ORDINANZA N. 72
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 189 del codice di procedura civile e 92 della
legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile)
promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1991 dal Giudice istruttore del
Tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra s.a.s.
OVIMA e S.p.a. MONTEBIANCO INDUSTRIA TESSILE iscritta
al n. 511 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio
1992 il Giudice relatore Renato Granata;
RITENUTO che nella causa civile pendente tra
che ad avviso del giudice rimettente
l'introduzione del giudice unico previsto dalla riforma del processo civile
(legge n.353/90 cit.) rappresenta sì un <<serio, meglio controllabile
antidoto allo sfascio del processo civile>>, ma è destinata ad entrare in
vigore soltanto il 1 gennaio 1992 per effetto del disposto dell'art. 92 della
citata legge, salvo slittamenti ad epoca ulteriormente differita;
che ciò contrasta, ad avviso del giudice
rimettente, con il canone di efficienza dell'amministrazione della giustizia
desumibile dall'art. 97 Cost., mentre solo il giudice unico, previsto dalla
riforma, potrebbe rapidamente definire la controversia;
che pertanto il giudice rimettente, anche in
previsione di uno slittamento dell'entrata in vigore della normativa suddetta
(che può <<attendibilmente>> prospettarsi) , chiede una pronuncia caducatoria dell'art. 92 cit. e <<di ogni successivo
rinvio>>;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile perchè spetta
unicamente al legislatore stabilire i termini di entrata in vigore delle leggi;
sostiene inoltre l'assoluto difetto di rilevanza della questione perchè i processi pendenti alla data di entrata in vigore
della legge n.353 del 1990 vanno definiti secondo la vecchia disciplina (ex
art. 90 legge n.353 cit.);
CONSIDERATO che la questione di costituzionalità dell'art. 92 della legge n.353 del 1990 - ancorchè
rilevante perchè l'art. 90, quinto comma, della
medesima legge prevede che il tribunale giudica con il numero invariabile di
tre votanti soltanto nei procedimenti che gli siano stati rimessi ai sensi
dell'art. 189 cod. proc. civ. alla data di entrata in vigore della legge
medesima, e quindi non anche nei procedimenti rimessi successivamente - è
manifestamente infondata perchè rientra nella
discrezionalità del legislatore fissare il termine di entrata in vigore delle
leggi, nè in particolare - in considerazione delle
esigenze organizzative degli uffici e della necessità di approntare le
strutture necessarie - è contrario al canone di buon andamento
dell'amministrazione della giustizia procrastinare l'entrata in vigore di una
riforma di ampio respiro, qual è la legge n.353 del 1990;
che la medesima questione di costituzionalità
avente ad oggetto - secondo il tenore letterale dell'ordinanza di rimessione -
ogni successiva norma di proroga del termine di entrata in vigore della n.353
cit., e quindi da intendersi attualmente riferita all'art. 50 legge 21 novembre
1991 n.374 sull'istituzione del giudice di pace (che tale differimento prevede
al 1 gennaio 1993), è inammissibile perchè avente ad
oggetto norma non esistente alla data dell'ordinanza di rimessione, ancorchè successivamente emanata;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 codice di procedura
civile e 92 legge 26 novembre 1990 n.353 (Provvedimenti urgenti per il processo
civile) e la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 50 legge 21 novembre 1991 n.374 (Istituzione del
giudice di pace) sollevate, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal
giudice istruttore presso il Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 05/02/92.
Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Renato GRANATA, Redattore
Depositata in cancelleria il 24 febbraio del 1992.