SENTENZA N. 38
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge 4 giugno 1991, n. 186 (Istituzione del comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - CIPET) promossi con ricorsi delle Province autonome di Bolzano e di Trento, notificati il 22 luglio 1991, depositati in cancelleria, rispettivamente, il 25 e il 29 successivi ed iscritti ai nn. 29 e 30 del registro ricorsi 1991.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi gli Avvocati Roland Ritz per la Provincia autonoma di Bolzano e Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Piergiorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 2, primo comma, lettere a), b), c), e), g), h), i), m), n), della legge 4 giugno 1991, n. 186 (Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - CIPET), per violazione dell'art. 8, nn. 5, 17 e 18, dell'art. 14, primo comma, dell'art. 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P. R. 19 novembre 1987, n. 527; decreto legislativo 25 gennaio 1991, n. 33), i quali attribuiscono alla suddetta Provincia competenze legislative e amministrative di tipo esclusivo in materia di urbanistica, lavori pubblici di interesse provinciale, comunicazioni e trasporti d'interesse provinciale.
La ricorrente svolge, innanzitutto, la censura relativa all'art. 2, primo comma, lettera i), il quale stabilisce che il CIPET "provvede con cadenza triennale, sentite le regioni, all'aggiornamento del Piano generale dei trasporti". La Provincia, premesso che la questione non si porrebbe ove si ritenesse non applicabile la norma impugnata alle province autonome, osserva che l'incostituzionalità della suddetta previsione risulta evidente in riferimento all'art. 2, terzo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, il quale richiama le norme di attuazione dello Statuto contenute nell'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974, che prescrive per gli aggiornamenti periodici del Piano generale dei trasporti "l'intesa con le province autonome". Si tratterebbe, dunque, di un palese contrasto, tanto più che questa Corte, con ordinanza n. 524 del 1988, avrebbe affermato che la suddetta intesa si applica sia alla prima approvazione, sia ai successivi aggiornamenti del Piano.
Secondo la stessa ricorrente, inoltre, tutte le altre disposizioni impugnate sarebbero costituzionalmente illegittime sia perchè incompatibili con i poteri provinciali connessi all'esercizio di funzioni di carattere esclusivo attribuite alla ricorrente dalle norme statutarie prima ricordate, sia perchè contrastanti con i principi costituzionali relativi alla funzione di indirizzo e coordinamento e, in particolare, al principio di legalità.
Sotto i predetti profili, sarebbe incostituzionale, innanzitutto, la disposizione contenuta alla lettera a), secondo la quale il CIPET "emana direttive per coordinare la programmazione nel settore del trasporto con la programmazione economica generale". Tale disposizione contrasterebbe con il potere di programmazione degli interventi di propria competenza nel settore del trasporto, attribuiti alla ricorrente dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 527 del 1987, che individua tassativamente i poteri e le modalità d'intervento residuati in materia allo Stato. Inoltre, la stessa disposizione, non stabilendo a quali obiettivi o interessi costituzionali debbano essere finalizzate le direttive del CIPET, non predeterminerebbe in alcun modo i contenuti di queste ultime.
Ad analoghe censure è assoggettata anche la lettera b), secondo la quale il CIPET "emana direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni ed enti pubblici nel settore del trasporto e per garantire l'attuazione del Piano generale dei trasporti". In contrario, infatti, non si potrebbe dire che la copertura legislativa possa essere assicurata dal rinvio al Piano generale dei trasporti, dal momento che le direttive ivi previste sarebbero esercitabili anche indipendentemente dalle esigenze di attuazione del Piano, e cioè al solo scopo di coordinare le procedure e le azioni delle amministrazioni pubbliche operanti nel settore.
Per ragioni del tutto simili sarebbe incostituzionale anche la lettera c), secondo la quale il CIPET "emana direttive per definire gli schemi di convenzione relativi ai progetti integrati nel settore del trasporto, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali", non potendo riconoscersi un significato prescrittivo alla formula di salvezza ivi contenuta, tanto più che pone sullo stesso piano autonomie del tutto diverse fra loro.
