ORDINANZA N. 70
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitā costituzionale
dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale promosso con
ordinanza emessa il 9 luglio 1991 dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Claudio Boni iscritta al n. 611 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie
speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio
1992 il Giudice relatore Enzo Cheli.
Ritenuto che nel procedimento a carico di Claudio Boni,
imputato del reato di cui all'art. 1, primo comma,
della legge 7 agosto 1982, n.516, il Tribunale di Roma, nell'udienza
dibattimentale del 25 giugno
che con ordinanza del 9 luglio 1991 (R.O. n. 611 del 1991), il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Roma, rilevando l'erroneitā della suddetta
decisione del Tribunale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, 76 e 101
della Costituzione, questione di legittimitā costituzionale dell'art. 28,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che,
nei casi di conflitto <qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza
preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di
quest'ultimo>;
che, secondo il giudice remittente, la norma
impugnata violerebbe sia l'art.101, secondo comma, della Costituzione, dal
momento che impone al giudice per le indagini preliminari di <sottostare
alla decisione di altro giudice> anche nel caso in cui tale decisione sia
ritenuta abnorme o affetta da nullitā assoluta, sia l'art. 25 della
Costituzione, in quanto esclude la possibilitā di proporre ricorso per
conflitto di competenza dinanzi alla Corte di cassazione, sottraendo l'imputato
al suo giudice naturale che, nel caso di specie, sarebbe il giudice del
dibattimento;
che, inoltre, la norma impugnata contrasterebbe
con la direttiva n. 15 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81,
concernente la delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale, che, disciplinando i conflitti di giurisdizione e di competenza, non
prevede alcuna specifica statuizione in ordine ai rapporti tra giudice
dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, dovendosi, pertanto,
ritenere che il legislatore delegante abbia inteso consentire anche con
riferimento ai conflitti relativi a questi rapporti il rimedio ordinario del
ricorso dinanzi alla Corte di cassazione;
che č intervenuto nel giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per
chiedere che la questione sollevata sia dichiarata infondata.
Considerato che questa Corte ha giā dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art.
28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede
che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del
dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo, sia con riferimento all'art.
101, secondo comma, della Costituzione (ordinanze nn. 241 e 254 del 1991; nn. 13 e 15 del 1992)
che con riferimento agli artt. 25 e 76 della Costituzione (ord.
n. 15 del 1992);
che, non proponendosi nell'ordinanza di
remissione argomenti nuovi o diversi da quelli giā considerati, la questione
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte dichiara manifestamente infondata la questione di
legittimitā costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, 76 e 101, secondo comma, della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Cosė deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 05/02/92.
Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Depositata in cancelleria il 24 febbraio del 1992.