0RDINANZA N.66

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Giudici

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), in relazione agli artt. 323 e 324 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Costa Giulio Vito ed altri, iscritta al n. 699 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46/la s.s. dell'anno 1990.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 luglio 1990, il G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt.323 e 324 del codice penale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo, la normativa introdotta con la legge denunciata sarebbe affetta da eccesso di potere in quanto rende punibili fattispecie di abuso innominato (di offensività penale meno grave) e lecite fattispecie di presa di interesse patrimoniale (di offensività penale più grave), in relazione al trattamento punitivo dei reati già qualificati dal codice penale come abuso innominato ed interesse privato in atti d'ufficio.

Considerato che, come anche osserva l'intervenuta Avvocatura dello Stato, nell'ordinanza manca ogni riferimento al procedimento cui essa inerisce e qualunque motivazione circa la rilevanza della questione;

che quindi non essendo stato rispettato il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 c.p., promossa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 5 luglio 1990, in riferimento all'art.3 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/91.

Giovanni CONSO, Presidente

Ettore GALLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 08/02/91.