Sentenza n. 80 del 1992

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SENTENZA N. 80

 

ANNO1992

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 825 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1° giugno 1991 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Technicolor e la s.p.a. Telecolor, iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;

 

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Technicolor e della s.p.a.

 

Telecolor, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

 

uditi gli avvocati Vittorio Colesanti per la s.p.a. Technicolor, Dario Di Gravio per la s.p.a. Telecolor e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri Con ordinanza del 1 giugno 1991 il Pretore di Roma - adito con ricorso ex art.617 c.p.c. della società TECHNICOLOR S.p.A. che aveva proposto opposizione agli atti esecutivi lamentando la regolarità dell'apposizione della formula esecutiva al lodo arbitrale emesso nei suoi confronti ed in favore della società TELECOLOR S.p.A. - ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 825 c.p.c., come modificato dalla legge 9 febbraio 1983 n.28, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il giudice della previa convocazione delle parti per sospetta violazione dell'art. 24 Cost.

 

Ritenuto in fatto

 

Secondo il giudice rimettente, la prescrizione dell'art. 825 cit., che contempla che il lodo viene dichiarato esecutivo dal pretore con decreto emesso inaudita altera parte, ancorchè fosse compatibile con l'art. 24 Cost. nella precedente formulazione della norma perchè prevedeva altresì un termine breve (di cinque giorni dalla data della sottoscrizione) per il deposito del lodo a cura di uno degli arbitri, tale non sarebbe più dopo la cit. novella n.28 del 1983 perchè il nuovo testo della norma non solo rimette alle stesse parti la scelta del momento in cui depositare il lodo, ma anche prescrive un termine ben più lungo (di un anno) per il deposito stesso. In questo diverso contesto normativo il diritto della difesa - secondo il giudice rimettente - non appare più garantito con conseguente contrasto con l'art. 24 Cost. atteso che , non essendo prevista la previa convocazione delle parti, < < la possibilità della difesa di far valere in quella sede le eccezioni di cui intende farsi portatrice sono pressochè nulle>>. Il decreto di esecutività quindi - che assume un particolare rilievo perchè conferisce al lodo efficacia di sentenza - può essere emesso senza che la parte soccombente possa in concreto interloquire in alcun caso (neppure ove venga depositato, in ipotesi, un lodo falso).

 

2. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura di Stato, concludendo per la non fondatezza della questione di costituzionalità.

 

Osserva l'Avvocatura che il controllo del lodo, quale operato dal Pretore, è meramente estrinseco, sommario e formale, nonchè privo di ogni carattere definitorio, ed assume la forma del decreto, tipica degli atti emanati in assenza di contraddittorio e preordinati ad un'omologa su base meramente documentale.

 

Il diritto di difesa è poi pienamente salvaguardato perchè l'ordinamento appresta adeguati strumenti di impugnazione. Ed infatti, contro il decreto che (illegittimamente) rifiuta l'esecutorietà è dato reclamo al presidente del Tribunale, che provvede sentite le parti con ordinanza ricorribile in Cassazione. Altresì l'(illegittima) omologazione del lodo da parte del pretore può costituire oggetto dell'impugnazione per nullità della sentenza arbitrale, impugnazione la quale può assumere a suo specifico motivo proprio l'assenza della regolarità formale del lodo medesimo (art.829 n. 5 c.p.c.); inoltre l'eventuale tardività del deposito del lodo dichiarato esecutivo può essere fatta valere come vizio specifico del decreto di esecutorietà in sede di opposizione all'esecuzione. Nè rileva la circostanza che sia previsto il reclamo al presidente del tribunale contro il decreto di diniego dell'esecutorietà e non contro il decreto che la concede, perchè mentre l'atto negativo di controllo mantiene una propria individualità che lo rende possibile oggetto di autonoma censura, l'atto positivo di controllo si salda con il lodo nella complessa fattispecie avente efficacia di sentenza suscettibile delle impugnazioni di cui all'art.827 c.p.c.

