SENTENZA N. 79
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 2050 del codice civile, promosso ordinanza emessa il 4 aprile 1991
dal Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra Anedda
Paolo, Corriga Patrizio ed altro, iscritta al n. 589
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Anedda Paolo nonchè l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio di ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1991
il Giudice relatore Renato Granata;
Ritenuto in fatto
udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per
il Presidente del Consiglio dei ministri 1. Con ordinanza del 4 aprile 1991 il
Tribunale di Monza - nel corso del giudizio civile promosso da Anedda Paolo nei confronti di Corriga
Patrizio e Biassoni Ermenegildo per il risarcimento
del danno subito per essere stato colpito all'occhio destro nel corso di una
battuta di caccia dal fucile di uno dei due convenuti, i quali avevano fatto fuoco simultaneamente provocando, uno dei due,
il rimbalzo di un pallino nellasua direzione - ha
sollevato questione incidentale di legit
costituzionale dell'art. 2050 c.c. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
Il giudice rimettente - accertato in punto di fatto che il colpo fu
sicuramente esploso da uno dei due convenuti i quali puntarono la preda e
spararono contemporaneamente mentre procedevano affiancati e di poco
distanziati dall'attore, loro compagno nella battuta di caccia, ed esclusa
d'altro canto la sussistenza di un concorso nella determinazione dell'evento,
essendo risultato che uno solo fu il pallino che colpì all'occhio destro
l'attore - ritiene conseguentemente non ipotizzabile la solidarietà passiva ex
art. 2055 c.c. giacchè uno solo dei convenuti - pur
avendo entrambi posto in essere un comportamento del
tutto identico e simultaneo - deve ritenersi responsabile dell'evento. Ad
avviso del remittente è invece applicabile l'art. 2050 c.c. essendo l'esercizio
della caccia un'attività pericolosa in ragione
dell'utilizzo di armi da fuoco; ma alla stregua di tale norma l'inversione
dell'onere probatorio opera solo in relazione alla prova dell'elemento
soggettivo della colpevolezza, dovendo il preteso responsabile dimostrare di
avere adottato tutte le cautele atte ad evitare l'evento dannoso, mentre
permane sull'attore l'onere di provare il nesso causale esistente tra condotta
ed evento lesivo. Ciò comporta che nell'ipotesi della caccia (come in tutte le
altre ipotesi di danno derivante dall'esercizio di un'attività pericolosa
svolta simultaneamente e con condotte uniformi da più persone) il danneggiato risulta gravato dall'onere probatorio di individuazione del
responsabile, onere che nella specie è di impossibile assolvimento concreto,
dovendo egli dimostrare da quale dei due fucili che spararono
contemporaneamente sia partito il proiettile che l'ha colpito.
Ciò premesso, il giudice rimettente denuncia disparità di trattamento
(art. 3 Cost.) - che ridonda anche in lesione del diritto di difesa (art. 24
Cost.) - tra le vittime incolpevoli di attività pericolose, quale l'esercizio
della caccia, e le vittime incolpevoli degli incidenti
stradali atteso che soltanto per queste ultime è prevista la cd.socializzazione del diritto al risarcimento del danno,
così che le prime vengono a trovarsi in una situazione di evidente svantaggio,
incombendo su di loro un onere probatorio, connesso all'individuazione del
responsabile, di difficile o addirittura impossibile assolvimento allorchè il danno si sia verificato in costanza di una
pluralità di condotte simultanee e tutte teoricamente possibili cause del
danno.
Quindi il giudice rimettente denuncia d'ufficio l'incostituzionalità
dell'art. 2050 c.c. nella parte in cui non prevede che, allorchè
non sia possibile l'individuazione di uno specifico responsabile del danno
nell'esercizio di un'attività pericolosa, sia applicabile la presunzione di
responsabilità nei confronti di tutti i partecipi all'attività e quindi incomba
su questi ultimi la prova liberatoria in ordine alla
sussistenza del nesso causale tra la loro condotta e l'evento dannoso.
2. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile.
Sostiene essere improprio il richiamo al
principio della socializzazione del diritto al risarcimento del danno ed in
particolare il riferimento implicito al Fondo di garanzia per le vittime della
strada (ex art.
Inoltre la pronuncia invocata dal giudice rimettente implica comunque
scelte discrezionali che competono al legislatore, atteso che la soluzione
auspicata dal giudice rimettente mira a sovvertire la regola che è a fondamento
della fattispecie presuntiva dell'art. 2050 c.c. modificando il nesso causale
da presupposto ad oggetto della presunzione e fondando
questa su una quanto mai labile nozione di "partecipazione", con la
conseguenza di gravare soggetti incolpevoli di ingiustificati oneri probatori
privilegiando la contrapposta esigenza di assicurare il risarcimento del danno
al danneggiato e quindi operando un giudizio dei contrapposti interessi che
compete al legislatore.
