ORDINANZA N. 150
ANNO
1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 233,
comma secondo, del testo delle norme di attuazione di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271), promossi con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 26 ottobre 1990 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento
penale a carico di Fattor Mauro, iscritta al n. 6 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;
2)
ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento
penale a carico di Daverda Antonio Giorgio, iscritta
al n. 41 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno
1991;
3)
ordinanza emessa il 7 novembre 1990 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento
penale a carico di Ferretti Egon, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito
nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;
Ritenuto
che il Tribunale di Bolzano, con tre ordinanze identiche, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in riferimento all'art. 76 della Costituzione (eccesso di
delega), in quanto la direttiva n. 43 dell'art. 2 della legge-delega 16
febbraio 1987, n. 81, nell'elencare i casi in cui al pubblico ministero è
riconosciuto il potere di presentare l'imputato direttamente a giudizio, non
comprende le altre due ipotesi previste dalla norma impugnata (reati
concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi con il mezzo della
stampa);
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto
nei presenti giudizi, conclude per l'infondatezza della questione;
Considerato che i giudizi, concernendo la medesima, vanno
riuniti e decisi congiuntamente;
che questa Corte, con sentenza n. 68 del
1991, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma
impugnata, la quale pertanto è stata espunta dall'ordinamento;
che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per
questi motivi
Dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con
il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) - sollevata, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con le
ordinanze in epigrafe -, norma già dichiarata illegittima con sentenza n. 68 del
1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, l'8 aprile 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele
PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE
- Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato
GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.