SENTENZA N. 73
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma secondo, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del
sistema previdenziale forense), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1991
dal Pretore di Napoli sul ricorso proposto da Esposito Luigi contro
Visti gli atti di costituzione di Esposito Luigi e della Cassa nazionale
previdenza ed assistenza Avvocati e Procuratori nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1991
il Giudice relatore Luigi Mengoni;
uditi gli avvocati Luigi Esposito per se
medesimo, Annibale Marini per
Ritenuto in fatto
1. Nel corso di un giudizio promosso dall'avv. Luigi Esposito nei
confronti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati e
procuratori legali per ottenere la pensione di anzianità, il Pretore di Napoli,
con ordinanza del 5 luglio
Ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata - in
quanto subordina la corresponsione della pensione di anzianità alla
cancellazione dagli albi di avvocato e procuratore e ne stabilisce
l'incompatibilità con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di
lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente - violerebbe
anzitutto il principio di eguaglianza, discriminando oltre misura il
trattamento della pensione di anzianità rispetto al trattamento della pensione
di vecchiaia.
La discriminazione, legittima entro limiti di ragionevolezza data la
diversità delle due forme di pensione, non sarebbe più contenuta entro tali
limiti dopo la sentenza
n. 1008 del 1988 di questa Corte, che ha cancellato nell'art. 2 della legge n. 576 le norme destinate a disincentivare la
prosecuzione oltre i settant'anni dell'attività professionale da parte degli
avvocati beneficiari della pensione di vecchiaia. Poichè
la norma impugnata persegue, in termini più drastici,
la medesima finalità nei confronti dei pensionati per anzianità, tale
disincentivo non appare più giustificato, essendo ormai privo di corrispondenza
nella disciplina della pensione di vecchiaia.
Se poi da un confronto interno alla categoria forense si passa a un
confronto col regime generale dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, la
violazione dell'art. 3 si manifesta ancor più
gravemente, atteso che a tale regime sono soggette anche categorie di
lavoratori autonomi, come gli artigiani e i commercianti, i quali possono
ottenere la pensione di anzianità pur continuando la loro attività, essendo ad
essi vietato soltanto il lavoro dipendente.
Considerato il modesto ammontare della pensione di anzianità corrisposta
dalla Cassa, il divieto di iscrizione a qualsiasi
altro albo professionale e di svolgere qualsiasi attività di lavoro dipendente
violerebbe anche l'art.38, secondo comma, Cost., impedendo al pensionato di far
fronte adeguatamente alle proprie esigenze di vita. Il termine
"vecchiaia", usato dalla citata disposizione costituzionale, "sicuramente
comprende (sempre secondo il giudice a quo) anche il concetto di
anzianità".
Sarebbero infine violati il diritto al lavoro e
l'obbligo di promuovere le condizioni per il suo effettivo esercizio, sanciti
dagli artt. 4 e 35 Cost., almeno nella misura in cui la norma impugnata non
prevede, anzichè la cancellazione dall'albo, una
sospensione temporanea fino al conseguimento dei requisiti per la pensione di
vecchiaia.
2. Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il ricorrente aderendo
alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, che ha poi sviluppato in una
memoria difensiva insistendo soprattutto sull'ingiustificatezza
della norma impugnata ai fini della tutela dell'"interesse
di entrata" dei giovani nella professione, e sull'inadeguatezza
dell'ammontare della pensione alle esigenze di vita del pensionato.
Si è pure costituita
Osserva
3. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una dichiarazione
di infondatezza della questione con argomentazioni analoghe a quelle svolte
dalla Cassa, integrate dalla considerazione che la pensione di anzianità mira,
in sostanza, a tutelare il soggetto dall'usura psico-
fisica prodotta dall'attività protratta nel tempo, onde anche sotto questo
profilo si giustifica l'incompatibilità con la prosecuzione dell'attività
lavorativa.
Considerato in diritto
Dal Pretore di Napoli è sollevata questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, primo
comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 3, secondo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla previdenza forense, in quanto:
a) subordina la corresponsione della pensione di anzianità alla
cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore;
b) ne prevede l'incompatibilità con l'iscrizione a qualsiasi albo
professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di
lavoro dipendente.
Il confronto con la disciplina della pensione di vecchiaia, sul quale insiste il giudice remittente, non è producente ai fini dell'art.3 Cost.
