ORDINANZA N. 85
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitā costituzionale
dell'art. 20, terzo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in
materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente
popolate, nonchč modificazioni di alcune norme del
testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.393), promosso con ordinanza
emessa il 14 maggio 1991 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente
tra Maestrello Tiziana e il Prefetto della Provincia
di Verona, is 529 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie
speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 dicembre
1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il Pretore di Verona, con ordinanza del 14 maggio
e che nel giudizio č intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;
considerato che questa Corte, chiamata a
pronunciarsi su identica questione, nel dichiararne la manifesta infondatezza
ha avuto modo di affermare che alla disposizione oggetto di denuncia deve
essere riconosciuto <<il carattere formale e sostanziale di norma
interpretativa, del che fra l'altro costituisce un affidabile "indice di
riconoscimento" (cfr. sentenza n. 123 del
1988) il contrasto interpretativo insorto in sede di applicazione
giurisprudenziale, ove le opposte tesi si sono misurate sulla base di
egualmente solide argomentazioni di ordine testuale, logico e
sistematico>>;
che, non adducendo l'ordinanza di rimessione
argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli giā esaminati, la questione ora
proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimitā costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge
24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma
triennale per aree urbane maggiormente popolate, nonchč
modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma,
della Costituzione, dal Pretore di Verona con ordinanza del 14 maggio 1991.
Cosė deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/02/92.
Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 4 marzo del 1992.