SENTENZA N. 80
ANNO1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 825 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
1 giugno 1991 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la
s.p.a. Technicolor e la s.p.a. Telecolor, iscritta al n. 614 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione della s.p.a.
Technicolor e della s.p.a.
Telecolor, nonchè l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992
il Giudice relatore Renato Granata;
uditi gli avvocati Vittorio Colesanti per la
s.p.a. Technicolor, Dario Di Gravio per la s.p.a. Telecolor e l'Avvocato dello
Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri Con
ordinanza del 1 giugno 1991 il Pretore di Roma - adito con ricorso ex art.617
c.p.c. della società TECHNICOLOR S.p.A. che aveva proposto opposizione agli atti
esecutivi lamentando la regolarità dell'apposizione della formula esecutiva al
lodo arbitrale emesso nei suoi confronti ed in favore della società TELECOLOR
S.p.A. - ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 825 c.p.c., come modificato dalla legge 9 febbraio 1983 n.28, nella
parte in cui non prevede l'obbligo per il giudice della previa convocazione
delle parti per sospetta violazione dell'art. 24 Cost.
Ritenuto in fatto
Secondo il giudice rimettente, la prescrizione dell'art. 825 cit., che
contempla che il lodo viene dichiarato esecutivo dal
pretore con decreto emesso inaudita altera parte, ancorchè fosse compatibile
con l'art. 24 Cost. nella precedente formulazione della norma perchè prevedeva
altresì un termine breve (di cinque giorni dalla data della sottoscrizione) per
il deposito del lodo a cura di uno degli arbitri, tale non sarebbe più dopo la
cit. novella n.28 del 1983 perchè il nuovo testo della norma non solo rimette
alle stesse parti la scelta del momento in cui depositare il lodo, ma anche
prescrive un termine ben più lungo (di un anno) per il deposito stesso. In
questo diverso contesto normativo il diritto della
difesa - secondo il giudice rimettente - non appare più garantito con
conseguente contrasto con l'art. 24 Cost. atteso che , non essendo prevista la
previa convocazione delle parti, <<la possibilità della difesa di far
valere in quella sede le eccezioni di cui intende farsi portatrice sono pressochè
nulle>>. Il decreto di esecutività quindi - che assume un particolare
rilievo perchè conferisce al lodo efficacia di sentenza - può essere emesso
senza che la parte soccombente possa in concreto interloquire in alcun caso
(neppure ove venga depositato, in ipotesi, un lodo
falso).
2. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura di Stato, concludendo per la non
fondatezza della questione di costituzionalità.
Osserva l'Avvocatura che il controllo del lodo, quale operato
dal Pretore, è meramente estrinseco, sommario e formale, nonchè privo di ogni
carattere definitorio, ed assume la forma del decreto, tipica degli atti
emanati in assenza di contraddittorio e preordinati ad un'omologa su base
meramente documentale.
Il diritto di difesa è poi pienamente salvaguardato perchè l'ordinamento
appresta adeguati strumenti di impugnazione. Ed infatti, contro il decreto che (illegittimamente) rifiuta
l'esecutorietà è dato reclamo al presidente del Tribunale, che provvede sentite
le parti con ordinanza ricorribile in Cassazione. Altresì l'(illegittima)
omologazione del lodo da parte del pretore può costituire oggetto
dell'impugnazione per nullità della sentenza arbitrale, impugnazione la quale
può assumere a suo specifico motivo proprio l'assenza della regolarità formale
del lodo medesimo (art.829 n. 5 c.p.c.); inoltre l'eventuale tardività del
deposito del lodo dichiarato esecutivo può essere fatta valere come vizio
specifico del decreto di esecutorietà in sede di opposizione all'esecuzione. Nè
rileva la circostanza che sia previsto il reclamo al presidente del tribunale
contro il decreto di diniego dell'esecutorietà e non contro
il decreto che la concede, perchè mentre l'atto negativo di controllo mantiene
una propria individualità che lo rende possibile oggetto di autonoma censura,
l'atto positivo di controllo si salda con il lodo nella complessa fattispecie
avente efficacia di sentenza suscettibile delle impugnazioni di cui all'art.827
c.p.c.
3. Si è costituita la società TELECOLOR S.p.A. chiedendo che la questione
sollevata dal giudice rimettente sia ritenuta fondata per le ragioni indicate
dal giudice remittente e quindi essenzialmente procedimento che conduce
all'emissione del decreto di esecutività si svolge senza l'instaurazione di un
contraddittorio tra le parti, non essendo prevista alcuna comunicazione o
convocazione delle stesse.
Inoltre la difesa della società richiama il regime dell'impugnativa del
decreto stesso, sottolineando che contro il
provvedimento che nega l'esecutorietà del lodo è proponibile il reclamo al
presidente del tribunale che provvede dopo aver sentito le parti con ordinanza
non impugnabile ma soggetta a ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., mentre
contro il decreto del pretore che illegittimamente dichiara l'esecutività del
lodo non è previsto reclamo alcuno.
