Ordinanza n. 474 del 1991

 

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ORDINANZA N. 474

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 268, n. 5, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Paola nel procedimento penale a carico di Marafioti Francesco ed altri, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23/Prima serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Paola, dopo aver autorizzato il pubblico ministero a differire il deposito delle intercettazioni telefoniche disposte nel corso delle indagini preliminari sino al termine delle stesse e dopo aver disposto, su richiesta del pubblico ministero, la custodia cautelare degli imputati - misura successivamente annullata in sede di riesame -, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, avverso l'art. 268, n. 5, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, allorquando sia stato autorizzato il differimento del deposito delle intercettazioni telefoniche ed il pubblico ministero utilizzi, anche a supporto di richieste al giudice per le indagini preliminari, le intercettazioni stesse, queste ultime vengano depositate e così messe a conoscenza della difesa;

che, a giudizio dell'autorità rimettente, la disposizione impugnata comprometterebbe, a beneficio della segretezza delle indagini, l'esercizio del diritto di difesa, la cui tutela richiederebbe, invece, che le intercettazioni telefoniche siano messe a disposizione degli imputati mediante il deposito nel momento in cui il pubblico ministero le utilizza;

che, del resto, nel progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale era espressamente previsto, al fine di evitare un eccessivo sacrificio del diritto di difesa, il deposito delle intercettazioni, entro cinque giorni dal compimento dell'atto, in caso di utilizzazione delle stesse nel corso delle indagini;

che l'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 12 giugno 1991, prima Serie Speciale;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che, secondo l'Avvocatura dello Stato, pur prescindendo dal rilievo che la rilevanza della questione sarebbe solo apoditticamente affermata ma non motivata, una ulteriore e più decisiva causa di inammissibilità andrebbe ravvisata nella omessa indicazione, da parte del giudice a quo, di "quali potrebbero essere le conseguenze processuali di una ipotetica declaratoria di incostituzionalità nel senso richiesto", non risultando contestata nel giudizio a quo la regolarità formale delle operazioni di intercettazione ed essendo venuta meno la misura cautelare in riferimento alla quale sarebbe avvenuta la utilizzazione delle intercettazioni telefoniche;

che, in ogni caso, dal momento che il provvedimento, con il quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Paola ha disposto la custodia cautelare degli imputati, è stato impugnato e le disposizioni circa il procedimento per il riesame delle misure cautelari prevedono che vengano depositati gli atti sui quali si fonda la richiesta del pubblico ministero concernente l'applicazione della misura coercitiva, e dal momento che, quindi, in quella sede la difesa degli imputati ben poteva prendere visione delle intercettazioni telefoniche, la questione sarebbe infondata, rimanendo sul piano del fatto, ininfluente in sede di giudizio di legittimità costituzionale, l'eventuale violazione o erronea applicazione di quelle disposizioni.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Paola ha ad oggetto l'art. 268, n. 5, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, allorquando sia stato autorizzato il differimento del deposito delle intercettazioni telefoniche ed il pubblico ministero utilizzi, anche a supporto di richieste al giudice per le indagini preliminari, le intercettazioni stesse, queste ultime vengano depositate e così messe a conoscenza della difesa;

che la disposizione impugnata è stata già applicata dal giudice a quo nel momento in cui ha accolto la richiesta del pubblico ministero di emissione di una misura coercitiva basata sulle intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini preliminari;

che, pertanto, la questione risulta manifestamente inammissibile, non essendo consentito al giudice sollevare questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge della quale lo stesso giudice abbia già fatto applicazione (v., da ultimo, sent. n. 242 del 1990 nonché ord. n. 243 del 1991);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, n. 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Paola con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.