Sentenza n. 477 del 1991

 

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SENTENZA N. 477

 

ANNO 1991

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                   Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma terzo del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1991 dal Pretore di Fermo nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Rita e l'I.N.P.S. iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

 

Visti gli atti di costituzione della S.r.l. Rita e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

 

Uditi l'avvocato Giulio Prosperetti per la S.r.l. Rita e Leonardo Lironcurti per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

1. - Con ordinanza del 18 marzo 1991 il Pretore del lavoro del circondario di Fermo - nel procedimento civile promosso dalla società RITA a r.l. contro l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ed avente ad oggetto contributi e sanzioni in materia di previdenza obbligatoria - ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 444, terzo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui prevede la competenza del "pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente" per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost.

 

Nel delibare in via pregiudiziale l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa dell'Istituto convenuto, che assume essere competente il Pretore di Ascoli Piceno qui avendo sede l'ufficio INPS presso il quale la società sarebbe iscritta ai fini contributivi, il Pretore - considerato che egli ha "sede in località ove esiste un ufficio dell'ente e si controverte se tale ufficio abbia tra le sue attribuzioni quella influente ai fini della determinazione della competenza territoriale per la causa in esame" - dubita della legittimità costituzionale della norma citata perché conferisce all'ente previdenziale il potere di influire sul riparto della competenza territoriale mediante atti interni organizzativi, attribuendo la trattazione di affari all'uno o all'altro dei suoi uffici, senza alcun vincolo normativo, neppure regolamentare, ma esercitando la più ampia ed insindacabile discrezionalità, che in ipotesi potrebbe essere ispirata proprio dall'intento di "scegliere" il giudice preferito. Si determina in tal modo - secondo il giudice rimettente - una condizione di inferiorità della controparte, lesiva del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), del diritto alla difesa (art. 24 Cost.) e della garanzia della precostituzione del giudice (art. 25 Cost.).

 

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale di Stato, eccependo preliminarmente il difetto di rilevanza della sollevata questione di costituzionalità, sul rilievo che dovrebbe prima accertarsi se l'ufficio INPS di Fermo abbia, o no, competenza in ordine al rapporto previdenziale oggetto del giudizio.

 

La questione è poi altresì inammissibile - secondo l'Avvocatura - per contraddittorietà della prospettazione giacché il giudice rimettente fa riferimento - come criterio per determinare la competenza territoriale - ad un modulo organizzativo generale e nello stesso tempo sembra dare rilievo a singoli atti interni dell'ente previdenziale attributivi della trattazione di un determinato rapporto ad un ufficio diverso da quello in astratto competente.

 

Nel merito l'Avvocatura sostiene essere la questione infondata atteso che per "ufficio" al quale fa riferimento la norma censurata deve intendersi l'organo periferico presso il quale devono essere assolti gli obblighi assicurativi del datore di lavoro e che ha il potere di pretenderne l'adempimento. Si tratta quindi di un criterio oggettivo che non viola il principio del giudice naturale precostituito per legge. Inoltre non c'è aggravio per l'accesso alla giurisdizione perché il datore di lavoro può rivolgersi al giudice del luogo dove è gestita la sua posizione assicurativa.

 

3. - Si è costituita la società RITA sostenendo che, ove per "ufficio dell'ente" si intenda quella struttura periferica dove viene in concreto gestita la posizione contributiva del singolo datore di lavoro, risulterebbe un'ampia discrezionalità dell'ente previdenziale che potrebbe attribuire la posizione contributiva di un singolo datore di lavoro ad un ufficio situato in località diversa da quella in cui il medesimo datore di lavoro abbia la propria sede o residenza, ancorché in quest'ultima vi sia un ufficio dell'ente abilitato alla gestione di posizioni contributive. Ha chiesto pertanto la pronunzia di una sentenza che dichiari l'illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui prevede che l'"ufficio dell'ente" si identifichi necessariamente con quello presso il quale il datore di lavoro è chiamato in concreto ad assolvere alle proprie obbligazioni contributive, per effetto della quale - a suo avviso - la cognizione delle controversie previdenziali in discorso verrebbe rimessa alla competenza del "Pretore nel cui mandamento ha sede l'ufficio dell'ente astrattamente competente in ordine agli "obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni" e nella cui sfera di competenza territoriale risiede il contribuente". In subordine ha chiesto una sentenza di non fondatezza che in via interpretativa conduca alla stessa soluzione sopra auspicata.

 

Si è costituito altresì l'INPS sostenendo l'infondatezza della questione di costituzionalità ove per "ufficio dell'ente" si intenda, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di cassazione, quell'"ufficio fornito di potere di rappresentanza e che costituisce il luogo ove il datore di lavoro deve adempiere a quegli incombenti la cui decisione dà luogo alla controversia".

 

 

Considerato in diritto

 

 

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, terzo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui prevede, in materia di previdenza obbligatoria, la competenza del "pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente" (previdenziale), in riferimento agli art. 3, 24 e 25 Cost. per sospetta ingiustificata disparità di trattamento nel processo civile di una parte (datore di lavoro assoggettato agli obblighi contributivi) rispetto alla controparte (ente previdenziale), nonché per violazione del diritto alla difesa in giudizio e della garanzia della precostituzione del giudice.

