ORDINANZA N. 86
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimitą costituzionale
dell'art. 4, comma primo, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in
materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 settembre 1991 dal Pretore di Caltagirone nel
procedimento civile vertente tra Tasca Giuseppe ed
altri e l'INADEL, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 25 settembre 1991 dal Pretore di Caltagirone nel
procedimento civile vertente tra Pepe Giovanni ed
altri e l'INADEL, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell'anno 1991.
Visti gli atti di costituzione di Tasca Giuseppe ed
altri e Pepe Giovanni ed altri nonchč gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 19 febbraio
1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di due giudizi civili promossi
contro l'INADEL da numerosi iscritti, aventi per oggetto la determinazione
della base di calcolo dell'indennitą premio di servizio, il Pretore di
Caltagirone, con ordinanze del 25 settembre
che, secondo il giudice remittente, la rilevata
disparitą di trattamento degli iscritti all'INADEL rispetto ai dipendenti
statali "non trova ragionevole giustificazione";
che nei giudizi davanti alla Corte si sono
costituiti i ricorrenti aderendo all'ordinanza di rimessione senza ulteriori
argomenti che č intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata manifestamente inammissibile o comunque infondata, atteso che la
diversitą dei sistemi retributivo e previdenziale delle due categorie di
dipendenti pubblici esclude ogni possibilitą di comparazione ai fini dell'art.
3 Cost.;
Considerato che, vertendo i due giudizi sopra la
medesima questione, si deve disporne la riunione ai fini della decisione con unico
provvedimento;
che la questione č gią stata sottoposta
all'esame di questa Corte che con sentenza n. 430 del
1991 l'ha dichiarata non fondata in riferimento all'art.3 Cost., e
manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione, in riferimento agli
artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 Cost.
che nessun nuovo argomento č addotto dal Pretore
remittente.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimitą costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8
marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli
Enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Pretore di Caltagirone con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilitą della
medesima questione in riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della
Costituzione, pure richiamati nelle stesse ordinanze.
Cosģ deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/02/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 4 marzo del 1992-