ORDINANZA N. 76
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Francesco GUIZZI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitą costituzionale degli
artt. 438,439,440 e 442 del codice di procedura penale promosso con ordinanza
emessa il 14 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Rieti nel procedimento penale a Udito nella camera di consiglio
del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Prof. Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che con ordinanza in data 14 febbraio 1991 (pervenuta
alla Corte costituzionale il 3 ottobre 1991 - reg.ord.n.
644 del 1991) il Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di
Rieti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25
della Costituzione, questione di legittimitą costituzionale degli artt. 438,
439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nelle parti in cui subordinano
al consenso non motivato ed insindacabile del pubblico ministero l'adozione del
giudizio abbreviato richiesto dall'imputato, non consentendo al giudice di
valutare le ragioni addotte dal pubblico ministero a giustificazione del
"dissenso", e non attribuendogli, una volta ritenuto ingiustificato
il dissenso medesimo, il potere di applicare la riduzione di pena prevista
dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
che, ad avviso del giudice a quo, le norme
impugnate violerebbero gli artt.3 e 25 della
Costituzione, determinando un'irragionevole disparitą di trattamento, in primo
luogo fra accusa e difesa, in secondo luogo fra imputati nell'ambito di uno
stesso procedimento o per gli stessi reati, e, infine, rispetto alla disciplina
dettata per il patteggiamento, nell'ambito della quale, l'esercizio della
funzione giurisdizionale non risulta menomato dalla scelta insindacabile del
pubblico ministero;
che non si sono costituite le parti nč ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello
Stato.
Considerato che, con sentenza n. 81 del 1991,
questa Corte ha gią dichiarato, l'illegittimitą costituzionale del combinato
disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto
ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice,
quando a dibattimento concluso ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico
ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata
dall'art. 442, comma 2, dello stesso codice;
che la questione sollevata va pertanto
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilitą della
questione di legittimitą costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione, dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di
Rieti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosģ deciso in Roma, nella Sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/02/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Vincenzo CAIANIELLO, Redattore
Depositata in cancelleria il 28 febbraio del 1992.