3. Si è costituito l'attore Anedda, limitandosi
a chiedere che
Considerato in diritto
1. É stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale
- in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art.
2050 cod. civ. nella parte in cui non prevede che - allorchè
non sia possibile l'individuazione di uno specifico responsabile del danno
nell'esercizio di un'attività pericolosa (quale nella specie l'attività
venatoria) - sia applicabile la presunzione (iuris
tantum) di responsabilità nei confronti di tutti i <<partecipi
all'attività>>, per sospetta violazione del principio di parità di
trattamento con le vittime della circolazione stradale, le quali vengono
risarcite anche nel caso in cui sia rimasto ignoto l'autore dell'illecito, nonchè del diritto di difesa.
2. La premessa del dubbio di costituzionalità prospettato dal giudice
rimettente è costituita dall'affermazione, che trova conforme riscontro nella
giurisprudenza, secondo cui l'attività venatoria costituisce esercizio di
attività pericolosa onde, in deroga al principio generale posto dall'art. 2043 cod. civ., opera l'inversione dell'onere della prova prevista
dall'art. 2050 cod. civ., con la conseguenza che chi cagiona il danno è tenuto
al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare
il danno.
All'evidenza tale inversione attiene all'elemento soggettivo della colpa
e non già al nesso di causalità che lega la condotta dell'agente, costituente
esercizio di attività pericolosa, all'evento dannoso sicchè
il danneggiato rimane comunque onerato della prova che chi ha posto in essere l'attività pericolosa abbia causato il
danno, prova da fornirsi secondo il canone generale dell'imputabilità del fatto
illecito ex art.2043 cit., sotto questo profilo non derogato.
Non viene invece in rilievo il disposto dell'art. 2055 cod.civ. perchè
nella prospettazione del giudice rimettente, secondo la
ricostruzione della fattispecie concreta oggetto della controversia, si è fuori
dall'ipotesi dell'imputabilità del medesimo fatto dannoso a più persone che
abbiano concorso nel porre in essere la condotta causativa del danno.
3. La prima censura di costituzionalità si specifica come sospetta
disparità di trattamento tra tale disciplina posta dall'art. 2050 cit. e
quella, ulteriormente speciale, prevista dalla legge 24 dicembre 1969 n.990(sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità ci
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), modificata dal decreto
legge 23 dicembre 1976 n.857 , convertito nella legge 26 febbraio 1977 n.39.
In particolare, in ipotesi di danno da circolazione di veicoli non solo
opera la presunzione prevista dall'art. 2054, primo comma, cod.
civ., norma in tale parte simmetrica al cit. art. 2050, ma trova anche
applicazione il disposto dell'art. 19 della cit. legge n.990 del 1969, che
prevede l'intervento del <<Fondo di garanzia per le vittime della
strada>> per il risarcimento del danno alle persone allorchè
il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
Risulterebbe quindi - secondo il giudice
rimettente - un ingiustificato trattamento più favorevole per le vittime della
circolazione stradale rispetto alle vittime di attività pericolose in genere;
tale disparità dovrebbe essere rimossa, nella prospettazione
del giudice rimettente, estendendo l'operatività della presunzione prevista
dall'art. 2050 cit. fino a comprendervi anche il nesso di causalità
nell'ipotesi in cui all'attività pericolosa abbiano partecipato più persone, ma
sia rimasto ignoto l'autore della singola condotta determinativa dell'evento
dannoso.
4. Questo essendo il tertium comparationis invocato dal giudice rimettente, la questione
sollevata si appalesa inammissibile perchè la censura
di incostituzionalità non è coerente con la disciplina
presa in esame a confronto di quella investita dalla censura stessa.
Ed infatti l'art. 19 della legge n.990 del 1969
non prevede affatto una deroga al generale canone di imputazione del fatto
illecito, nel caso di danno da circolazione stradale,come in quello di danno da
attività pericolosa, rimanendo pur sempre limitata l'inversione dell'onere
della prova al solo elemento soggettivo della colpa. In entrambi i casi,
quindi, il danneggiato deve fornire la prova del nesso di causalità tra la
condotta dell'agente e l'evento dannoso.
La circostanza, però, che sia rimasto ignoto l'autore della condotta
causativa dell'evento dannoso - ancorchè non alteri
in nessuna delle due ipotesi la portata dell'inversione dell'onere di cui
rispettivamente agli artt. 2054 , primo comma, e 2050
cit., attiva - in un caso e non nell'altro - uno speciale meccanismo
risarcitorio rappresentato dall'intervento del Fondo suddetto, meccanismo che
si inserisce nel contesto del regime di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.
