SENTENZA N. 468
ANNO
1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso
della Regione Marche notificato il 15 maggio 1991, depositato in Cancelleria il
21 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del telegramma del
Commissario del Governo presso la Regione Marche in data 16 marzo
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato Valerio Onida per
la Regione Marche e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto
in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la
Regione Marche ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla deliberazione governativa, comunicata con
telegramma del Commissario del Governo inviato in data 16 marzo 1991 (prot. n. 262/204/GAB. 91), con la quale è stato disposto il rinvio per un nuovo esame del Consiglio
della Regione Marche della legge regionale, dal titolo "Trattamento di
fine servizio del personale degli Istituti autonomi per le case popolari
(I.A.C.P.)", riapprovata senza modificazioni dal Consiglio regionale il 26
febbraio 1991, con voto a maggioranza assoluta, ai sensi dell'art. 127 della
Costituzione.
Premesso che la legge ora citata era stata approvata una
prima volta il 21 marzo
Infine, la ricorrente osserva che l'art. 127 della
Costituzione dev'esser interpretato nel senso che il
Governo, in sede di rinvio, possa bloccare la legge per una sola volta e che
tale blocco possa esser superato con un voto del Consiglio regionale a
maggioranza assoluta, indipendentemente dall'identità dei soggetti componenti quell'organo. E, se così non fosse, si finirebbe
per attribuire al rinvio posto dal Governo nell'imminenza della scadenza del
Consiglio l'effetto di bloccare definitivamente il
procedimento di formazione delle leggi regionali, trasformando così una
richiesta di riesame, cioè un "veto sospensivo", in un vero e proprio
"veto assoluto".
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri per chiedere che il ricorso sia respinto.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, la tesi su cui si basa il
ricorso della Regione, per la quale il Consiglio regionale è caratterizzato da
una continuità di azione e da una identità
istituzionale pur di fronte al mutamento dei suoi componenti, contrasta con la
previsione contenuta nell'art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
Quest'ultima, infatti, nega la continuità di quell'organo nel momento in cui
afferma che i Consigli regionali "esercitano le loro funzioni fino al
quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro
rinnovazione". Né, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, potrebbe
invocarsi un'analogia con le Assemblee parlamentari e con l'istituto della
"prorogatio"
applicabile a queste ultime in caso di scadenza o di scioglimento anticipato,
poiché dottrina e giurisprudenza negano che questi principi possano applicarsi
anche ai Consigli regionali. Né, ancora, possono addursi gli inconvenienti
lamentati dalla ricorrente, per il fatto che il punto
in questione è di stabilire se sia ammissibile che l'operato del vecchio organo
possa essere a tutti gli effetti imputato al nuovo.
Un secondo motivo di infondatezza
del ricorso potrebbe essere desunto, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato,
dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il rinvio è preordinato
a sospendere la promulgazione innescando un momento di riflessione ulteriore da
parte del Consiglio regionale. Su tale base non può non ritenersi che l'effetto
ora ricordato possa essere conseguito solo presupponendo che il rinvio
raggiunga il medesimo Consiglio che ha approvato la legge, giacché, ove tale
identità venisse meno, si vanificherebbero anche lo scopo e la funzione del
rinvio. Pertanto, considerato che non avrebbe senso
attendersi da parte di un organo nuovo la rimeditazione
delle censure che colpiscono l'attività di deliberazione svolta da una diversa
Assemblea, i disegni di legge trasmessi al Governo dopo la fine della
legislatura regionale dovrebbero essere qualificati come "nuovi" e
sottoposti all'ordinario procedimento di controllo.