Censure analoghe a queste sono formulate avverso le disposizioni contenute nella lettera e) e nella lettera m). Secondo la prima di tali disposizioni, il CIPET emana direttive per l'adeguamento e il coordinamento con il Piano generale dei trasporti di tutti i piani e programmi, adottati o in corso di realizzazione o anche di elaborazione, delle amministrazioni statali, di quelle regionali o locali, nonchè di enti pubblici e di società, che prevedano interventi comunque incidenti sul settore del trasporto, prevedendo l'adeguamento dei piani degli enti interessati entro 90 giorni dall'emanazione delle direttive stesse. Secondo la disposizione contenuta nella lettera m), al fine di permettere al CIPET di valutare la conformità dei predetti piani rispetto agli obiettivi di quello generale e alle direttive emanate ai sensi della lettera e), le amministrazioni e gli enti sopra indicati trasmettono i propri piani attuativi al Comitato interministeriale, che si esprime entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, decorso inutilmente il quale si intende dato il parere favorevole. La stessa disposizione aggiunge, subito dopo, che "il parere contrario del CIPET determina la sospensione dell'efficacia del piano o programma generale, che si trasmette a tutti gli strumenti e provvedimenti attuativi" e che "le opere previste dal piano o programma generale su cui il CIPET ha espresso parere contrario non possono usufruire di finanziamenti pubblici".
Oltre ai motivi già fatti valere per le altre censure, la ricorrente argomenta sulla peculiarità del potere di direttiva previsto dalle disposizioni in esame, poichè questo consiste sia nella fissazione degli obiettivi e dei criteri, sia in un riesame di tutti i piani e i programmi già adottati in passato. É chiaro che quest'ultimo, comportando un esercizio successivo del potere di direttiva, ha l'effetto di costringere l'ente che ha adottato il piano a modificarlo in conformità alle prescrizioni date, le quali non possono essere che puntuali e specifiche.
Sicchè, conclude la Provincia, più che di un potere di direttiva si dovrebbe parlare di un potere di controllo atipico, che, se può essere legittimamente esercitato verso le amministrazioni statali e le imprese private, non può esserlo, di certo, verso funzioni amministrative riconducibili a competenze provinciali di tipo esclusivo. La lettera m), poi, collega a tale potere di controllo, espresso attraverso un parere del CIPET, effetti altrettanto atipici, poichè al parere negativo consegue "la sospensione dell'efficacia" dell'atto di programmazione già adottato e dei relativi provvedimenti attuativi, nonchè l'impossibilità per le opere previste di fruire dei finanziamenti pubblici e, quindi, anche di quelli provinciali. Si tratta, dunque, di un potere che, a ben vedere, sembra più correttamente qualificabile come un potere "straordinario" di annullamento nei confronti degli atti provinciali, atti che, nel caso di Bolzano, consistono anche in leggi (come il Piano territoriale provinciale, che non potrebbe non rientrare tra gli "interventi comunque incidenti sul settore del trasporto").
Censure identiche a quelle mosse alle disposizioni da ultimo menzionate sono state formulate con riferimento alle previsioni contenute nella lettera h), le quali estendono in pratica il meccanismo definito nelle lettere e) ed m) alle "direttive per l'elaborazione e l'adeguamento dei piani regionali dei trasporti al Piano generale dei trasporti", nel senso che dispongono un analogo controllo di conformità, compresa l'ipotesi del silenzio-assenso nel caso che il parere non sia dato nel termine di 90 giorni dalla comunicazione. Secondo la Provincia di Bolzano, anche a tali direttive si dovrebbe applicare la conseguenza della "sospensione dell'efficacia" e della cessazione dei finanziamenti pubblici, sicchè a tale proposito vanno ripetute le censure riportate nel capoverso precedente.
Per ragioni simili a quelle ricordate all'inizio appare incostituzionale - sempre secondo la provincia ricorrente - la previsione, contenuta nella lettera g), che assegna al CIPET il potere di emanare direttive concernenti "nuove iniziative legislative e regolamentari in ordine all'adeguamento della politica tariffaria e della disciplina in materia di contributi (...) agli obiettivi del Piano generale dei trasporti": un potere di direttiva che, oltretutto, si rivolgerebbe, incostituzionalmente, agli organi titolari delle funzioni legislative statale e provinciale.
