ORDINANZA N.90

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Giudici

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace, promossi con sei ordinanze emesse l'8 giugno 1990 (due), il 1o giugno 1990 (una) e il 5 giugno 1990 (tre) dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo, iscritte rispettivamente ai nn. 484, 485, 491, 492, 493 e 494 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 151 del codice penale militare di pace, <nella parte in cui non prevede la medesima disciplina di cui ai commi quinto e settimo dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695 del 1974 e cioé l'estinzione del reato o la cessazione degli effetti penali della condanna qualora l'imputato o il condannato risulti già incorporato per prestare il servizio militare di leva>.

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 83 del 1991, ha già dichiarato manifestamente infondata la medesima questione e che il giudice a quo non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati;

che, di conseguenza, la questione qui proposta deve dirsi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/91.

Giovanni CONSO, Presidente

Giovanni CONSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 16/02/91.