SENTENZA N. 81
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente
GRECO Giudice
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma quinto, della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei
licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1991 dal
Pretore di Varese - Sezione distaccata di Gavirate
nel procedimento civile vertente tra Miceli Oliva e s.r.l. Confezioni riunite
della Valcuvia iscritta al n.573 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38,
prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio
1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto in fatto
1. Avviata al lavoro presso la s.r.l. Confezioni Riunite della Valcuvia ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e
licenziata per mancato superamento del periodo di prova, Oliva Miceli otteneva
dal Pretore di Varese - sezione distaccata di Gavirate
una sentenza dichiarativa di illegittimità del
licenziamento con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro. Avendo optato per l'indennità sostitutiva prevista dall'art. 18,
quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo modificato
dell'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, otteneva l'emissione di un
decreto ingiuntivo per la somma corrispondente. Nel corso del giudizio di opposizione
promosso dalla Società datrice di lavoro, il medesimo Pretore, con ordinanza
del 18 giugno
Secondo il giudice a quo, la norma denunciata sarebbe contraria al
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e al principio di tutela della
dignità sociale dei lavoratori, di cui all'art. 41 Cost., perchè
attribuisce un privilegio ingiustificato sotto forma di diritto di dimissioni
in tronco fondate su una causa - il pregresso
licenziamento dichiarato illegittimo - ormai rimossa dalla sentenza che ha
ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e ha condannato
il datore al risarcimento dei danni. Inoltre le dimissioni sono indennizzate
con una somma esorbitante rispetto a quella normalmente accordata dall'art.2119
cod. civ.
In secondo luogo, la norma denunciata contrasterebbe anche con gli artt. 4 e 35 Cost. "in quanto agevola la vanificazione di un
rapporto di lavoro consentendo un'opzione non sempre giustificabile".
2. Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata infondata.
Dopo avere rilevato l'inconferenza del richiamo
agli artt. 4, 35 e 41 Cost., l'Avvocatura osserva,
quanto alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost., che, anche ad ammettere
l'assimilazione dell'opzione in esame a un'ipotesi di dimissioni, non si può
trarne argomento nè per censurare l'esonero del
lavoratore da ogni motivazione della scelta operata, trattandosi della
conseguenza di una valutazione tipica del legislatore non debordante dal limite
della ragionevolezza, nè per censurare l'eccedenza
dell'indennità sostitutiva rispetto alla indennità di preavviso normalmente
spettante al lavoratore che recede per giusta causa, considerate la peculiarità
del caso regolato dalla norma denunciata e la funzione dissuasiva al fine della
prevenzione di licenziamenti arbitrari.
Considerato in diritto
1. Dal Pretore di Varese - sezione distaccata di Gavirate
è sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel
testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, per contrasto
con gli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione.
2. La questione non è fondata.
Palesemente inconferente è il richiamo degli
artt. 4 e 35 Cost. Non si comprende, nè il giudice remittente fornisce delucidazioni in
proposito, come il diritto attribuito al lavoratore dalla norma denunciata di
optare, secondo le sue convenienze, tra la reintegrazione nel posto di lavoro e
un'indennità sostitutiva possa ritenersi offensivo del diritto dei cittadini al
lavoro e contrario all'obbligo della Repubblica di tutelare il lavoro.
Inconsistente è pure il richiamo dell'art. 41,
secondo comma, Cost., che è un parametro di valutazione delle leggi regolatrici
dell'esercizio della libertà di iniziativa privata, e in particolare dei
comportamenti degli imprenditori verso i prestatori di lavoro subordinato,
mentre oggetto del presente giudizio è una legge che attribuisce al lavoratore
un diritto potestativo contro il datore di lavoro, cioé
un diritto che non ha una funzione di conformazione, mediante un obbligo
corrispondente, dell'iniziativa economica dell'imprenditore.
3. Il tertium comparationis,
alla stregua del quale è denunciata la violazione dell'art. 3 Cost., è additato
dal giudice remittente nell'art.2119 cod.civ.
muovendo dalla premessa che la norma denunciata configuri un diritto di
dimissioni per giusta causa. La violazione del principio di eguaglianza è
ravvisata sia nell'esonero del lavoratore da qualsivoglia
motivazione del recesso, sia nell'esorbitanza dell'indennità sostitutiva,
fissata in quindici mensilità di retribuzione globale, rispetto all'indennità
di preavviso normalmente spettante al lavoratore dimissionario per giusta
causa. Sotto il secondo profilo è portato a confronto anche l'art. 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, che attribuisce il
trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa alla lavoratrice
licenziata per causa di matrimonio, la quale, invitata a riprendere il servizio
in conseguenza della nullità del licenziamento, dichiari di recedere dal
contratto.
I termini di confronto sono inappropriati già all'interno della premessa
assunta dal giudice a quo, attesa la diversità della situazione regolata dalla
norma impugnata non solo rispetto ai casi contemplati dall'art. 2119 cod.civ., ma anche rispetto al
caso specifico della legge n.7 del
Ma è assorbente il rilievo dell'insostenibilità della detta premessa,
dimostrata dalla stessa ordinanza di remissione là dove afferma che l'arbitrio
commesso dal datore di lavoro intimando il licenziamento "appare ormai
riparato" nel momento in cui il lavoratore esercita l'opzione
attribuitagli dalla norma impugnata. Ciò significa che, dopo la sentenza che ha
ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannato il
datore al risarcimento del danno, il fatto precedente del licenziamento
illegittimo non è più idoneo - se mai lo è stato - a fondare una giusta causa
legalmente tipizzata di dimissioni dal rapporto di lavoro. Ordine di
reintegrazione nel posto, con facoltà del lavoratore di optare
per il pagamento di un'indennità sostitutiva, e dimissioni per giusta
causa indennizzate sono strumenti di tutela concettualmente diversi, che non
possono fondersi l'uno con l'altro.
4. Queste considerazioni inducono a ritenere più congrua
l'interpretazione che ravvisa nella norma impugnata un'obbligazione con facoltà
alternativa dal lato del creditore. Anzichè la
prestazione dovuta in via principale, cioè la reintegrazione nel posto di
lavoro, il creditore ha facoltà di pretendere una prestazione diversa di natura
pecuniaria, che è dovuta solo in quanto dichiari di
preferirla, e il cui adempimento produce, insieme con l'estinzione
dell'obbligazione di reintegrare il lavoratore nel posto, la cessazione del
rapporto di lavoro per sopravvenuta mancanza dello scopo. Il rapporto non cessa
per effetto della dichiarazione di scelta del
lavoratore, come si dovrebbe pensare se essa avesse la valenza di dichiarazione
di recesso, bensì solo al momento e per effetto del pagamento dell'indennità
sostitutiva.
5. Così precisato il significato della disposizione in esame, cade la
possibilità di valutarla, ai fini dell'art. 3 Cost., confrontandola con tertia comparationis tratti da
norme relative a casi di dimissioni indennizzate.
Essa non può essere censurata nemmeno sotto il profilo del principio di
razionalità, sul riflesso dell'ammontare irragionevolmente elevato
dell'indennità sostitutiva della reintegrazione. É giurisprudenza costante di
questa Corte che, in mancanza di un termine di confronto, una valutazione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3
Cost. può essere fondata soltanto su una irrazionalità manifesta, irrefutabile,
che nella specie non può essere affermata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art.18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300
(Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n.
108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Varese - sezione
distaccata di Gavirate con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/02/92.
Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 4 marzo del 1992.