Infine, incostituzionale sarebbe anche la disposizione contenuta nella lettera n), per la quale il CIPET "formula proposte circa l'attività di ricerche e di studi dell'Istituto superiore dei trasporti - ISTRA s.p.a. e di altri istituti con specifica specializzazione nel settore del trasporto".
Tale disposizione, infatti, sarebbe illegittima per la parte che si riferisce alle ricerche e agli studi riguardanti il trasporto nell'ambito provinciale, per violazione del ricordato art. 8, n.18, dello Statuto speciale.
2. Con un distinto ricorso, regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato le medesime disposizioni contestate nel ricorso della Provincia di Bolzano, esclusa quella contenuta nella lettera n), per violazione degli stessi parametri di costituzionalità indicati nel precedente ricorso, ad eccezione dell'art.14 dello Statuto speciale.
La ricorrente, premesso che la legge n. 186 del 1991 segue una logica di settore - opposta a quella propria delle leggi precedenti, che avevano salvaguardato l'autonomia provinciale con clausole di non applicabilità o con la previsione di applicabilità soltanto in base a norme speciali, - osserva che al nuovo Comitato si affidano compiti apparentemente attuativi del Piano generale dei trasporti, ma in realtà di pianificazione del settore, con poteri autoritativi e vincolanti anche nei confronti delle regioni e delle province autonome: compiti la cui natura risulta più chiaramente dall'art. 2, secondo comma, lettera i), in virtù del quale al CIPET viene trasferito un potere, quello di aggiornamento triennale del Piano generale dei trasporti e di indicazione dell'ammontare di risorse pubbliche da destinare al finanziamento degli interventi nel settore, che spettava al CIPE, in base all'art. 4, secondo comma, della legge n.245 del 1984. Secondo la Provincia di Trento, nessun dubbio potrebbe sorgere circa l'applicabilità della legge alle province autonome, poichè queste ultime sono espressamente menzionate nell'art. 1, quarto comma, della legge n. 186 del 1991, laddove si dice che esse sono chiamate a intervenire ai lavori del CIPET, senza diritto di voto, per l'esame di argomenti di loro interesse.
Le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) sarebbero illegittime, ad avviso della ricorrente, ovviamente semprechè sia ritenute applicabili alle province autonome, dal momento che violerebbero le norme di attuazione che prevedono la necessità dell'intesa, come confermato da questa Corte con l’ordinanza n. 524 del 1988. In particolare, la lettera b) andrebbe sottoposta a questa regola in quanto si tratta di disposizioni integrative del piano, così come la lettera c), salvo a interpretare la clausola di salvezza delle competenze contenuta in quest'ultima disposizione, come rinvio implicito alla richiesta intesa.
Per gli stessi motivi dovrebbe essere considerata incostituzionale la lettera g), semprechè questa sia riferibile anche alle iniziative legislative e regolamentari della Provincia di Trento.
Anche rispetto alle disposizioni contenute nelle lettere e), h) ed m), la ricorrente propone le medesime censure, dal momento che si tratta di direttive vincolanti integrative del Piano generale dei trasporti, le quali, da un lato, non vengono sottoposte alle procedure d'intesa prescritte dall'art. 2, terzo comma, della legge n. 245 del 1984 e, dall'altro, sono destinate a incidere in un campo riservato alla competenza esclusiva della Provincia in tema di programmazione dei trasporti e urbanistica, per il cui esercizio sono già previste apposite procedure di coordinamento nelle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 381 del 1974. Queste ultime, infatti, lungi dal prevedere una superiorità del Piano generale dei trasporti sugli altri piani, impongono ai programmi statali di adeguarsi al piano urbanistico provinciale e ai piani territoriali di coordinamento, alla cui formazione lo Stato partecipa presentando osservazioni in sede di progetto.
