ORDINANZA N.46
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Giudici
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 560, primo comma, e 555, lettera e, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1990 dal Pretore di Patti-Sezione distaccata di S. Agata Militello nel procedimento penale a carico di Frenis Antonino, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Patti - Sezione distaccata di S. Agata Militello, con ordinanza dell'8 marzo 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 560, primo comma, e 555, lettera e, del codice di procedura penale;
che, secondo il giudice a quo, le norme denunciate determinerebbero <<una illogica disparità di trattamento>> nell'ambito dello stesso giudizio pretorile per il fatto che, mentre, ai sensi dell'art. 566, ottavo comma, l'arrestato può chiedere dopo la convalida dell'arresto il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento, tale facoltà e negata all'imputato non arrestato;
che e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale, inammissibile e, in subordine, non fondata.
Considerato che la questione deve dirsi manifestamente infondata per l'assoluta diversità delle situazioni poste a confronto (da un lato, il giudizio direttissimo e, dall'altro lato, il giudizio ordinario), che giustifica la diversità di trattamento sia quanto al momento per la presentazione della richiesta sia quanto al giudice chiamato a decidere in ordine ad essa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 560, primo comma, e 555, lettera e, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Patti-Sezione distaccata di S. Agata Militello con ordinanza dell'8 marzo 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/01/91.
Giovanni CONSO, Presidente
Giovanni CONSO, Redattore
Depositata in cancelleria il 31/01/91.