SENTENZA N. 430
ANNO
1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove
norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) promosso con
ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal Pretore di Caltagirone sul ricorso
proposto da Napolitano Salvatore ed altri c/INADEL iscritta al n. 351 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Napolitano Salvatore ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi l'avv. Eugenio Merlino per Napolitano Salvatore ed altri e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso contro l'INADEL
da numerosi iscritti, avente per oggetto la determinazione della base di
calcolo dell'indennità premio di servizio, il Pretore di Caltagirone, con
ordinanza del 6 marzo
Secondo il giudice remittente, la rilevata disparità di
trattamento degli iscritti all'INADEL rispetto ai dipendenti statali "non
trova ragionevole giustificazione".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti i
ricorrenti aderendo all'ordinanza di rimessione senza ulteriori
argomentazioni.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata manifestamente inammissibile o comunque infondata.
Secondo l'Avvocatura, la quale richiama le sentenze nn. 26
del 1980 e 220
del 1988, la diversità dei sistemi retributivo e previdenziale delle due
categorie di dipendenti pubblici esclude ogni possibilità di comparazione ai
fini dell'art. 3 della Costituzione.
Considerato
in diritto
1. - Il Pretore di Caltagirone ritiene contrastante col
principio di eguaglianza di cui all'art. 3, nonché con
gli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, l'art. 4, primo comma,
della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui determina la base di
calcolo dell'indennità premio di servizio per il personale degli enti locali in
un quindicesimo della retribuzione percepita nell'ultimo anno, anziché in un
dodicesimo come previsto dal d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1032, per i dipendenti dello Stato.
2. - L'ordinanza di rimessione tralascia qualsiasi
motivazione del riferimento della questione, oltre che all'art. 3 della Costituzione, agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98.
Sotto questi profili la questione è, pertanto, manifestamente inammissibile.
3. - In riferimento al principio di
eguaglianza, la questione non è fondata.
Il trattamento giuridico-economico
dei dipendenti degli enti locali e il trattamento dei dipendenti dello Stato
costituiscono sistemi normativi diversi, come risulta
dall'art. 1 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, che per
gli uni e gli altri prevede due distinti comparti di contrattazione collettiva,
e diversi sono pure i rispettivi sistemi previdenziali. La comparazione, che
deve essere globale e non limitata a singole voci isolatamente considerate, mette in evidenza un trattamento dei dipendenti degli enti
locali complessivamente più favorevole di quello dei dipendenti statali. Come
ha rilevato il rappresentante del Governo durante i lavori preparatori della
legge n. 152 del 1968 (Camera dep., IV leg., II Comm., seduta del 10 gennaio 1968, pag. 929), il
computo dell'indennità su una base più ristretta (un quindicesimo della
retribuzione dell'ultimo anno, anziché un dodicesimo) è compensato dalla
liquidazione della pensione sulla base del 100 per cento, mentre per gli
statali si effettua sulla base dell'80 per cento. Si aggiunga che dal 1°
gennaio 1974 i dipendenti degli enti locali sono stati ulteriormente
avvantaggiati dall'inclusione - disposta dall'art. 22
della legge 3 giugno 1975, n. 160, con effetto retroattivo alla data indicata -
nella base di calcolo dell'indennità premio di servizio anche dell'indennità
integrativa speciale, che invece rimane tuttora esclusa dal calcolo del
trattamento di buonuscita degli statali.
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8
marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli
Enti locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Pretore di Caltagirone con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibile la medesima questione in riferimento agli artt. 1, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della
Costituzione, pure richiamati nella stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO -
Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
- Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi
MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.