ORDINANZA N. 71
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 431, 160, primo comma, e 28, secondo comma, del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1991 dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a
carico di Di Pasquale Mario Giorgio ed altri iscritta
al n. 623 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio
1992 il Giudice relatore Enzo Cheli.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Di Pasquale Mario Giorgio, De Angelis Giuliana e Bergamasco
Franco, imputati dei reati di cui agli artt. 110, 628, 582 e 585 del codice
penale, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona,
con ordinanza del 18 gennaio 1991 (R.O.
n. 623 del 1991), ha sollevato questione di costituzionalità: a) dell'art. 160
del codice di procedura penale che, non individuando nel giudice del
dibattimento l'organo giudiziario che deve procedere alla rinnovazione del
decreto di irreperibilità emesso originariamente dal giudice per le indagini
preliminari e prevedendo, con formula ritenuta equivoca, che "il decreto
di irreperibilità emesso dal giudice cessa di avere efficacia con il
provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o con quello che dispone il
rinvio a giudizio", contrasterebbe con gli artt.2, 3,
97 e 101, secondo comma, della Costituzione; b) dell'art. 431 del codice di
procedura penale, perchè in contrasto con gli artt.
2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto la sua formulazione, non prevedendo che
nel fascicolo del dibattimento sia compreso anche il decreto di irreperibilità
dell'imputato emesso dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art.
159 del codice di procedura penale, sarebbe causa di nullità del decreto che
dispone il giudizio, stante "l'equivocità" della disposizione
dell'art. 160 sul termine di efficacia del decreto di irreperibilità; c)
dell'art.28, secondo comma, del codice di procedura penale, dove risulta
stabilito che, nei casi di conflitto, "qualora il contrasto sia tra
giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione
di quest'ultimo", per violazione degli artt. 101, secondo comma, 2, 3 e 97
della Costituzione, dal momento che la sua applicazione escluderebbe la
possibilità di proporre ricorso per conflitto di competenza dinanzi alla Corte
di cassazione e costringerebbe il giudice per le indagini preliminari a porre
in essere un'attività processuale non prevista da alcuna disposizione di legge
in virtù di un provvedimento, ritenuto erroneo, di altra autorità giudiziaria;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per
chiedere che le questioni siano dichiarate infondate.
Considerato che l'art. 4 del decreto legislativo
14 gennaio 1991, n.12, entrato in vigore successivamente all'ordinanza di
rimessione del presente giudizio, ha modificato l'art. 160 del codice di
procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilità emesso dal
giudice ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza
preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della sentenza di primo
grado;
che tale modifica del testo dell'art. 160
coinvolge anche la questione sollevata relativa all'art. 431 del codice di
procedura penale, dal momento che l'interpretazione di questa norma da parte
del giudice remittente si fonda sul presupposto della "equivocità"
dell'art.
che, pertanto, gli atti relativi alle questioni
concernenti gli artt.160, primo comma, e 431 del codice di procedura penale
devono essere restituiti al giudice remittente perchè
valuti il permanere della rilevanza delle questioni medesime alla stregua della
legge sopravvenuta;
che questa Corte ha già dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede
che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del
dibattimento prevalga la decisione di quest'ultimo, sollevata, in riferimento
sia all'art. 101, secondo comma, della Costituzione (ordd.
nn. 241 e 254 del 1991; 13 e 15 del 1992),
sia agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione (ord.
n. 13 del 1992);
che nell'ordinanza di rimessione non si adducono
elementi nuovi o diversi da quelli già esaminati e che, pertanto, la questione
relativa all'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101,
secondo comma, della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dispone la restituzione al giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Ancona degli atti relativi alle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 160, primo comma, e 431 del
codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101,
secondo comma, della Costituzione con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 05/02/92.
Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Depositata in cancelleria il 24 febbraio del 1992.