Sempre ad avviso della ricorrente, le disposizioni ora esaminate violerebbero anche l'art.6 del d.P.R. n. 527 del 1987, in base al quale spetta a un comitato paritetico proporre misure di coordinamento, e l'art. 21, secondo comma, del d.P.R. n.381 del 1974, il quale prevede la competenza della Giunta provinciale per la deliberazione dei piani urbanistici. Sugli altri profili attinenti alle stesse disposizioni la Provincia di Trento formula censure analoghe a quelle svolte nel ricorso della Provincia di Bolzano.
Infine, quanto alla lettera i), la ricorrente ne contesta la costituzionalità soltanto nel caso che l'abrogazione ivi stabilita dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 245 del 1984 comporti come conseguenza che il terzo comma dell'art. 2, il quale prevede che gli aggiornamenti del Piano debbono essere sottoposti ad intesa, non si applichi più. In tal caso, infatti, i contenuti del Piano sarebbero determinati con atto unilaterale dello Stato, in violazione con quanto affermato da questa Corte nell’ordinanza n. 524 del 1988.
3. In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri con memorie di contenuto identico, volte a richiedere il rigetto dei ricorsi, senza svolgere, peraltro, alcuna difesa in merito e facendo riserva per ogni controdeduzione in successivi scritti difensivi.
4. In prossimità dell'udienza ha presentato un'ulteriore memoria la Provincia autonoma di Bolzano, la quale, oltre ad insistere sui propri argomenti, osserva che l'interpretazione adeguatrice, relativa alla considerazione dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 245 del 1984 come norma tuttora applicabile, porterebbe a salvare dalle censure proposte in riferimento all'obbligo dell'intesa soltanto la lettera i, non già le altre disposizioni impugnate, visto che la legge citata concerne unicamente gli aggiornamenti del piano. Per le restanti disposizioni, sottolinea la ricorrente, le censure sotto il profilo della lesione del principio di "leale cooperazione" permangono, poichè non può considerarsi garanzia sufficiente la previsione relativa alla partecipazione, senza diritto di voto, del Presidente della Giunta provinciale alle riunioni del CIPET quando si discutono oggetti di specifico interesse provinciale, non ricorrendo nel caso neppure i lineamenti di un "organo misto" e, comunque, non essendo rispettati i requisiti minimi di un coordinamento paritario.
In ogni caso, continua la ricorrente, per tutte le altre disposizioni resta la macroscopica violazione del principio di legalità, sia perchè non tutte le direttive sono funzionalmente e necessariamente legate all'attuazione del Piano generale dei trasporti, sia perchè quest'ultimo è anch'esso un atto amministrativo avente contenuto d'indirizzo (tanto che, sotto tale profilo, non può invocarsi legittimamente neppure l'interesse nazionale, considerato che, come questa Corte ha affermato, siffatto interesse può essere individuato e definito soltanto dal legislatore statale).
5. In prossimità dell'udienza ha presentato una memoria anche l'Avvocatura generale dello Stato, la quale insiste per l'infondatezza dei ricorsi.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, nessun valido criterio ermeneutico autorizza a ritenere che sia stato abrogato l'art. 2, terzo comma, della legge n. 245 del 1984, istitutiva del Piano generale dei trasporti, sicchè la procedura dell'intesa ivi prevista impedisce che i rapporti tra lo Stato, cioè il CIPET, e la Provincia siano improntati a schemi di sottordinazione o di vincolo preventivo quanto all'esercizio delle competenze provinciali da sottoporre a intesa. Del resto, continua l'Avvocatura, questa Corte, con l'ordinanza n. 524 del 1988, ha ritenuto che il modulo paritetico dell'intesa, posto a presidio dell'autonomia provinciale nella soggetta materia, va considerato operante (e su ciò concordava anche allora la difesa dello Stato) tanto per la predisposizione del piano e dei relativi aggiornamenti, quanto per le fasi successive di approntamento e di approvazione. Pertanto, conclude l'Avvocatura dello Stato, si deve ritenere che i limiti implicati dalla necessità dell'intesa per l'approvazione del Piano generale dei trasporti e dei relativi aggiornamenti operano anche con riguardo alle funzioni del CIPET quando incidono nell'ambito territoriale delle Province autonome.