Pertanto l'art. 825 c.p.c., nella parte in cui non prevede alcuna forma di impugnativa contro il decreto del pretore con il quale è
attribuita esecutività al lodo, si pone in contrasto con l'art. 24 Cost.,
perchè non viene assicurato il diritto di azione e di difesa "in ogni
stato e fase del processo". É infatti illogico
che la convocazione delle parti sia prevista soltanto nella fase del reclamo
innanzi al Presidente del Tribunale e non anche in sede di emissione del
decreto di esecutività.
In tal modo la parte soccombente nella procedura arbitrale non ha la
possibilità di far valere i vizi tipici di ogni atto processuale o negoziale,
nè l'eventuale incompetenza per territorio del giudice (o in ipotesi la sua
ricusazione), nè ogni altra eccezione attinente al lodo, ai documenti richiesti
e agli atti del procedimento, nonchè il carattere irrituale (anzichè rituale)
dell'arbitrato stesso.
4. Si è costituita anche la società TECHNICOLOR S.p.A. sostenendo pregiudizialmente
il difetto di rilevanza della questione incidentale di legittimità
costituzionale, atteso che il ricorso in opposizione agli atti esecutivi della
società TELECOLOR S.p.A. è fondato unicamente sull'eccezione di
incostituzionalità dell'art. 825 c.p.c. in quanto tale, sicchè,
quand'anche fosse riconosciuta l'illegittimità costituzionale della norma
censurata, la pronuncia non sortirebbe alcun effetto nel giudizio a quo.
La difesa della società poi ha mosso altre censure preliminari attinenti
alla ritualità del giudizio a quo, sostenendo l'inammissibilità
dell'opposizione agli atti esecutivi, l'incompetenza del giudice adito,
l'irritualità dell'atto introduttivo del giudizio.
Nel merito ha sostenuto essere infondata la questione di costituzionalità
perchè il procedimento tendente alla dichiarazione di esecutività del lodo non
ha natura contenziosa ed è quindi coerente che il legislatore non abbia
previsto l'immediata instaurazione del contraddittorio, nè l'abbia differito ad una fase successiva.
Considerato in diritto
1. É stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 825 c.p.c. nella parte in cui , prevedendo
la dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale con decreto del pretore
inaudita altera parte, non contempla per il giudice l'obbligo della previa
convocazione delle parti per sospetta violazione del diritto di difesa (art. 24
Cost.) non essendo altrimenti la parte soccombente posta in condizione di far
valere, in quella sede, le sue eccezioni.
2. Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di rilevanza della questione di costituzionalità, sollevata dalla difesa
della società TECHNICOLOR S.p.A.
Ed infatti deve considerarsi sia che la parte
che subisce l'esecuzione del lodo ha la possibilità di dolersi dell'(assunta)
illegittimità del decreto pretorile di esecutività soltanto dopo la sua
emissione talchè non è preclusivo della rilevanza della questione di
costituzionalità in esame l'esaurimento della fase procedimentale che
all'emissione di tale decreto è preordinata; sia che - in tale contesto
processuale - l'eventuale illegittimità della norma censurata per la mancata
previsione dell'obbligo della previa audizione delle parti comporterebbe il
vizio del decreto pretorile e quindi risulterebbe verificato l'assunto posto a
fondamento della doglianza della società TELECOLOR.
3. Altresì va respinta l'eccezione di inammissibilità
della questione di costituzionalità sollevata in via gradata dalla difesa della
società TECHNICOLOR S.p.A. che sotto vari profili ha opposto l'irritualità del
giudizio promosso dalla controparte. Il giudice rimettente ha
infatti ritenuto (con valutazione allo stato degli atti) non sussistenti
i denunciati vizi del giudizio (riguardanti l'ammissibilità dell'opposizione
agli atti esecutivi, la competenza dello stesso giudice adito, la ritualità
dell'atto introduttivo del giudizio). Tale valutazione delle eccezioni
pregiudiziali e preliminari - che non impediscono di ritenere la questione di
costituzionalità sollevata nel corso di un giudizio, ancorchè assertivamente
non instaurato nel rispetto del codice di rito - non è sindacabile da questa
Corte.
4. Nel merito la questione non è fondata.
La norma impugnata - modificata, ma non nella parte che interessa,
dall'art.3 legge 9 febbraio 1983 n.28 (Modifica della disciplina
dell'arbitrato) - prevede che la parte che intende far eseguire il lodo in
Italia è tenuta a depositarlo in originale, unitamente al compromesso (o ad
altro atto equipollente), nella cancelleria della pretura del luogo in cui è
stato deliberato nel termine (perentorio) di un anno dal ricevimento del lodo.
Su tale lodo il pretore opera un duplice controllo, essendo chiamato ad
accertare sia la tempestività del deposito, sia la regolarità formale del lodo
stesso. All'esito di tale verifica, se positiva, dichiara esecutivo il lodo con
decreto, emesso inaudita altera parte, ed in tal modo
gli conferisce efficacia di sentenza.