La pensione di anzianità non è un ipotesi
particolare della pensione di vecchiaia, ma è una forma previdenziale affatto
diversa, indipendente dall'età e fondata esclusivamente sulla durata
dell'attività lavorativa e sulla correlativa anzianità di contribuzione
effettiva (cfr. sent.
n. 194 del 1991). A differenza delle norme dell'art. 2,
sesto e ottavo comma, dichiarate illegittime dalla sent. n. 1008 del
1988, l'art. 3, secondo comma, non ha una funzione di disincentivo della
prosecuzione dell'attività professionale da parte dei titolari di pensione di
anzianità: disincentivo di un'attività e divieto della medesima sono concetti
incompatibili. L'abbandono della professione, comprovato dalla cancellazione
dagli albi degli avvocati e dei procuratori, è una condizione strettamente
inerente alla ratio di questa forma di pensione, sia che la si intenda, analogamente alla pensione di anzianità
dei lavoratori subordinati, come forma di riconoscimento e di premio a coloro
che hanno adempiuto il dovere prescritto dall'art. 4, secondo comma, Cost. con
una partecipazione assidua a un'attività di produzione sociale durata almeno
trentacinque anni, sia che la si intenda, secondo la prospettazione
dell'Avvocatura dello Stato, come anticipo del godimento della pensione
concesso in considerazione del presumibile logoramento psico-
fisico sopravvenuto dopo un lungo periodo di attività professionale.
Nè vale osservare che per alcune categorie di
lavoratori autonomi, come i coltivatori diretti, gli artigiani e i
commercianti, la concessione della pensione di anzianità non è subordinata alla
cessazione dell'attività, essendo richiesto soltanto che non prestino attività
di lavoro subordinato (art. 22, primo comma, della legge 30 aprile 1969,
n.153). La diversa disciplina si spiega perchè il
trattamento pensionistico di queste categorie di
lavoratori autonomi è agganciato al sistema dell'assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Confrontata con la disciplina della pensione di anzianità dei liberi
professionisti, essa può apparire un privilegio, ma,
appunto perchè appartenente a un sistema
previdenziale diverso da quello della previdenza forense, non può essere
addotta come criterio di valutazione ai fini del principio di eguaglianza.
3. La questione è fondata in relazione alle incompatibilità
di cui al punto 1, sub b), fatta salva l'incompatibilità con l'iscrizione agli
albi di avvocato e di procuratore.
La ratio sopra spiegata, mentre giustifica la
condizione sub a), non è sufficiente per fondare
l'incompatibilità con l'iscrizione a qualsiasi altro albo o elenco di
lavoratori autonomi, nonchè con qualsiasi prestazione
di lavoro subordinato.
La norma impugnata consente al titolare di pensione di anzianità di svolgere un'attività di lavoro autonomo per la quale non
sia richiesta l'iscrizione a un albo o elenco di lavoratori autonomi, per
esempio, un'attività di consulenza legale, di arbitro, di amministratore di
società. Data questa possibilità, è irrazionale vietare altre attività,
eventualmente di minore impegno, solo perchè richiedono
l'iscrizione a un albo o un elenco. Nemmeno si comprende facilmente perchè, mentre al titolare di pensione di anzianità è
permessa un'attività continuativa e coordinata di
consulenza in favore di un'impresa, gli sia vietato prestare la medesima attività
con un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.
Il logorio psico-fisico, che si suppone essere
la causa che induce il professionista a ritirarsi dalla professione per fruire
della pensione di anzianità, non dipende esclusivamente, nè
per la maggior parte, dalla durata giornaliera dell'impegno di lavoro, ma da
vari fattori (stress, preoccupazioni, responsabilità, carico di spese di
gestione, ecc.) che in altre attività non sono presenti o lo sono in misura più
attenuata.
Nè varrebbe richiamare, a giustificazione
dell'incompatibilità della pensione di anzianità col
lavoro subordinato, l'analoga incompatibilità prevista, nella disciplina
dell'assicurazione generale obbligatoria, anche per i coltivatori diretti, gli
artigiani e i commercianti. Per queste categorie di lavoratori autonomi il
divieto di lavoro subordinato si giustifica in ragione della loro
equiparazione, ai fini del trattamento pensionistico,
ai lavoratori subordinati, mentre tale ratio è
estranea al sistema della previdenza forense.
4. Oltre al principio di razionalità di cui all'art. 3 Cost., è violato
anche il principio del diritto al lavoro, di cui all'art.4,
primo comma, Cost. Mentre nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria
la pensione di anzianità è pienamente equiparata alla pensione di vecchiaia
quando sopraggiunge l'età pensionabile (art. 22, sesto comma, legge n. 153 del
1969), con conseguente cessazione dell'incompatibilità con attività di lavoro
subordinato, tale equiparazione non è ammessa nel
sistema della previdenza forense, così che la norma impugnata limita in misura
eccessivamente gravosa le possibilità di lavoro del pensionato per tutto il
resto della vita.
5. Rimangono assorbiti i motivi di impugnativa
dedotti dal giudice a quo in riferimento agli artt. 35, primo comma, e 38,
secondo comma, Cost.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 3, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del
sistema previdenziale forense), nella parte in cui prevede l'incompatibilità
della corresponsione della pensione di anzianità con l'iscrizione ad albi o
elenchi di lavoratori autonomi diversi dagli albi di avvocato e di procuratore,
e con qualsiasi attività di lavoro dipendente;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art.3, secondo comma, della legge citata, nella parte in
cui subordina la corresponsione della pensione di anzianità alla canc dagli albi di avvocato e di procuratore, questione
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, e 38,
secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/02/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 28 febbraio del 1992.