6. Nel corso della discussione orale, le ricorrenti hanno insistito sulle loro posizioni. In particolare, la Provincia di Bolzano ha affermato che se la tesi dell'Avvocatura dello Stato, conducente a una pronunzia interpretativa di rigetto, può valere per le disposizioni attinenti a poteri di programmazione, non potrebbe applicarsi, invece, ai poteri di controllo, la cui incostituzionalità deriverebbe dalla totale assenza di un'adeguata base legislativa. La Provincia di Trento ha osservato che, se le cose stessero come le descrive l'Avvocatura dello Stato, le ricorrenti non avrebbero nulla da lamentare. Ma, poichè al CIPET sono stati assegnati poteri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge n. 245 del 1984, la Provincia ritiene che non sia possibile fare a meno di una pronunzia, in parte, estensiva delle procedure d'intesa ai nuovi poteri e, per altra parte, demolitiva dell'illegittima interferenza del CIPET sull'efficacia dei piani provinciali (lettera m).
L'Avvocatura dello S contro, premesso che la materia dei trasporti va distinta da quella della urbanistica (tanto che la lettera h parla solo di piani dei trasporti e non di piani urbanistici) e che su di essi incide anche la disciplina della Comunità europea, osserva che le disposizioni impugnate hanno ad oggetto soltanto i trasporti nazionali. Su tali basi, l'Avvocatura insiste per la richiesta di una pronunzia interpretativa di rigetto, che chiarisca, in particolare, la portata del concetto d'intesa specialmente in relazione alla distinta nozione di cogestione e in considerazione dei diversi interessi di cui sono portatori i soggetti che nel caso sono chiamati all'intesa.
Considerato in diritto
1.- Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 2, primo comma, lettere a), b), c), e), g), h), i), m) ed n) della legge 4 giugno 1991, n. 186 (Istituzione del comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - CIPET), per lesione delle competenze di tipo esclusivo in materia di urbanistica, lavori pubblici d'interesse provinciale, comunicazione e trasporti d'interesse provinciale, ad essa assicurate dall'art. 8, nn. 5, 17, 18, dall'art. 14, primo comma, e dall'art. 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione, con particolare riferimento all'art.20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, nonchè all'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, e al decreto legislativo 25 gennaio 1991, n. 33.
Con distinto ricorso, anch'esso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti delle medesime disposizioni di legge, salvo quella contenuta nella lettera n), per violazione degli stessi parametri costituzionali, ad eccezione dell'art. 14, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Poichè i giudizi comportano in gran parte la risoluzione di questioni identiche, essi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2.- Occorre preliminarmente esaminare la riserva espressa dalla difesa della Provincia di Bolzano in relazione a svariate disposizioni, e ripresa in via precauzionale da quella della Provincia di Trento, attinente alla non applicabilità della legge n. 186 del 1991 alle ricorrenti. In realtà, questa ipotesi interpretativa non ha alcun fondamento.
Come ha ricordato la stessa difesa della Provincia di Trento, l'applicabilità della suddetta legge alle ricorrenti deve ammettersi, in via di principio, soprattutto in considerazione del rilievo che la stessa legge, all'art. 1, quarto comma, prescrive che "devono esser chiamati ad intervenire per l'esame di argomenti di rispettivo interesse, senza diritto di voto, i presidenti delle regioni e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano". Ed, inoltre, non è privo di significato che nè dai lavori preparatori, nè da altre disposizioni della legge n.186 del 1991 possono trarsi indicazioni nel senso della non applicabilità alle Province della stessa legge, essendo vero, piuttosto, che, trattandosi di competenze riconducibili all'attuazione del Piano generale dei trasporti, queste non possono non riguardare anche i territori delle Province autonome.
Sicchè, sulla base degli standards costantemente applicati da questa Corte (v., specialmente, sentt. nn
. 210Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/01/92.
Antonio BALDASSARRE, Redattore