3. - In prossimità dell'udienza la Regione Marche ha
depositato una memoria difensiva, con la quale, insistendo nella richiesta di
accoglimento del ricorso, replica alle osservazioni della controparte. In
particolare, la Regione osserva che l'interruzione della funzionalità
dell'organo consiliare prevista dall'art. 3 della
legge n. 108 del 1968 non incide affatto sul rapporto fra Stato e Regioni nel
cui ambito (a differenza del rapporto rappresentativo tra elettori ed eletti)
il Consiglio regionale esprime continuativamente l'unica volontà dell'ente
regionale. Inoltre, sempre secondo la ricorrente, il concetto di rinvio non
potrebbe presupporre che la riapprovazione debba
avvenire nello stesso Consiglio che ha in precedenza approvato la stessa
deliberazione legislativa, poiché il "nuovo" Consiglio potrà
eventualmente influire sulla direzione della volontà già espressa dal
precedente, nel senso che potrebbe non voler confermare tale volontà così come potrebbe confermarla a maggioranza assoluta (come è
avvenuto nel caso in contestazione). Del resto, continua la
Regione, se il potere di controllo disciplinato dall'art. 127 della
Costituzione dev'esser configurato, come ha fatto
questa Corte, quale potere sorretto dall'esigenza di tutelare il superiore
interesse unitario alla legalità costituzionale, allora ciò comporta che il
ruolo e il fine di tale controllo debbano esser considerati "esterni"
rispetto alla volontà regionale, volontà che, pertanto, dovrebbe contare di per
sé, quale espressione dell'autonomia della Regione, indifferente ai mutamenti
avvenuti nella composizione dell'organo a seguito delle elezioni. fo on
Considerato
in diritto
1. - La Regione Marche ha sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti dello Stato in relazione alla
deliberazione governativa, comunicata con telegramma del Commissario del
Governo del 16 marzo 1991, con la quale è stato disposto il rinvio al Consiglio
regionale della legge intitolata "Trattamento di fine servizio del
personale degli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.)", che è
stata riapprovata il 26 febbraio 1991, cioè nel corso della V°
legislatura regionale, dopo che era stata approvata il 21 marzo 1990, vale a
dire durante la precedente legislatura. Con il proprio ricorso la Regione
chiede che sia dichiarata la non spettanza al Governo del potere di rinvio per
il riesame nei confronti di una legge che, a seguito di un precedente rinvio,
era stata riapprovata a maggioranza assoluta, come prescrive l'art. 127 della
Costituzione. Secondo la ricorrente, infatti, a nulla dovrebbe rilevare il fatto che la legge sia stata approvata nel corso
della legislatura precedente, non potendosi ammettere la decadenza per fine
legislatura di un atto imputabile a un organo, quale il Consiglio regionale,
che, nei confronti del potere governativo di controllo, si configura come
organo di un ente (Regione) contrapposto allo Stato secondo un rapporto
"esterno" e, come tale, identico a sé stesso e operante in modo
continuativo pur nel variare dei suoi componenti.
2. - Il ricorso va respinto.
Il testo dell'articolo unico contenuto nell'atto legislativo
impugnato è stato approvato, una prima volta, il 6 febbraio 1990, come art. 2 di una legge regionale, formata da due articoli, relativa
alla modificazione del trattamento previdenziale e di quiescenza del personale
della regione e degli enti pubblici economici da essa dipendenti. Tale legge è
stata rinviata al Consiglio regionale per un riesame, in data 10 marzo 1990,
perché ritenuta dal Governo contrastante con i principi stabiliti negli artt. 3 e 97 della Costituzione (eguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge e buon andamento della pubblica amministrazione). A seguito di tale rinvio, il Consiglio regionale ha
stralciato il predetto art. 2 dal testo della legge rinviata e lo ha approvato
il 21 marzo
Successivamente, dopo che la IV° legislatura era finita ed era stato rinnovato nel
giugno del 1990 il Consiglio regionale, quest'ultimo ha proceduto, in data 26
febbraio
Dalla descrizione della vicenda che ha dato luogo all'attuale
conflitto di attribuzione deriva, dunque, che il punto di diritto da cui
dipende la definizione del giudizio è dato dalla questione se una legge
approvata una prima volta dal Consiglio regionale e rinviata
a quest'ultimo per il riesame in prossimità della fine della legislatura debba
considerarsi decaduta con lo spirare del termine della legislatura stessa.