Il procedimento che conduce al decreto pretorile di esecutività è quindi estremamente snello ed è ben circoscritto il controllo
operato dal pretore; sicchè in questa fase processuale così configurata, la
norma non prevede un obbligo del pretore della previa audizione delle parti; nè
è prevista la previa instaurazione del contraddittorio.
D'altra parte l'ordinamento appresta adeguati strumenti processuali per
instaurare successivamente all'emanazione del decreto
pretorile il contraddittorio delle parti sulla sussistenza, o meno, dei
presupposti per la declaratoria di esecutività del lodo.
Infatti, in caso di decreto del pretore che (illegittimamente) nega
l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso al presidente del
tribunale che è tenuto a sentire le parti prima di provvedere con ordinanza (art. 825, u. co., c.p.c.).
Nel caso, invece, del decreto che (illegittimamente) dichiara
l'esecutività del lodo, così facendo venire ad
esistenza la sentenza arbitrale (art. 825, 5 comma, c.p.c.), è vero che il
legislatore sia del codice di rito del 1940, sia della riforma del 1983 - sulla
scorta di risalenti sollecitazioni della dottrina che aveva ritenuto ridondante
la previsione del reclamo contro il decreto pretorile che dichiara
l'esecutività (com'era previsto nel previgente codice di procedura civile) -
non ha contemplato uno specifico mezzo di impugnazione che consenta di
aggredire il solo decreto pretorile, essendo questo assorbito nella sentenza
arbitrale di cui segue le sorti (analoghe ragioni si rinvengono nella relazione
al disegno di legge n.1686 di ulteriore riforma della disciplina dell'arbitrato,
presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e comunicato alla Presidenza del
Senato della Repubblica il 10 aprile 1989).
É anche vero però che nei confronti della sentenza arbitrale è esperibile
l'impugnazione per nullità nei casi previsti dall'art.829 c.p.c. (e
segnatamente, in riferimento alla regolarità formale
del lodo, nel caso contemplato dal n.5 della norma), come anche è possibile,
ricorrendone i presupposti, l'opposizione all'esecuzione. In entrambi i casi è
altresì approntata la possibilità di una tutela immediata potendo richiedersi
la sospensione dell'esecuzione della sentenza arbitrale, rispettivamente ex
artt. 830, 2 co., e 624 c.p.c.. Ove poi si ritenga
ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi - come afferma il giudice
rimettente - è comunque possibile l'emanazione di provvedimenti
"indilazionabili" ex art. 618 c.p.c., i quali secondo un'accreditata
opinione dottrinale, fatta propria dalla più recente giurisprudenza della Corte
di Cassazione, comprendono anche la facoltà di sospendere l'esecuzione. In
dottrina si ritiene ammissibile anche un'ordinaria azione di accertamento.
Inoltre, nel caso particolare dell'errore commesso dal pretore nel valutare
come rituale (e quindi omologare) un lodo che invece è irrituale la
giurisprudenza ritiene ammissibile l'impugnativa negoziale del lodo stesso e
non già l'azione di nullità della sentenza arbitrale.
Ciò che comunque in questa sede rileva è che il principio del diritto di
difesa, sancito dall'art. 24 Cost., vuole che il provvedimento del pretore che
ha controllato i presupposti per la dichiarazione di esecutività del lodo
trasformandolo in sentenza arbitrale sia - come in effetti
è - sindacabile successivamente.
Tanto è sufficiente al fine dell'esame della questione di
costituzionalità per poter riconoscere che il
contraddittorio tra le parti si instaura in termini costituzionalmente adeguati
dopo l'emanazione del decreto pretorile anche nell'ipotesi in cui esso sia
dichiarativo dell'esecutività del lodo.
6. Versandosi quindi in fattispecie di mero differimento
dell'instaurazione del contraddittorio, questa Corte ritiene di confermare la
propria giurisprudenza in ordine alla ritenuta
compatibilità di siffatta posticipazione con la garanzia del diritto di difesa
sancito dall'art. 24 Cost.
Così, con riferimento al decreto con cui il giudice liquida il compenso
al consulente tecnico, decreto che costituisce titolo esecutivo contro la parte
a carico della quale è posto il pagamento ed è pronunciato senza la previa
instaurazione del contraddittorio (art.24, disp. att.
c.p.c.),
Solo allorchè nel procedimento che precede l'instaurazione del
contraddittorio si sia formato un titolo dotato di provvisoria esecutività, non
suscettibile di sospensione nella successiva fase in cui il contraddittorio viene instaurato, risulterebbe gravemente inciso il diritto
di difesa (sent.
n.141 del 1970); ma nella specie - come già posto in evidenza -
l'esecuzione della sentenza arbitrale, formatasi sulla base di un illegittimo
decreto pretorile dichiarativo dell'esecutività del lodo, è in ogni caso
suscettibile di sospensione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art.825 del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/02/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Renato GRANATA, Redattore
Depositata in cancelleria il 4 marzo del 1992.