Ordinanza n. 19 del 1992

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ORDINANZA N. 19

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Marta Cappellini e la U.S.L. n. 74 di Milano, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.33, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da Marta Cappellini contro la U.S.L. n. 74 di Milano al fine di ottenere il rimborso della spesa sostenuta per un trattamento sanitario ricevuto da una struttura privata non convenzionata - trattamento ritenuto necessario dal medico curante, ma non suscettibile di essere prestato, da alcuna struttura pubblica o privata convenzionata - il Pretore di Milano, con ordinanza in data 9 gennaio 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 32 della Costituzione, dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88) "nella parte in cui omette di vincolare le Regioni a fornire positivamente le prestazioni terapeutiche, ove necessarie, anche in forma di rimborso qualora esse non siano, o non siano ancora, erogabili in forma diretta o convenzionata";

che nell'ordinanza in questione viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 992 del 1988, al fine di richiedere l'estensione del principio affermato con tale sentenza - relativo al rimborso delle spese sostenute per prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo eseguite presso strutture private non convenzionate dotate in esclusiva delle apparecchiature necessarie - anche al rimborso delle spese sostenute presso strutture private non convenzionate in relazione a prestazioni terapeutiche indispensabili, ma non erogabili da parte di strutture pubbliche o private convenzionate;

che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che venga dichiarata l'inammissibilità o l'infondatezza della questione proposta;

che ad avviso della difesa statale l'inammissibilità della questione dovrebbe, in particolare, discendere dal fatto che nell'ordinanza relativa si avanza alla Corte costituzionale la richiesta di una sentenza "addittiva" pur in assenza "di uno dei presupposti necessari perchè una pronuncia addittiva possa aversi, e cioè per mancanza della unicità della soluzione raggiungibile mediante lo strumento del giudizio costituzionale", mentre l'infondatezza della stessa questione dovrebbe in primo luogo derivare dal fatto che "la domanda di prestazioni sanitarie per le sue dimensioni, per la sua variabilità e per la sempre maggiore onerosità delle nuove tecnologie non può oggettivamente essere integralmente soddisfatta dai servizi sanitari offerti dalla collettività organizzata", non risultando, d'altra parte, garantito dall'art. 32 della Costituzione un diritto soggettivo a prestazioni sanitarie illimitate.

Considerato che la questione in esame difetta di rilevanza ai fini della decisione del processo a quo, dal momento che detta questione, nei termini in cui viene prospettata, si collega, comunque, alla necessità di un successivo intervento normativo da parte della Regione diretto a disciplinare le modalità per accedere alla prestazione terapeutica e per ottenere il rimborso, totale o parziale, della spesa sostenuta;

che la previsione di tali modalità, anche nell'ipotesi in cui venisse introdotto - così come richiesto dall'ordinanza di rinvio - un vincolo a provvedere a carico della Regione, non è tale da dar luogo ad una soluzione univoca in ordine ai modi, ai tempi, alle misure ed ai controlli connessi al rimborso, ma offre la possibilità di soluzioni differenziate, nel cui ambito la scelta deve ritenersi riservata alla discrezionalità del legislatore regionale;

che, pertanto, la questione si presenta manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza ed in quanto diretta a ottenere una sentenza di tipo addittivo pur in assenza di una soluzione obbligata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88), nella parte in cui omette di vincolare le Regioni a fornire positivamente le prestazioni terapeutiche, ove necessarie, anche in forma di rimborso, qualora esse non siano, o non siano ancora, erogabili in forma diretta o convenzionata, questione sollevata, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/01/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 24 gennaio del 1992.