Ordinanza n. 12 del 1992

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ORDINANZA N. 12

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 418, comma secondo, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Benamor Moncef Meherez iscritta al n.572 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato domiciliato all'estero, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, premesso che la notifica all'imputato del decreto di fissazione della data dell'udienza preliminare si appalesa praticamente impossibile entro il termine fissato dall'art. 418, comma 2, cod.proc.pen., con ordinanza del 29 novembre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il 3 settembre 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola: a) gli artt. 2 e 3 Cost. in quanto stabilisce un termine rigido di trenta giorni dalla data di deposito della richiesta di rinvio a giudizio, entro il quale deve essere fissata la data dell'udienza preliminare, senza distinguere a seconda che l'imputato sia domiciliato in Italia o all'estero, creando una vistosa e iniqua disparità di trattamento rispetto alla disciplina differenziata dei termini per comparire nei giudizi civili prevista dall'art. 163 bis cod.proc.civ., tenuto conto altresì che il termine in questione subisce una restrizione di almeno dieci giorni, occorrenti al fine di garantire i diritti delle parti ai sensi dell'art. 127 cod.proc.pen.; b) l'art. 97 Cost., in quanto, in casi come quello di specie, ne deriva la necessità di ripetuti rinvii dell'udienza preliminare con pregiudizio per il regolare andamento della giustizia penale;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. n.213 del 1975; ord. n. 408 del 1991), la disciplina delle notificazioni nel procedimento penale non è confrontabile, ai fini del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), con la disciplina delle medesime nel procedimento civile, diversi essendo gli interessi che nell'uno e nell'altro devono trovare tutela; che, ai fini della valutazione di razionalità dei termini legali di notifica, non si può trarre argomento da eventuali ostacoli di fatto che alla loro osservanza possano derivare da disfunzioni burocratiche o da inefficienze di pubblici servizi;

che, ove risulti il mancato "buon fine" della notificazione all'imputato prevista dall'art. 419, comma 1, cod.proc.pen., l'art.420, comma 4 (in relazione all'art. 485, comma 1) dispone l'aggiornamento dell'udienza preliminare a nuova data, mentre per quanto concerne la persona offesa dal reato (profilo peraltro irrilevante in ordine al giudizio a quo), la costituzione di parte civile può avvenire anche successivamente all'udienza preliminare entro il termine indicato dall'art.79, comma 1, onde deve escludersi la pretesa contrarietà del termine stabilito dalla norma impugnata (in conformità dell'art. 2, punto 52 della delega legislativa approvata con legge 16 febbraio 1987, n. 81) al buon andamento dell'amministrazione della giustizia tutelato dall'art.97 Cost.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 418, comma 2, cod.proc.pen., sollevata,in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/01/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 gennaio del 1992.