ORDINANZA N.79

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Giudici

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438 e segg. e 442, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1990 dal Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Brunetti Giorgio, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta> Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza pronunciata l'8 giugno 1990 e depositata il 4 luglio 1990 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, questione di legittimità della <normativa contenuta negli artt. 438 e seguenti del c.p.p., ed in particolare> della <previsione contenuta nell'art. 442, secondo comma, del c.p.p.>, <non essendo consentito al giudice che ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, applicare, ove lo ritenga giusto, la diminuzione della pena prevista dall'art. 442, secondo comma, citato, alla fine del dibattimento ordinario, neanche nel caso in cui la richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato ha ottenuto il consenso del p.m.>;

e che nel giudizio e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi a quanto dedotto nei riguardi di una questione <del tutto identica>, sollevata dal Tribunale di Treviso con ordinanza dell'8 maggio 1990 (reg. Ord. n. 531 del 1990).

Considerato che l'ordinanza di rimessione, priva com'e di ogni valutazione in punto di rilevanza, nonchè di qualsiasi riferimento al caso di specie, non consente di stabilire se e in che modo la norma oggetto di censura sia applicabile nel processo a quo;

e che, quindi, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e seguenti del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/91.

Giovanni CONSO, Presidente

Giovanni CONSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 11/02/91.