Ordinanza n. 61 del 1992

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ORDINANZA N. 61

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Consorzio provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani di Desio e dell'I.N.P.S., iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visti gli atti di costituzione del Consorzio provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani di Desio e dell'I.N.P.S., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione promosso tardivamente dal Consorzio provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani di Desio contro un decreto ingiuntivo del pagamento di contributi previdenziali, emesso su richiesta dell'INPS, il Pretore di Milano, con ordinanza dell'8 aprile 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini feriali relativamente alle controversie previste dall'art.442 cod.proc.civ. senza eccettuare le controversie tra istituti previdenziali e datori di lavoro, almeno quando vengano promosse col rito monitorio;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata sarebbe contraria:

a) all'art. 3 Cost. perchè tratta in modo uguale situazioni differenti, la sospensione dei termini feriali essendo giustificata solo quando parte in causa è un lavoratore, data l'urgenza sempre rivestita dalla tutela dei suoi diritti, in gran parte di natura alimentare;

b) all'art. 36, terzo comma, Cost., perchè comprime senza necessità il diritto alle ferie degli operatori giudiziari; c) all'art. 24 Cost. perchè, soprattutto quando incombono i termini ridotti prescritti nel procedimento monitorio, rende pressochè impossibile, in periodo feriale, trovare l'assistenza di un difensore per proporre tempestivamente l'opposizione al decreto ingiuntivo;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il Consorzio opponente concludendo per la fondatezza della questione, mentre l'atto di costituzione dell'Istituto opposto è stato depositato fuori termine;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

Considerato che, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 61 del 1985, anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali, sul rilievo dell'identità di ratio sottesa alla disciplina unitaria dell'art.3 della legge n. 742 del 1969 in ordine alle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria, sia a quelle promosse dagli aventi diritto alle prestazioni, sia a quelle promosse dagli enti previdenziali contro i datori di lavoro per ottenere il pagamento dei contributi, in quanto la sollecita definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute;

che palesemente fuori di proposito è invocato l'art. 36, terzo comma, Cost., che garantisce il diritto alle ferie dei lavoratori subordinati, mentre "l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e dei procuratori legali" (sent. n. 255 del 1987); d'altro lato, la norma denunciata non pregiudica la fruizione del diritto alle ferie annuali da parte dei magistrati e dei dipendenti di enti, pubblici o privati, addetti ai rispettivi uffici legali, comportando soltanto chel'epoca di godimento delle ferie sia fissata - ai sensi dell'a secondo comma, cod.civ. - tenendo conto, con opportuna turnazione, dell'esigenza che alcuni di essi siano presenti sul posto di lavoro durante il periodo feriale degli uffici giudiziari.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/02/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 18 febbraio del 1992.