3. - Pur se non esiste alcuna disposizione costituzionale
che, in relazione alle leggi delle regioni a statuto
ordinario (oltreché a quelle del Parlamento), preveda espressamente quale debba
essere la sorte delle deliberazioni legislative rinviate per il riesame dopo
che l'Assemblea che le ha votate sia cessata dalle proprie funzioni, sussiste,
tuttavia, in Costituzione un principio fondamentale, il principio di
rappresentatività, il quale ha un'importanza dirimente ai fini della
risoluzione del conflitto in questione.
Il principio di rappresentatività, connaturato alle Assemblee
consiliari regionali in virtù della loro diretta investitura popolare e della
loro responsabilità verso la comunità politica che ne ha eletto
i componenti, comporta la piena garanzia della autonomia costituzionale riconosciuta
alle anzidette Assemblee e, conseguentemente, la totale disponibilità da parte
delle stesse, considerate nella particolare composizione propria di ciascuna
legislatura, delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle Assemblee
medesime e ai loro membri. Ciò significa che nessuna Assemblea rappresentativa
ha il potere di vincolare quelle successive alle decisioni da essa prese
nell'ambito di procedimenti legislativi che non si siano perfezionati con la
definitiva approvazione consiliare della legge medesima. Infatti, solo quando
si ha un atto, in relazione al quale non sussista più,
in base al procedimento previsto in Costituzione, la possibilità che
l'Assemblea legislativa sia chiamata a un'ulteriore deliberazione, può parlarsi
di un atto ormai distaccatosi dal legislatore e, come tale, non più
condizionato, quanto alla sua esistenza giuridica, dalla permanenza in vita del
collegio che l'ha adottato.
Va precisato che il principio della rappresentatività non
preclude la possibilità di disposizioni che permettano l'utilizzabilità da
parte delle Assemblee elettive successive di procedimenti incardinati nella Assemblea precedente e non definitivamente conclusi
allora, ma esige, ove si prescelga tale via, che sia comunque salvaguardata la
piena autonomia dell'Assemblea successiva attraverso la previsione di atti di
riassunzione, di discussione e di votazione delle proposte di legge non
definitivamente approvate nella precedente legislatura, i quali devono essere
strutturati in modo tale da conservare i caratteri essenziali propri dei
procedimenti legislativi. In ogni caso, quando manchino nel diritto positivo
procedure del genere, come nell'ipotesi dedotta in giudizio, il principio
costituzionale di rappresentatività comporta che, nei confronti dei procedimenti
legislativi in itinere e, quindi, dipendenti, quanto al perfezionamento della
loro fase deliberativa, da ulteriori decisioni
dell'Assemblea legislativa, lo spirare del termine della legislatura produce
senz'altro l'effetto della decadenza.
4. - L'art. 97, primo comma, del
Regolamento interno del Consiglio della Regione Marche contiene una
disposizione dichiarativa dei predetti principi costituzionali, laddove
stabilisce che le proposte di legge, sempreché non siano di iniziativa
popolare, "decadono alla scadenza della legislatura". Sicché la
pretesa della Regione ricorrente di far valere un'incondizionata e totale
sopravvivenza nella nuova legislatura dei procedimenti pendenti nella
precedente e di riprendere lo svolgimento di questi ultimi al punto in cui si
erano interrotti per il termine della legislatura si scontra, prima che con la
disposizione regolamentare appena citata, con il principio costituzionale di
rappresentatività delle Assemblee legislative.
Né è conferente, ai fini della dimostrazione della fondatezza
della richiesta della ricorrente, il rilievo che in regolamenti interni di
altri Consigli regionali e, limitatamente alle proposte di legge d'iniziativa
popolare, nello stesso regolamento del Consiglio della Regione Marche (art. 97,
secondo comma) sia espressamente previsto che le proposte di legge presentate
in una determinata legislatura non debbono
considerarsi decadute al termine della stessa. Tali
disposizioni, infatti, lungi dallo stabilire l'incondizionata e completa
salvezza del lavoro legislativo svolto dai Consigli regionali precedenti,
comportano, più semplicemente, che le proposte di legge non approvate nelle
vecchie Assemblee non abbisognano di una nuova iniziativa per essere discusse e
votate nell'Assemblea successiva, ma sono automaticamente assegnate alle
commissioni consiliari competenti all'inizio della nuova legislatura.