 

3. Si è costituita la società TELECOLOR S.p.A. chiedendo che la questione sollevata dal giudice rimettente sia ritenuta fondata per le ragioni indicate dal giudice remittente e quindi essenzialmente procedimento che conduce all'emissione del decreto di esecutività si svolge senza l'instaurazione di un contraddittorio tra le parti, non essendo prevista alcuna comunicazione o convocazione delle stesse.

 

Inoltre la difesa della società richiama il regime dell'impugnativa del decreto stesso, sottolineando che contro il provvedimento che nega l'esecutorietà del lodo è proponibile il reclamo al presidente del tribunale che provvede dopo aver sentito le parti con ordinanza non impugnabile ma soggetta a ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., mentre contro il decreto del pretore che illegittimamente dichiara l'esecutività del lodo non è previsto reclamo alcuno.

 

Pertanto l'art. 825 c.p.c., nella parte in cui non prevede alcuna forma di impugnativa contro il decreto del pretore con il quale è attribuita esecutività al lodo, si pone in contrasto con l'art. 24 Cost., perchè non viene assicurato il diritto di azione e di difesa "in ogni stato e fase del processo". É infatti illogico che la convocazione delle parti sia prevista soltanto nella fase del reclamo innanzi al Presidente del Tribunale e non anche in sede di emissione del decreto di esecutività.

 

In tal modo la parte soccombente nella procedura arbitrale non ha la possibilità di far valere i vizi tipici di ogni atto processuale o negoziale, nè l'eventuale incompetenza per territorio del giudice (o in ipotesi la sua ricusazione), nè ogni altra eccezione attinente al lodo, ai documenti richiesti e agli atti del procedimento, nonchè il carattere irrituale (anzichè rituale) dell'arbitrato stesso.

 

4. Si è costituita anche la società TECHNICOLOR S.p.A. sostenendo pregiudizialmente il difetto di rilevanza della questione incidentale di legittimità costituzionale, atteso che il ricorso in opposizione agli atti esecutivi della società TELECOLOR S.p.A. è fondato unicamente sull'eccezione di incostituzionalità dell'art. 825 c.p.c. in quanto tale, sicchè, quand'anche fosse riconosciuta l'illegittimità costituzionale della norma censurata, la pronuncia non sortirebbe alcun effetto nel giudizio a quo.

 

La difesa della società poi ha mosso altre censure preliminari attinenti alla ritualità del giudizio a quo, sostenendo l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, l'incompetenza del giudice adito, l'irritualità dell'atto introduttivo del giudizio.

 

Nel merito ha sostenuto essere infondata la questione di costituzionalità perchè il procedimento tendente alla dichiarazione di esecutività del lodo non ha natura contenziosa ed è quindi coerente che il legislatore non abbia previsto l'immediata instaurazione del contraddittorio, nè l'abbia differito ad una fase successiva.

 

5. In prossimità dell'udienza entrambe le parti private hanno depositato memorie scritte, in cui hanno ribadito le rispettive tesi e conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

1. É stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 825 c.p.c. nella parte in cui , prevedendo la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale con decreto del pretore inaudita altera parte, non contempla per il giudice l'obbligo della previa convocazione delle parti per sospetta violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) non essendo altrimenti la parte soccombente posta in condizione di far valere, in quella sede, le sue eccezioni.

 

2. Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di rilevanza della questione di costituzionalità, sollevata dalla difesa della società TECHNICOLOR S.p.A.

 

Ed infatti deve considerarsi sia che la parte che subisce l'esecuzione del lodo ha la possibilità di dolersi dell'(assunta) illegittimità del decreto pretorile di esecutività soltanto dopo la sua emissione talchè non è preclusivo della rilevanza della questione di costituzionalità in esame l'esaurimento della fase procedimentale che all'emissione di tale decreto è preordinata; sia che - in tale contesto processuale - l'eventuale illegittimità della norma censurata per la mancata previsione dell'obbligo della previa audizione delle parti comporterebbe il vizio del decreto pretorile e quindi risulterebbe verificato l'assunto posto a fondamento della doglianza della società TELECOLOR.

