ORDINANZA N. 69
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitą costituzionale degli
artt. 28, secondo comma, e 431 del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 15 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Cominelli Giorgio iscritta al n.593 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio
1992 il Giudice relatore Enzo Cheli.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Cominelli Giorgio, imputato del reato di cui all'art. 589 del codice penale, il Tribunale di Ancona, con ordinanza
emanata nell'udienza dibattimentale del 13 dicembre 1990, rilevando l'omissione
dell'indicazione del reato contestato, ha dichiarato la nullitą del decreto che
dispone il giudizio, rimettendo gli atti al giudice per le indagini
preliminari;
che con ordinanza del 15 dicembre 1990 (R.O. n. 593 del 1991), il giudice per le indagini preliminari,
rilevando l'erroneitą della dichiarazione di nullitą del decreto che dispone il
giudizio e constatando il verificarsi di una stasi processuale equiparabile
alle situazioni di contrasto tra giudice delle indagini preliminari e giudice
del dibattimento, ha sollevato questione di costituzionalitą: a) dell'art.28,
secondo comma, del codice di procedura penale, dove risulta stabilito che, nei
casi di conflitto, <qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza
preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di
quest'ultimo>, per violazione degli artt. 101, secondo comma, 2, 3 e 97
della Costituzione, poichč l'applicazione di tale
norma costringerebbe il giudice per le indagini preliminari a porre in essere
un'attivitą processuale non prevista da alcuna disposizione di legge in virtł
di un provvedimento, ritenuto erroneo, di altra autoritą giudiziaria; b)
dell'art. 431 del codice di procedura penale, perchč
in contrasto con gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto, non
prevedendo che nel fascicolo del dibattimento sia compreso anche
<l'originario decreto di citazione per il giudizio dell'udienza
preliminare>, sarebbe causa di nullitą originata, come nel giudizio a quo,
dalla mancata allegazione, da parte della cancelleria, al decreto che dispone
il giudizio del "decreto di citazione", nel quale č indicato il reato
contestato;
che č intervenuto nel giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per
chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate infondate.
Considerato che questa Corte ha gią dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art.
28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede
che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del
dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo, questione sollevata, in
riferimento sia all'art.101, secondo comma, della Costituzione (ordd.
nn. 241 e 254 del 1991; 13 e 15 del 1992),
sia agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione (ord.
n.13 del 1992);
che nell'ordinanza di rimessione non si adducono
elementi nuovi o diversi da quelli gią esaminati e che, pertanto, la questione
relativa all'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale deve essere
dichiarata manifestamente infondata;
che il disposto dell'art. 431 del codice di
procedura penale non trova applicazione nel giudizio a quo, dal momento che al
giudice remittente sono stati restituiti gli atti esclusivamente ai fini della
rinnovazione del decreto che dispone il giudizio;
che, pertanto, la questione sollevata relativa
all'art. 431 del codice di procedura penale deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimitą
costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma,
2, 3 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilitą della questione di legittimitą
costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura p sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione,
dallo stesso giudice con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosģ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 05/02/92.
Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Depositata in cancelleria il 24 febbraio del 1992.