Ordinanza n. 10 del 1992

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ORDINANZA N. 10

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 418, comma secondo, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 154, comma primo, e 157 stesso codice e all'art. 163 bis, comma primo, penultima e ultima parte, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Trittenbach Otto Most iscritta al n. 516 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, in sede di rinnovo del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, in conseguenza della dichiarazione di nullità di un precedente decreto di rinvio a giudizio (motivata da irregolarità riscontrate dal tribunale nella citazione della parte offesa, residente all'estero), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, premesso che "il buon fine della citazione è stato reso praticamente impossibile dalla tassativa formulazione perentoria dell'art.418, comma 2, cod.proc.pen.", ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma con ordinanza del 9 novembre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il 19 luglio 1991;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola: a) gli artt. 2 e 3 Cost. in quanto stabilisce un termine rigido di trenta giorni dalla data di deposito della richiesta di rinvio a giudizio, entro il quale deve essere fissata la data dell'udienza preliminare, senza distinguere - diversamente dall'art. 163-bis cod.proc.civ., che fissa i termini per comparire nei giudizi civili - a seconda che l'imputato e/o la persona offesa cui il decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato risiedano in Italia o, come nella specie, all'estero; b) l'art.97 Cost., in quanto difetta di coordinamento con l'art. 154, comma 1, dello stesso codice in tema di notificazioni alla persona offesa dal reato, eseguita ai sensi dell'art. 157, derivandone intralci al buon andamento della giustizia penale;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Considerato che la rilevanza della questione è motivata in base alla nullità, dichiarata dal Tribunale, di un precedente decreto di rinvio a giudizio, e dunque in relazione a una fase conchiusa del procedimento, nella quale la norma impugnata è già stata applicata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Cort dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 418, comma 2, cod.proc.pen., sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/01/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 gennaio del 1992.