 

3. Altresì va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in via gradata dalla difesa della società TECHNICOLOR S.p.A. che sotto vari profili ha opposto l'irritualità del giudizio promosso dalla controparte. Il giudice rimettente ha infatti ritenuto (con valutazione allo stato degli atti) non sussistenti i denunciati vizi del giudizio (riguardanti l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, la competenza dello stesso giudice adito, la ritualità dell'atto introduttivo del giudizio). Tale valutazione delle eccezioni pregiudiziali e preliminari - che non impediscono di ritenere la questione di costituzionalità sollevata nel corso di un giudizio, ancorchè assertivamente non instaurato nel rispetto del codice di rito - non è sindacabile da questa Corte.

 

4. Nel merito la questione non è fondata.

 

La norma impugnata - modificata, ma non nella parte che interessa, dall'art.3 legge 9 febbraio 1983 n.28 (Modifica della disciplina dell'arbitrato) - prevede che la parte che intende far eseguire il lodo in Italia è tenuta a depositarlo in originale, unitamente al compromesso (o ad altro atto equipollente), nella cancelleria della pretura del luogo in cui è stato deliberato nel termine (perentorio) di un anno dal ricevimento del lodo.

 

Su tale lodo il pretore opera un duplice controllo, essendo chiamato ad accertare sia la tempestività del deposito, sia la regolarità formale del lodo stesso. All'esito di tale verifica, se positiva, dichiara esecutivo il lodo con decreto, emesso inaudita altera parte, ed in tal modo gli conferisce efficacia di sentenza.

 

Il procedimento che conduce al decreto pretorile di esecutività è quindi estremamente snello ed è ben circoscritto il controllo operato dal pretore; sicchè in questa fase processuale così configurata, la norma non prevede un obbligo del pretore della previa audizione delle parti; nè è prevista la previa instaurazione del contraddittorio.

 

5. C'è però da rilevare innanzi tutto che l'atto di impulso del procedimento che sfocia nella dichiarazione di esecutività del lodo è rappresentato dalla determinazione di una delle parti espressa con il mero atto di deposito del lodo (e del compromesso) senza che sia prevista alcuna attività difensiva ancorchè volta unicamente ad illustrare le ragionidella ritenuta tempestività del deposito e della regolarità sindacato del pretore è quindi operato sugli atti e pertanto, come non sente la parte che ha promosso il procedimento, analogamente non è tenuto a sentire la controparte, giustificandosi tale disciplina - ispirata a finalità di semplificazione e di celerità - per il fatto che il decreto pretorile si colloca, come appendice terminale, dopo la procedura arbitrale nel corso della quale il contraddittorio tra le parti ha avuto possibilità di estrinsecarsi (arg. ex art. 816, 3 comma, c.p.c. che fa salvo in ogni caso il diritto delle parti ad avere un termine per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche).

 

D'altra parte l'ordinamento appresta adeguati strumenti processuali per instaurare successivamente all'emanazione del decreto pretorile il contraddittorio delle parti sulla sussistenza, o meno, dei presupposti per la declaratoria di esecutività del lodo.

 

Infatti, in caso di decreto del pretore che (illegittimamente) nega l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso al presidente del tribunale che è tenuto a sentire le parti prima di provvedere con ordinanza (art. 825, u. co., c.p.c.).

 

Nel caso, invece, del decreto che (illegittimamente) dichiara l'esecutività del lodo, così facendo venire ad esistenza la sentenza arbitrale (art. 825, 5 comma, c.p.c.), è vero che il legislatore sia del codice di rito del 1940, sia della riforma del 1983 - sulla scorta di risalenti sollecitazioni della dottrina che aveva ritenuto ridondante la previsione del reclamo contro il decreto pretorile che dichiara l'esecutività (com'era previsto nel previgente codice di procedura civile) - non ha contemplato uno specifico mezzo di impugnazione che consenta di aggredire il solo decreto pretorile, essendo questo assorbito nella sentenza arbitrale di cui segue le sorti (analoghe ragioni si rinvengono nella relazione al disegno di legge n.1686 di ulteriore riforma della disciplina dell'arbitrato, presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 10 aprile 1989).

