anziani non afflitti da menomazioni diverse dall'attenuata capacità psico- fisica normale nell'età avanzata.

Le questioni ora all'esame della Corte, e in ispecie quella proposta dal Pretore di Fermo, tuttavia, non prospettano un simile raffronto, ma, come s'è detto all'inizio, comparano le situazioni di soggetti tutti anziani e tutti egualmente invalidi, differenziate - quanto alle necessarie condizioni reddituali personali, e quindi alla possibilità di godere del trattamento assistenziale - per il solo fatto che per gli uni l'invalidità sarebbe stata riconosciuta prima, per gli altri dopo il compimento del sessantacinquesimo anno d'età. In proposito è da osservare che, pur indubbiamente identica potendo essere la condizione di fatto finale - l'inabilità assoluta - non può ritenersi irrilevante, ai fini della valutazione degli elementi necessari per la determinazione dello stato di bisogno, il tempo in cui tale condizione si è prodotta: ben diversa è infatti la situazione di chi si trova ad essere in età avanzata sprovvisto di reddito perchè durante la sua vita pregressa l'invalidità gli ha impedito di procurarsi mediante il lavoro il reddito necessario per vivere nonchè la garanzia previdenziale per la vecchiaia, imponendogli prolungati e rilevanti costi umani ed economici, rispetto a quella di colui la cui storia personale non ha registrato un simile impedimento.

Di conseguenza, la rilevata disomogeneità delle situazioni, mentre non esclude un intervento del legislatore che attenui l'indubbio rigore dei requisiti reddituali personali per il percepimento della pensione sociale diretta posti a carico dell'invalido totale divenuto tale dopo i sessantacinque anni, conduce a ritenere che la lamentata disparità di trattamento non sia lesiva del principio di uguaglianza.

6.- Le medesime considerazioni inducono a negare anche che, sotto il profilo ora considerato, sia privo di fondamento giustificativo il differente trattamento tra anziani invalidi determinato dalla previsione, esclusivamente per l'ammissione alla pensione sociale diretta - e quindi a carico dei soli anziani divenuti invalidi dopo il compimento del sessantacinquesimo anno - del cumulo del reddito personale con quello del coniuge.

Tuttavia, per altro verso, la previsione rigida e indiscriminata del cumulo per tutti gli anziani - e cioè sia per coloro che vedano normalmente scemate le proprie energie per la vecchiaia, sia per coloro che invece divengano effettivamente e propriamente invalidi, e di conseguenza incapaci di attendere in piena autonomia alle attività e alle occupazioni proprie della loro età - non può non dirsi in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost..

Tale previsione infatti arbitrariamente parifica situazioni di per sè evidentemente diverse, che comportano differenti esigenze di assistenza ed esigono perciò anche una valutazione differenziata del ragionevole punto di equilibrio circa il concorso tra la solidarietà coniugale e quella collettiva. Da tale punto di vista, il livello di reddito del coniuge oltre il quale è giustificato escludere l'intervento dello Stato non può essere lo stesso sia per le ipotesi in cui all'età avanzata si collega solamente uno stato di bisogno economico, sia per le situazioni in cui il coniuge è chiamato a sopperire - anche mediante l'impiego di risorse finanziarie - ad esigenze di cura ed assistenza ulteriori e ben più gravose, anche se non assimilabili a quelle necessarie a fronteggiare le drammatiche condizioni poste a presupposto della concessione all'anziano della provvidenza, specifica e aggiuntiva, dell'indennità di accompagnamento (art. 6 d.P.R. 23 novembre 1988, n. 509; sentenza n. 346 del 1989).

Nelle predette situazioni, l'art. 38 della Costituzione - secondo quanto questa Corte ha già affermato (sentenza n. 75 del 1991) - richiede che la solidarietà collettiva non si limiti ad intervenire soltanto allorquando i redditi cumulati dei coniugi siano talmente contenuti da consentire loro una condizione di vita assolutamente modesta.

Non esistendo nell'ordinamento alcun criterio, che possa dirsi costituzionalmente obbligato, per differenziare adeguatamente il regime del cumulo nelle suddette situazioni, questa Corte deve limitarsi a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 nella parte in cui non prevede, a favore degli anziani divenuti invalidi dopo il sessantacinquesimo anno di età ed aspiranti alla pensione sociale, un meccanismo differenziato di determinazione del limite di reddito cumulato con quello del coniuge.

La configurazione di simile meccanismo, è rimessa alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto dei principi sopra enunciati e secondo i criteri chiariti da questa Corte nella sentenza n. 295 del 1991.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del decreto- legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e dall'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito nella legge 21 febbraio 1977, n. 29 (Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione con le ordinanze emesse in data 4 marzo e 15 maggio 1991 dai Pretori di Modena e di Milano;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 septies del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto con la legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione con ordinanze emesse, rispettivamente, in data 4 marzo, 15 maggio e 15 febbraio 1991 dai Pretori di Modena, Milano e Fermo;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) e degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonchè dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291), sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione con ordinanza in data 15 febbraio 1991 dal Pretore di Fermo;

5) dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93 di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25 (Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione con ordinanza in data 15 maggio 1991 dal Pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Ugo SPAGNOLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 9 marzo del 1992-