ORDINANZA N. 57
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente
GRECO Giudice
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitą costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1991 dal TAR dell'Abruzzo - sezione distaccata di Pescara - sul ricorso proposto da Fraccalvieri Erasmo contro il Provveditorato agli Studi di Pescara, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto che il TAR dell'Abruzzo - sezione distaccata di Pescara - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimitą costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477,"nella parte in cui non consente al personale della scuola non in servizio al 1 ottobre 1974 di restare in servizio fino al 70 anno di etą, per il raggiungimento del periodo massimo pensionistico o, comunque, per il miglioramento del trattamento pensionistico";
che il giudice a quo premette che il ricorrente ha impugnato l'atto con cui č stata respinta la propria istanza di trattenimento in servizio fino al compimento del 70 anno di etą, rivendicando in sostanza il diritto a rimanere in servizio al fine di conseguire un miglioramento del trattamento pensionistico, ma che, tuttavia, l'art. 15, secondo comma, della legge n.477 del 1973 riconosce tale diritto, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, soltanto al personale che alla data del 1 ottobre 1974 fosse in servizio di ruolo o con incarico a tempo indeterminato, e non anche al personale che, come il ricorrente, alla data anzidetta era legato all'Amministrazione da un rapporto precario;
che, ad avviso del remittente, il sistema attualmente vigente, secondo cui - a seguito delle sentenze di questa Corte n. 207 del 1986 e n.444 del 1990 - mentre il personale in servizio al 1 ottobre 1974 puņ rimanere in servizio fino al compimento del 70 anno di etą per conseguire un trattamento di quiescenza in misura pił favorevole, quello assunto dopo tale data ha diritto di rimanere in servizio al solo fine di raggiungere il minimo di pensione, presenta elementi di contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto, una volta che con le anzidette pronunce di questa Corte da un lato si č ritenuta meritevole di tutela l'esigenza di conseguire un miglioramento del trattamento pensionistico e dall'altro si č stabilito che alla norma che fissa la data del 1 ottobre 1974 non puņ attribuirsi esclusivamente la ratio di evitare una reformatio in peius, si verifica, in primo luogo, una ingiustificata discriminazione tra personale della scuola assunto prima o dopo il 1 ottobre 1974 (art. 3 della Costituzione), e, in secondo luogo, si viola anche l'art. 38, secondo comma, della Costituzione stessa, non potendosi disconoscere che oggi l'ordinamento accorda una specifica tutela anche in ordine al conseguimento di un miglioramento del trattamento pensionistico.
che č intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilitą - a causa dell'incertezza dei presupposti di fatto da cui muove il giudice a quo -, ovvero, in subordine, per l'infondatezza della questione.
Considerato che l'eccezione di inammissibilitą sollevata dall'Avvocatura dello Stato deve essere respinta, in quanto si evince chiaramente dall'ordinanza di rimessione che il ricorrente, pur avendo gią raggiunto il minimo della pensione, rivendica il diritto di esser trattenuto in servizio oltre il 65 anno di etą al fine di ottenere un miglioramento del trattamento pensionistico e che il giudice a quo solleva l'anzidetta questione nel presupposto che, non essendo il ricorrente stesso in servizio alla data del 1 ottobre 1974, il ricorso, sulla base della normativa vigente, dovrebbe essere rigettato;
che, nel merito, va, in primo luogo, chiaramente esclusa la violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, poichč, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn
.238 del 1988Cosģ deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/02/92.
Giuseppe BORZELLINO, Presidente