 

É anche vero però che nei confronti della sentenza arbitrale è esperibile l'impugnazione per nullità nei casi previsti dall'art.829 c.p.c. (e segnatamente, in riferimento alla regolarità formale del lodo, nel caso contemplato dal n.5 della norma), come anche è possibile, ricorrendone i presupposti, l'opposizione all'esecuzione. In entrambi i casi è altresì approntata la possibilità di una tutela immediata potendo richiedersi la sospensione dell'esecuzione della sentenza arbitrale, rispettivamente ex artt. 830, 2 co., e 624 c.p.c.. Ove poi si ritenga ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi - come afferma il giudice rimettente - è comunque possibile l'emanazione di provvedimenti "indilazionabili" ex art. 618 c.p.c., i quali secondo un'accreditata opinione dottrinale, fatta propria dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, comprendono anche la facoltà di sospendere l'esecuzione. In dottrina si ritiene ammissibile anche un'ordinaria azione di accertamento. Inoltre, nel caso particolare dell'errore commesso dal pretore nel valutare come rituale (e quindi omologare) un lodo che invece è irrituale la giurisprudenza ritiene ammissibile l'impugnativa negoziale del lodo stesso e non già l'azione di nullità della sentenza arbitrale.

 

Ciò che comunque in questa sede rileva è che il principio del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 Cost., vuole che il provvedimento del pretore che ha controllato i presupposti per la dichiarazione di esecutività del lodo trasformandolo in sentenza arbitrale sia - come in effetti è - sindacabile successivamente.

 

Tanto è sufficiente al fine dell'esame della questione di costituzionalità per poter riconoscere che il contraddittorio tra le parti si instaura in termini costituzionalmente adeguati dopo l'emanazione del decreto pretorile anche nell'ipotesi in cui esso sia dichiarativo dell'esecutività del lodo.

 

6. Versandosi quindi in fattispecie di mero differimento dell'instaurazione del contraddittorio, questa Corte ritiene di confermare la propria giurisprudenza in ordine alla ritenuta compatibilità di siffatta posticipazione con la garanzia del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.

 

Così, con riferimento al decreto con cui il giudice liquida il compenso al consulente tecnico, decreto che costituisce titolo esecutivo contro la parte a carico della quale è posto il pagamento ed è pronunciato senza la previa instaurazione del contraddittorio (art.24, disp. att. c.p.c.), la Corte (sent. n.125 del 1972) - nell'assimilare tale provvedimento al decreto ingiuntivo con conseguente ritenuta ammissibilità dell'opposizione della parte interessata - ha affermato che in tale fattispecie non è precluso il contraddittorio, ma ne è differita l'attuazione alla fase processuale di opposizione ed è in questa successiva fase che trova esplicazione la garanzia del diritto di difesa, che < < non resta infirmato dalla legge che ne adegua le modalità di esercizio alle speciali caratteristiche di struttura dei singoli procedimenti>>. E tale indirizzo ha trovato conferma anche con riferimento al procedimento per ingiunzione e alla possibilità di iscrizione dell'ipoteca giudiziale sulla base del decreto provvisoriamente esecutivo (ord. n.37 del 1988).

 

Solo allorchè nel procedimento che precede l'instaurazione del contraddittorio si sia formato un titolo dotato di provvisoria esecutività, non suscettibile di sospensione nella successiva fase in cui il contraddittorio viene instaurato, risulterebbe gravemente inciso il diritto di difesa (sent. n.141 del 1970); ma nella specie - come già posto in evidenza - l'esecuzione della sentenza arbitrale, formatasi sulla base di un illegittimo decreto pretorile dichiarativo dell'esecutività del lodo, è in ogni caso suscettibile di sospensione.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.825 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/02/92.

 

Aldo CORASANITI, Presidente

 

Renato GRANATA, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 4 marzo del 1992.