ORDINANZA N. 112
ANNO
1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Ettore GALLO Presidente
Dott. Aldo CORASANITI Giudice
prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
prof. Vincenzo CAIANIELLO “
avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1990 dal Pretore di Santa
Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Pignataro Maggiore nel procedimento civile vertente tra Jemma Ugo e l'Esattoria Consorziale di Pastorano
- Camigliano ed altri, iscritta al n. 705 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 1991 il
Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui era stata
richiesta ex art. 700 del codice di procedura civile la sospensione della
riscossione d'imposte dirette, iscritte a ruolo per un terzo dell'importo accertato,
il Pretore di Santa Maria Capua Vetere, sezione
distaccata di Pignataro Maggiore, dopo aver concesso
tale misura cautelare, ha sollevato, con ordinanza emessa il 31 maggio
che a parere del giudice a quo il
potere di sospensione non dovrebbe essere accordato unicamente all'Intendente
di finanza, in quanto ciò concreterebbe un ingiustificato privilegio in favore
dell'amministrazione finanziaria che è parte nel giudizio;
che è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha
preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di
rilevanza, concludendo nel merito per l'infondatezza;
Considerato che questa Corte ha in
più occasioni dichiarato l'infondatezza della questione, osservando come contro
gli atti esecutivi il contribuente sia tutelato, oltreché dal potere di
sospensione attribuito all'Intendente di finanza - soggetto al sindacato del
giudice amministrativo - e dalla iscrizione a ruolo soltanto parziale dei
tributi non definitivamente accertati, anche attraverso l'eventuale decisione
favorevole delle commissioni tributarie e la successiva reintegrazione del suo
patrimonio (cfr. sentenze
nn. 63/1982, 67/1974 e 87/1962 e ordinanze nn. 916/1988 e 288/1986);
che peraltro l'ordinanza di
rimessione è stata pronunziata dopo che il Pretore aveva emanato il richiesto
provvedimento di sospensione dell'esecuzione ex art. 700 del codice di
procedura civile, onde, essendo esaurito il giudizio a quo, manca il requisito
della rilevanza della questione nel giudizio stesso;
che, pertanto la questione è
manifestamente inammissibile (cfr. ordinanze nn. 92/1990, 142 e 1158/1988, 428/1987, 68/1986 e 252/1985);
Visti gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per
questi motivi
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in relazione agli
artt. 24 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Pignataro
Maggiore, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe
BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco
Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI
- Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.