SENTENZA N.70
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Giudici
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo e sesto comma, del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688 (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 novembre 1987 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento civile vertente tra Fallimento della Edilizia C.M.C. e I.N.P.S., iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima parte speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 12 novembre 1987 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento civile vertente tra Fallimento Impresa Edile Ceccoli Mario e I.N.P.S., iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S., nonchè gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;
udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- La Corte di appello di Genova, con due ordinanze di identico contenuto, emesse in data 12 novembre 1987 (pervenute alla Corte costituzionale il 7 settembre 1990), rispettivamente nel procedimento vertente tra il Fallimento della Edilizia C.M.C. s.rl. e l'I.N.P.S. (R.0. n. 563 del 1990) e nel procedimento tra il Fallimento della Impresa Edile Ceccoli Mario e l'I.N.P.S. (R.0. n. 564 dei 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo e sesto comma, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, nella parte in cui subordina la concessione del beneficio del condono delle sanzioni civili per omesso pagamento dei contributi previdenziali, maturati anteriormente al 20 novembre 1985, al pagamento da parte del debitore, sia in bonis, sia fallito, dei contributi omessi entro il 20 febbraio 1986.
A parere della Corte remittente, sarebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione, per la irrazionale parità di trattamento fra i debitori in bonis, i quali, essendo nella piena disponibilità dei beni, possono adempiere con sollecitudine all'onere cui é subordinato il beneficio del condono delle sanzioni civili, e i falliti, che per la loro situazione avrebbero bisogno per l'adempimento di un termine più lungo; nonchè per la disparità di trattamento dei debitori falliti rispetto agli assoggettati ad amministrazione controllata o straordinaria i quali possono assolvere l'onere dei pagamento entro trenta giorni dalla chiusura della procedura;
b) l'art. 24 della Costituzione,, per la previsione del termine del 20 febbraio 1986 che, per la eccessiva brevità, non consente assolutamente al curatore dei fallimento di effettuare il pagamento nel rispetto della legge del concorso, onde la impossibilità per i falliti di beneficiare dei condono.
2.- Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
2.1- In entrambi i giudizi si é costituito l'I.N.P.S. che ha concluso per la inammissibilità della questione, in quanto nella fattispecie trova applicazione il decreto4egge n. 536 dei 1987 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.), convertito in legge n. 48 del 1988, il quale all'art. 4, tredicesimo comma, ha eliminato gli inconvenienti evidenziati dalla Corte remittente.
E' intervenuta, altresì, l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità o per la infondatezza della questione.
Considerato in diritto
1.-I due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico procedimento, stante la identità della questione sollevata.
2. -Si rileva che, successivamente alle ordinanze di cui trattasi, e intervenuto il decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, in legge n. 48 del 1988, il cui art. 4 (applicabile anche alla fatti specie giusto il disposto del comma sesto) regola anche la situazione delle imprese sottoposte a fallimento (terzo e tredicesimo comma).
Pertanto, e necessario un nuovo esame, alla stregua delle suddette norme, della rilevanza della questione da parte della Corte remittente, alla quale, a tal fine, vanno restituiti gli atti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/91.
Giovanni CONSO, Presidente
Francesco GRECO, Redattore
Depositata in cancelleria il 08/02/91.