 

2. - Vanno preliminarmente respinte le eccezioni sollevate dall'Avvocatura di Stato.

 

Il Pretore - chiamato ad applicare l'art. 444, comma 3, cit. in quanto investito di controversia "relativ(a) agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi" - contesta in radice la legittimità costituzionale della disposizione perché essa individua il giudice territorialmente competente in base ad un dato fattuale la cui determinazione in concreto è rimessa all'assoluto arbitrio di una delle parti in causa, cioè dell'ente previdenziale.

 

Di fronte a questa radicale contestazione si rivela ininfluente l'accertare se l'ufficio di Fermo abbia o non abbia esercitato qualche competenza in ordine al rapporto previdenziale oggetto del giudizio, e così anche se lo stesso ufficio abbia (il che secondo l'ordinanza sarebbe controverso) tra le sue attribuzioni quella influente ai fini della determinazione della competenza territoriale per la causa in esame. Come pure ininfluente si rileverebbe l'eventuale contraddizione in cui il giudice a quo, secondo l'Avvocatura, sarebbe incorso nella individuazione del criterio di identificazione dello "ufficio dell'ente" cui fa riferimento l'art. 444, comma 3, (contraddizione, peraltro insussistente in quanto il giudice a quo ha inequivocamente precisato di aderire, puntualmente richiamandolo, all'orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilievo al solo criterio organizzativo astratto ritenendo irrilevante una eventuale attribuzione concreta diversa in ragione di specifici provvedimenti derogatori). L'uno e l'altro rilievo sono infatti privi di qualsiasi influenza ai fini del decidere, una volta che il giudice dubita della legittimità costituzionale della norma che egli - indipendentemente dalle peculiarità del caso concreto e dalle conseguenze pratiche alle quali, alla stregua di quella norma, potrebbe pervenirsi - dovrebbe comunque applicare al fine di regolare la propria competenza.

 

3. - Ammissibile in rito, la questione è però infondata nel merito.

 

Come si è visto, secondo il giudice a quo l'art. 444, comma 3, violerebbe gli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione perché, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, rinvia ad un dato fattuale rimesso all'arbitrio dell'ente: cioè correla la individuazione del giudice all'ufficio dell'ente attributario della gestione del rapporto assicurativo del quale si discute, ufficio la cui localizzazione è peraltro determinata dall'ente a proprio libito.

 

È però errata la premessa sulla quale la proposizione si fonda, in quanto deve negarsi la sussistenza - alla stregua della interpretazione della norma da parte della Corte di Cassazione - di una illimitata discrezionalità dell'ente nel tracciare il quadro organizzativo degli uffici ai quali attribuisce la competenza a gestire i rapporti assicurativi e previdenziali facenti capo alle diverse imprese.

 

Secondo tale orientamento, infatti, da una parte per "ufficio dell'ente" - al quale ha riguardo il terzo comma dell'art. 444 cit. - deve intendersi quello che, in quanto investito di potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne giudizialmente il pagamento o a restituirne l'eccedenza; d'altra parte la sua individuazione in concreto va correlata alla sede dell'impresa (o ad una sua dipendenza) nel senso che l'ufficio dell'ente previdenziale preso in considerazione dalla norma è quello nell'ambito della cui circoscrizione territoriale ha sede l'impresa titolare dei rapporti assicurativi dei quali si controverte e rimangono ininfluenti eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte di questi rapporti ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa.

 

Così esplicitato (dalla giurisprudenza) il parametro di collegamento spaziale, sinteticamente (quanto implicitamente) contenuto nel mero riferimento all'"ufficio dell'ente", risultano conseguentemente predeterminate (per legge) le coordinate di individuazione del giudice territorialmente competente con pieno rispetto del precetto costituzionale del giudice naturale (art. 25 Cost.).

 

Né la norma censurata comporta - sotto il profilo denunciato - una disparità tra le parti nel processo o un ostacolo ad agire in giudizio giacché il criterio di determinazione della competenza territoriale si raccorda anche alla sede dell'impresa (o di una sua dipendenza) ed è ispirato all'interesse generale di avvicinare tendenzialmente il processo al luogo dov'è la documentazione rilevante.

 

Certamente rimane affidata alle scelte discrezionali dell'ente la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei propri uffici, attributari delle competenze relative alla gestione dei rapporti assicurativi delle varie imprese, circoscrizioni che l'ente potrebbe ritagliare a suo piacimento, articolando la propria organizzazione secondo uno schema di decentramento più o meno accentuato, fino ad attribuire la competenza sull'intero territorio nazionale ad un unico ufficio. Ed in tale evenienza potrebbero profilarsi censure di incostituzionalità, di cui la Corte si è occupata in altre occasioni (sent. n. 4 del 1969; sent. n. 117 del 1990). Si tratta però di profili che, in questa sede, sfuggono al sindacato della Corte in quanto non prospettati nell'ordinanza di rimessione, né comunque rilevanti atteso che l'ente previdenziale in questione (I.N.P.S.) ha per legge organi periferici (v. art. 42 e seg. legge 9 marzo 1989 n. 88).

 

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, terzo comma, codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dal Pretore di Fermo con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

 

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.