Ordinanza n. 56 del 1992

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ORDINANZA N. 56

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.43, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in relazione all'art.10, secondo comma, n.9, della legge-delega 9 ottobre 1971, n.825 (Delega legislativa al Gover no della Repubblica per la riforma tributaria) promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1991 dalla Commissione Tributaria di primo grado diVerbania, sul ricorso proposto da Oreste Marzi contro l'Ufficio II.DD. di Verbania, iscritta al n.624del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.40, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 29 aprile 1991 la Commissione Tributaria di primo grado di Verbania, sul ricorso proposto da Oreste Marzi contro Ufficio II.DD. di Verbania (iscritta al Reg.ord. n.624 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.43, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in quanto non prevede che l'avviso di accertamento debba essere notificato "entro il termine di decadenza di due anni" o "a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione", così come è previsto per l'imposta di registro; o, in via subordinata, in quanto non prevede che l'avviso di accertamento debba essere notificato "a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione", così come è previsto per l'imposta sul valore aggiunto, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art.10, secondo comma, n.9, della legge-delega 9 ottobre 1971, n.825, e per violazione dell'art.3, primo comma, della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che l'eccezione è manifestamente infondata in quanto la diversità dei termini si riporta a differenti tipologie dei tributi, mentre, d'altra parte, la legge di delega stabilisce una unificazione di essi soltanto "ove possibile".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.43, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/02/92.

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Giuseppe BORZELLINO, Redattore

Depositata in cancelleria il 18 febbraio del 1992.