Quindi la situazione meno favorevole in cui vengono a
trovarsi le vittime di attività pericolose in genere rispetto alle vittime
della circolazione stradale - situazione certamente degna di attenzione perchè desta allarme sociale il mancato ristoro del danno
alla persona cagionato da soggetto non identificato - consegue non già ad una
differenziata disciplina dell'onere probatorio, che è invece analoga, bensì
alla previsione in un caso, e non nell'altro, di uno strumento assicurativo (il
Fondo di garanzia) tale da assicurare il ristoro dei danni alla persona anche
nell'ipotesi in cui il danneggiato non sia in grado di fornire la prova
dell'identificazione dell'autore della condotta causativa del danno.
Pertanto la parificazione delle due situazioni poste a confronto non può
aversi - come auspica il giudice rimettente - modificando in un caso il regime
dell'onere della prova (da che anzi conseguirebbe un'ingiustificata disparità
di trattamento ove l'inversione di tale onere operasse in relazione anche al
nesso di causalità ovvero soltanto all'elemento soggettivo della colpa in
ragione dell'essere il danno riferibile in generale ad
un'attività pericolosa o in particolare alla circolazione stradale). D'altra
parte la disciplina posta dall'art.2050 cod. civ.,
come nelle altre norme speciali rispetto al disposto dell'art.2043 cod. civ., è
sottesa al bilanciamento tra l'interesse del danneggiato al ristoro del danno
subito e l'interesse del soggetto sul quale si fa ricadere la responsabilità
risarcitoria con meccanismi di inversione dell'onere della prova derogatori dei
principi generali di imputabilità del fatto illecito. Tale bilanciamento è
rimesso alla discrezionalità del legislatore, non sindacabile se non
irragionevole od ingiustificatamente discriminante.
Invece la prospettazione di ricondurre la
disciplina della fattispecie presa in considerazione dal giudice rimettente a
quella del tertium comparationis
per uniformarle passa necessariamente attraverso l'estensione del meccanismo
del Fondo di garanzia nel contesto del regime di
assicurazione obbligatoria come da ultimo ha fatto, proprio per la caccia, il
legislatore con la legge 11 febbraio 1992 n. 157. Ma questa ipotesi di
estensione del meccanismo assicurativo - astrattamente rilevante nel regime
precedente la citata recentissima riforma - non è presente nell'ordinanza di
rimessione che mira ad un ampliamento manipolativo
dell'ambito di operatività della presunzione di responsabilità di cui
all'art.2050 cod.civ. e quindi attiene ad una norma
diversa da quella censurata (donde la irrilevanza dello ius
superveniens menzionato), incidendo sulla
compatibilità, o meno, con il canone della ragionevolezza (ex art.3 Cost.)
della disposizione a quel momento vigente (art. 8, sesto comma, legge 27
dicembre 1977 n.968, recante principi generali e disposizioni per la protezione
e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) che, nel prevedere
l'obbligo dell'assicurazione per chi intende esercitare l'attività venatoria,
non contemplava altresì un meccanismo di copertura dei danni alla persona anche
nel caso di mancata identificazione dell'autore della condotta dannosa.
6. Inammissibile è altresì la censura di incostituzionalità
della medesima norma impugnata riferita al secondo parametro (art. 24 Cost.)
invocato (ancorchè senza specifica e distinta
motivazione) dal giudice rimettente, atteso che, pur quando tale censura si
voglia intendere implicitamente motivata con l'impossibilità per il danneggiato
di provare il nesso eziologico e quindi di individuare l'autore del fatto
lesivo, nessuna compressione del diritto di azione potrebbe vedersi in tale
situazione, ma soltanto il normale operare in concreto dell'onere probatorio.
Mentre la censura, anche sotto questo ulteriore
profilo, mira ad introdurre un nuovo criterio di imputazione, fondato non già
sul nesso di causalità, ma sulla mera <<partecipazione>>
all'esercizio di un'attività pericolosa con distinte ed autonome condotte
uniformi da più persone, tutte simultanee e tutte teoricamente possibili cause
di danno; ma l'introduzione di un tal criterio di imputazione - peraltro
estremamente labile in quanto rappresenterebbe un quid minoris
rispetto alla partecipazione ad una medesima condotta che già radica la
responsabilità solidale ex art. 2055 cod. civ. - rientra nella discrezionalità
del legislatore.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art.2050 del codice civile, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Monza con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/02/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Renato GRANATA, Redattore
Depositata in cancelleria il 4 marzo del 1992.