Ordinanza n. 46 del 1992

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ORDINANZA N. 46

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 85, 87, primo comma, 89, commi terzo e quinto, 90, commi secondo e terzo, del d.P.R.29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1990 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Pescara sul ricorso proposto da Giosia Iachetti contro l'Intendenza di Finanza di Pescara, iscritta al n.540 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Pescara - nel corso di un giudizio promosso da un pensionato dello Stato, che chiedeva la restituzione delle somme trattenutegli sull'indennità di buonuscita Enpas a titolo d'imposta di ricchezza mobile - con ordinanza 28 novembre 1990 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 87, primo comma, 89, terzo e quinto comma, 90, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;

che, secondo il giudice a quo, detti articoli, esentando - di regola - le indennità di fine rapporto dall'imposta di ricchezza mobile soltanto se di ammontare non superiore ad un milione di lire, contrasterebbero con gli artt. 3 e 53 Cost., per la disparità di trattamento che ne deriverebbe, in relazione alla totale esenzione prevista: a) dall'art. 124 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, per le indennità di fine rapporto erogate dall'Inps; b) dall'art. 35 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, per i premi di fine servizio e le indennità di anzianità erogate dall'Inam; c) dall'art. 2 del D.L. 16 luglio 1947, n.708, conv. nella legge 29 novembre 1952, n. 2388, per le indennità di fine rapporto erogate ai lavoratori dello spettacolo; d) dall'articolo unico della legge 4 maggio 1951, n. 497, in relazione alle liquidazioni del personale dipendente dall'Istituto nazionale di previdenza dei pubblici trasporti; e) dall'art. 10 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, in relazione a quelle del personale dipendente dall'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola"; f) dalla legge 2 aprile 1958, n.377, per le liquidazioni del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

considerato che l'art. 124 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 - contrariamente a quanto immotivatamente affermato dal giudice a quo - nell'esentare dall'imposta di ricchezza mobile i trattamenti previdenziali ivi previsti, non ha ad oggetto indennità di fine rapporto (o altre a queste equiparabili), come risulta dalla sua lettera, nonchè dalla interpretazione sistematica derivante dalla inserzione di tale articolo in un testo legislativo che non prevede l'erogazione di indennità connesse alla cessazione del rapporto di impiego;

che l'art. 35 della l. 11 gennaio 1943, n. 138, l'art. 2 del d.l. 16 luglio 1947, n. 708, l'articolo unico della l. 4 maggio 1951, n.497, l'art. 10 della l. 9 novembre 1955, n. 1122 e l'art. 76 della l. 2 aprile 1958, n. 377, richiamano le esenzioni previste dall'art. 124 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e quindi, a loro volta, non esentano dall'imposta di R.M. indennità di buonuscita o altre a questa equiparabili;

che, di conseguenza, il giudice a quo lamenta una differenza di trattamento tributario che palesemente non sussiste;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 87, comma primo, 89, commi terzo e quinto, 90 commi secondo e terzo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione dalla Commissione tributaria di secondo grado di Pescara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/01/92.

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Gabriele PESCATORE, Redattore

Depositata in cancelleria il 5 febbraio del 1992.