Ordinanza n. 76 del 1992

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ORDINANZA N. 76

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Francesco GUIZZI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438,439,440 e 442 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rieti nel procedimento penale a Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Prof. Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che con ordinanza in data 14 febbraio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 ottobre 1991 - reg.ord.n. 644 del 1991) il Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Rieti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nelle parti in cui subordinano al consenso non motivato ed insindacabile del pubblico ministero l'adozione del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato, non consentendo al giudice di valutare le ragioni addotte dal pubblico ministero a giustificazione del "dissenso", e non attribuendogli, una volta ritenuto ingiustificato il dissenso medesimo, il potere di applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate violerebbero gli artt.3 e 25 della Costituzione, determinando un'irragionevole disparità di trattamento, in primo luogo fra accusa e difesa, in secondo luogo fra imputati nell'ambito di uno stesso procedimento o per gli stessi reati, e, infine, rispetto alla disciplina dettata per il patteggiamento, nell'ambito della quale, l'esercizio della funzione giurisdizionale non risulta menomato dalla scelta insindacabile del pubblico ministero;

che non si sono costituite le parti nè ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che, con sentenza n. 81 del 1991, questa Corte ha già dichiarato, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando a dibattimento concluso ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, dello stesso codice;

che la questione sollevata va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Rieti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/02/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 28 febbraio del 1992.