Né, ancora, può riconoscersi fondamento all'osservazione
formulata dalla ricorrente, secondo la quale, ove il Governo esercitasse il suo
potere di rinvio in prossimità o successivamente alla
cessazione dalle funzioni dei Consigli regionali, questi ultimi si troverebbero
nella situazione di non poter riapprovare la legge ai sensi dell'art. 127 della
Costituzione e di dover in effetti considerare come un "veto
assoluto" ciò che è, e deve essere, una semplice richiesta di riesame. In
realtà, così non è, poiché la norma contenuta nell'art. 3,
secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei
Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), per la quale i Consigli
regionali "esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla
data delle elezioni per la loro rinnovazione", dev'essere
interpretata in armonia con la norma contenuta nel comma precedente, per la
quale gli stessi Consigli regionali durano in carica cinque anni. Ciò significa
che, se i Consigli sono abilitati a svolgere tutte le funzioni loro spettanti
fino al 46° giorno antecedente al giorno fissato per
le elezioni ai fini del loro rinnovo, dopo tale data e fino alla loro
cessazione essi dispongono di poteri attenuati confacenti alla loro situazione
di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli
organi legislativi in prorogatio.
Sicché, ove l'atto legislativo rinviato dal Governo fosse ragionevolmente
ritenuto dal legislatore regionale come ricomprensibile
fra gli atti indifferibili e necessari permessi in regime di scadenza della
legislatura, potrebbe essere riapprovato dal Consiglio regionale, ai sensi e ai
fini dell'art. 127 della Costituzione, nel corso degli ultimi quarantacinque
giorni di permanenza in carica del Consiglio stesso.
Né, infine, può aver pregio l'ulteriore
rilievo prospettato dalla ricorrente, secondo il quale, nell'ambito della fase
di controllo concretantesi nel rinvio per il riesame
da parte del Governo, il Consiglio regionale viene in questione come organo
deliberativo di un ente (la Regione) che si contrappone a un altro ente (lo
Stato) e, come tale, caratterizzato da una identità e una continuità indifferenti
al mutamento della composizione del proprio collegio dovuto al rinnovo di
quest'ultimo attraverso le elezioni. Questo assunto
non può estendersi a organi, come i Consigli regionali, la cui struttura
giuridica è essenzialmente contrassegnata dal loro carattere
politico-rappresentativo e la cui funzione, quali organi di legislazione, è
data da un'attività intrinsecamente libera sotto il profilo decisionale. L'un
carattere, infatti, comporta che le deliberazioni del Consiglio regionale siano
in definitiva imputate a tale organo in quanto
riflette nella propria composizione la particolare conformazione politica della
comunità che lo ha eletto; mentre l'altro carattere, in combinazione con il
primo, impedisce che le decisioni di un'Assemblea elettiva, che non si siano
perfezionate durante una determinata legislatura, possano vincolare la libertà
decisionale della medesima Assemblea in una legislatura successiva.
5. - Dalle considerazioni svolte si deve concludere
che non è fondata la pretesa della Regione Marche di ritenere "non
nuova" una legge regionale approvata nel corso della IV°
legislatura e assoggettata, a seguito di un rinvio governativo operato in
prossimità del termine della stessa legislatura, a un'ulteriore deliberazione
del Consiglio regionale durante la legislatura successiva. Siffatta legge deve
considerarsi come una legge "nuova", essendo la precedente decaduta
per fine legislatura, di modo che la sua approvazione nel corso della V° legislatura non può esser
qualificata come "riapprovazione", ai sensi
e ai fini dell'art. 127 della Costituzione. Pertanto, ha legittimamente usato
un suo potere costituzionale il Governo allorché l'ha
sottoposta a rinvio perché fosse riesaminata dal Consiglio regionale.
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato rinviare al Consiglio
regionale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, della Costituzione, la legge
della Regione Marche (Trattamento di fine servizio del personale degli Istituti Autonomi per le Case Popolari - I.A.C.P.),
approvata dallo stesso Consiglio in data 26 febbraio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO -
Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
- Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi
MENGONI - Enzo CHELI - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.